Su Il sole 24 ore di oggi il punto di Martino Vinco sull’accertamento del passivo nel nuovo Codice Antima
Oggi su Il Sole 24 Ore – Focus Norme & Tributi, con Claudio Ceradini, Enrico Comparotto e Alberto Iadanza, ho potuto fare il punto su alcune delle novità introdotte dalla riforma del Codice Antimafia.
Il mio contributo si è in particolare focalizzato sulle modifiche intervenute in relazione al procedimento di accertamento dei diritti dei terzi, di cui risulta accentuato il carattere concorsuale (di ispirazione “para-fallimentare”), essendo peraltro attribuite nuove competenze all’amministratore giudiziario e all’Agenzia (che diviene l’organo centrale nelle fasi di liquidazione e distribuzione del ricavato)
Viene inoltre introdotto un doppio binario per i fornitori c.d. “strategici”, che possono essere soddisfatti al di fuori del concorso, secondo le disposizioni di cui all’art. 54bis, oppure seguire il normale iter di accertamento endoconcorsuale.
Oltre alle modifiche apportate all’art. 57 in relazione alle tempistiche dell’udienza di verifica, dirompenti rispetto alla previgente disciplina sono i nuovi commi 5bis e 5ter dell’art. 58, che introducono una fase di contraddittorio tra amministratore e creditori: il primo dovrà esaminare le domande e predisporre un progetto di stato passivo con le proprie deduzioni, da depositare almeno 20 gg. prima dell’udienza; i secondi potranno invece formulare osservazioni scritte sul progetto e depositare documenti fino a 5 gg. prima dell’udienza.
L’art. 59 conferma il ruolo centrale del G.D. nella formazione dello stato passivo, che dovrà riportare una “succinta” (non più “sommaria”) esposizione dei motivi di esclusione dei crediti non ammessi. Più rigoroso è ora il procedimento di opposizione allo stato passivo, essendo consentito produrre nuovi documenti solo in caso di mancata tempestiva allegazione per cause non imputabili alla parte. Espunto qualsiasi riferimento alla possibilità di presentare memorie e al termine (prima di 60 gg.) per l’emissione del decreto decisorio.
Importanti novità interessano le fasi di liquidazione e riparto, che potranno eseguirsi solo dopo l’intervenuta irrevocabilità della confisca. Il pagamento dei creditori ammessi compete all’Agenzia, secondo criteri di par condicio e rispetto delle cause di prelazione, la quale deve inoltre redigere il progetto di pagamento e ordinarne il deposito presso la cancelleria, disponendone la comunicazione ai creditori. Completamente riformato è il procedimento di opposizione, da proporre presso “la sezione civile della corte d’appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente sulla confisca”, secondo il rito sommario di cognizione ex artt. 702bis e ss. c.p.c..
Tra le contrastanti opinioni sulla riforma nel complesso, pare legittimo interrogarsi sull’effettiva idoneità del nuovo assetto a contemperare le finalità della misura ablativa con la tutela dei diritti dei terzi.
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