Vendite a distanza: cosa cambia dal 01.07.2021

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Dal 01.07.2021 l’Iva da applicare sulle vendite a distanza sarà dovuta nel Paese di destinazione del bene qualora l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi (i privati) stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore (il cedente), delle vendite a distanza intracomunitarie nell’Unione europea e delle vendite a distanza  di beni importati da Paesi/territori terzi eseguite sia on-line, che per telefono, fax o tramite qualsiasi altro canale, superi i 10.000 euro.

Vendite a distanza intracomunitarie di beni

In caso di superamento della soglia il fornitore (cedente italiano) invece di identificarsi in ogni Stato membro in cui opera potrà scegliere di iscriversi all’OSS operando con unico numero identificativo valido per ogni Stato membro. Una volta registratesi all’OSS il contribuente può scegliere se mantenere le diverse partita Iva (eventualmente già aperte negli stati esteri in precedenza) o se cancellarle.

Realizzare operazioni tramite regime OSS permette di essere esonerati dalla fatturazione, registrazione e dichiarazione Iva nello Stato estero in quanto l’unico adempimento obbligatorio previsto è la dichiarazione trimestrale in Italia con scadenza l’ultimo giorno del mese successivo  a ciascun trimestre.

Ricapitolando:

Soglia di 10.000 non superata

Soglia di 10.000 superato nell’anno precedente Soglia di 10.000 superata in corso d’anno
L’Iva è dovuta nel Paese da dove partono i beni salvo diversa opzione del cedente all’OSS L’Iva è dovuta nello Stato di destinazione dei beni. Quindi il cedente ha due possibilità:

1.       Aprire una partita iva in ogni Paese di destinazione dei beni

2.       Iscriversi all’OSS ottenendo un unico numero identificativo valido per ogni Paese membro di destinazione (opzione consigliata).

A partire dalla data di superamento della soglia si applica quanto previsto alla colonna 2 di questa tabella.

 

Vendita a distanza di beni importati da territori terzi

Rimangono valide le soglie riportate nella tabella precedente per le vendite a distanza intracomunitarie di beni ma si ricorda, però, che dal 01.07.2021 verrà semplificata la procedura per le operazioni in oggetto  fino a 150 euro solo nel caso di iscrizione allo IOSS (diverso dall’OSS prevista per le vendite a distanza intracomunitarie) e verrà rimossa la franchigia iva sulle importazioni fino a 22 euro.

Realizzare operazioni tramite regime IOSS permette di essere esonerati dalla fatturazione, registrazione e dichiarazione iva in quanto l’unico adempimento obbligatorio previsto è la dichiarazione mensile con versamento dell’Iva dovuta che è quella del Paese membro ove avviene la cessione.

 

Prestazioni di servizi resi a consumatori finali di altro stato UE

Dal 01.07.2021 la nuova disciplina interesserà anche le prestazioni di servizi rese da soggetti non stabiliti nell’UE o stabiliti nell’UE, ma non nel Paese UE di consumo, a soggetti non passivi d’imposta (consumatori finali). Anche per queste operazioni sarà operativo il regime OSS (One Stop Shop).

 

Iscrizione OSS e IOSS

L’iscrizione deve essere eseguita solo ed esclusivamente tramite il proprio fisconline con le proprie credenziali presentando domanda tramite il sito agenzia delle entrate entrando nell’apposita area per la scelta del regime iva OSS o IOSS (www.agenziaentrate.gov.it – accedendo in area riservata alla sezione  “Regimi Iva MOSS, OSS e IOSS“).

Piattaforme elettroniche

Le cessioni di beni si ritengono poste in essere dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l’uso di mercati virtuali, piattaforme, portali o interfacce elettroniche quando si riferiscono a vendite a distanza intracomunitarie di beni, a cessioni di beni effettuate da soggetti passivi extra-ue con partenza e arrivo nel territorio dello Stato membro nei confronti di soggetti non passivi e a vendite a distanza di beni importati da Paesi, territori terzi di valore non superiore ai 150 euro. In tutti i casi appena elencati le operazioni si considerano effettuate ai fini iva al momento in cui è accettato il pagamento.

I soggetti facilitatori devono conservare la documentazione relativa alle proprie operazioni per dieci anni a partire dal 31/12 dell’anno in cui l’operazione si è svolta.

 

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