Spesometro II° semestre 2017: fissato al 06/04/2018 l’invio dei dati delle fatture del secondo semestre 2017
Con il Comunicato stampa 19.1.2018 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, al fine di recepire le novità introdotte dal DL n. 148/2017, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018”, il termine di invio dello spesometro relativo al secondo semestre 2017 è fissato al 60° giorno successivo all’emanazione definitiva del Provvedimento di aggiornamento delle specifiche tecniche contenute nel Provvedimento 27.3.2017.
Con il recente Provvedimento 5.2.2018 l’Agenzia ha aggiornato le specifiche tecniche contenute nel citato Provvedimento 27.3.2017.
A seguito della pubblicazione del nuovo Provvedimento è individuata la data di invio dello spesometro relativo al secondo semestre 2017, che risulta fissata al 06.04.2018.
NOTE OPERATIVE COMPILAZIONE SPESOMETRO
Attraverso la circolare n. 1/E/2017 l’Agenzia ha fornito alcune indicazioni riguardanti i dati che dovranno essere inseriti nella comunicazione delle fatture emesse e ricevute: da notare che tali chiarimenti interessano entrambe le comunicazioni (sia lo spesometro ex D.L. 193/2016 che la comunicazione elle fatture ex D.Lgs. 127/2015).
Le informazioni da trasmettere sono relative alle:
- fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione, comprese quindi, per esempio, quelle annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi (aspetto che quindi comporterà un significativo impegno visto che tali fatture non vengono rilevate in contabilità);
- fatture ricevute e bollette doganali registrate (nel caso in cui non siano presenti nella bolletta doganale i dati del cedente, si devono indicare i dati dell’ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta);
- le note di variazione delle fatture di cui ai precedenti punti.
Non devono invece essere comunicati i dati relativi alle schede carburante registrate.
I dati delle fatture
Per ogni fattura emessa deve essere indicato l’ammontare l’imponibile e dell’Iva o, nel caso in cui l’operazione non comporti addebito di Iva, andrà indicata la natura dell’operazione:
- operazioni escluse: si tratta di fatture relative alle operazioni escluse ai sensi dell’articolo 15, D.P.R. 633/1972.
- operazioni non soggette: si tratta di fatture relative alle operazioni non soggette a Iva (solitamente per mancanza di uno o più requisiti dell’imposta – ad esempio una prestazione di servizi extra-UE – oppure per espressa disposizione di legge);
- operazioni non imponibili: si tratta di fatture relative alle operazioni non imponibili (ad esempio una esportazione ovvero una cessione di beni intra-UE);
- operazioni esenti: si tratta di fatture relative alle operazioni esenti (a titolo di esempio, una prestazione sanitaria);
- operazioni soggette a regime del margine/Iva non esposta in fattura: si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati, come ad esempio una cessione di un’autovettura usata, o quello dell’editoria;
- operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge: si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica l’inversione contabile/reverse charge (ad esempio una cessione di rottami);
- operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’Iva: si tratta, in generale, di fatture relative alle operazioni di vendite a distanza e alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici.
Importi detraibili/deducibili
Lo schema di comunicazione previsto dal D.Lgs. 127/15 prevede anche il dato relativo alla percentuale di detraibilità o, in alternativa, alla deducibilità del costo riportato in fattura. Tale dato, la cui indicazione è facoltativa, è riferito all’eventuale deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo all’acquirente o committente persona fisica che non opera nell’esercizio di impresa, arte o professione. A titolo di esempio, qualora la fattura sia emessa da una impresa edile nei confronti di un cliente privato in relazione a lavori di ristrutturazione edilizia, il 50% del costo riportato nel documento potrebbe essere portato in detrazione dei redditi del cliente: in tal caso, l’informazione – se disponibile – potrebbe essere riportata nell’apposito campo della comunicazione.
Si precisa che la compilazione di uno dei due campi in oggetto esclude la compilazione dell’altro.
Il documento riepilogativo
Le informazioni da trasmettere riguardano le singole fatture emesse e ricevute. Tale regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300 euro per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo (ai sensi dell’articolo 6, comma 1 e 6, D.P.R. 695/1996): conseguentemente, anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi a ogni singola fattura.
Di fatto, dal 2017, il documento riepilogativo diviene pressoché inutilizzabile.
Soggetti in regime 398/1991
Il regime forfettario previsto dalla L. 398/1991 può essere applicato dalle associazioni sportive dilettantistiche e da quelle assimilate. Ai fini della comunicazione dei dati delle fatture, per le attività rientranti nel regime agevolato (sia istituzionali che commerciali), tali soggetti devono trasmettere i dati delle fatture emesse, ma non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati dall’obbligo della registrazione. Si ricorda che tali soggetti, liquidando l’Iva in maniera forfettaria, sono peraltro esclusi anche dall’obbligo di presentazione delle comunicazioni delle liquidazioni.
Esclusioni
Sono esclusi dallo spesometro ex D.L. 193/2016 i soli produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, situati nelle zone montane di cui all’articolo 9, D.P.R. 601/1973. Pertanto, i produttori agricoli operanti in zone diverse da quelle montante, devono assolvere l’obbligo di comunicazione. Sono tenuti a comunicare unicamente i dati relativi alle operazioni “attive” mediante l’invio dei dati delle autofatture emesse dai cessionari.
La circolare n. 1/E/2017 introduce ulteriori due esoneri:
- i soggetti che accedono al regime forfetario ex L. 190/2014 non annotano le fatture, non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti, non detraggono l’Iva sugli acquisti, non annotano la fattura, non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione Iva; conseguentemente sono esonerati dall’invio dei dati di tutte le fatture;
- i contribuenti che svolgo attività d’impresa, arte o professione che utilizzano il regime dei minimi (fino alla scadenza), non annotano le fatture, non addebitano l’Iva a titolo di rivalsa, non detraggono l’Iva sugli acquisti, non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione Iva; conseguentemente sono esonerati dall’invio dei dati di tutte le fatture.
Operazioni straordinarie
Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive a seguito delle quali il soggetto dante causa si è estinto, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario etc.) deve trasmettere distinte comunicazioni relative a:
- i dati delle sue fatture;
- i dati delle fatture del soggetto dante causa estinto, relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l’operazione straordinaria;
- i dati delle fatture relative al periodo precedente l’operazione straordinaria, nel caso in cui il soggetto dante causa non vi abbia autonomamente provveduto poiché i termini per l’invio non erano ancora decorsi.
Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dallo scrivente Studio.
Lo scrivente studio, una volta completate le registrazioni Iva riferite al periodo trimestrale di riferimento, tramite una convenzione con la propria software-house, provvederà a firmare digitalmente, con la propria firma elettronica qualificata, il file XML delle liquidazioni Iva di ogni cliente e tramite l’apposita piattaforma SDI – Sistema d’interscambio lo trasmetterà all’Agenzia delle Entrate.
Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità
A tal fine dovranno trasmettere, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 06/04/2018 entro e non oltre il 10 marzo 2018 a mezzo email, il file XML pronto per l’invio oppure il file Excel compilato in ogni sua parte a francesca.sega@slt.vr.it oppure a anna.benatti@slt.vr.it.
Si ricorda che il file Excel deve essere compilato senza modificarne il formato o applicazione di formule per consentire l’importazione nel nostro gestionale.
Si raccomanda di compilare distintamente due file Excel: uno per la comunicazione delle fatture di vendita e uno per quelle di acquisto.
Allegato 1 STANDARD_CDF_DATI_FATTURE
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
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