Spesometro 2016 (anno 2015)
Gentile cliente,
l’art. 21 D.L. 78/2010 ha previsto l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva, assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’anno d’imposta 2015. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore a € 3.600, comprensivo dell’IVA.
A partire dall’anno 2014 i commercianti al minuto, alberghi, ristoranti, agenzie di viaggio, ecc… sono obbligati a rispettare le regole ordinarie per cui vanno comunicate tutte le operazioni dell’anno d’imposta 2015 certificate da fattura indipendentemente dal relativo importo.
Non devono essere comunicate le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria (es. comunicazione telematica al STS – Sistema Tessera Sanitaria, delle fatture e scontrini emessi da medici, odontoiatri, farmacie, laboratori d’analisi e altre strutture sanitarie)
La comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata con riferimento a ciascuna controparte (fornitore/cliente) e distintamente per le operazioni attive/passive. L’opzione è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione.
Tuttavia, l’opzione dell’invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa ad:
- acquisti da operatori economici sammarinesi;
- acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli;
- acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo.
Di seguito si propongono degli schemi in cui sono illustrati i dati da inserire nel modello:
ELENCO CLIENTI
E FORNITORI Art. 21 D.L. 78/2010 |
Oggetto | Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA mediante il modello polivalente. | |||
Ambito
soggettivo
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Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta (esclusi i contribuenti minimi). | ||||
Sanzioni | Per l’omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione da € 250,00 a € 2.000,00. | ||||
OPERAZIONI
INCLUSE
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Cessione di beni | Rese e ricevute dai soggetti passivi | – Imponibili
– Non imponibili – Esenti |
Trasmesse in modalità:
– aggregata – o analitica (facoltà) |
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Prestazioni di servizi | |||||
Limiti
di importo
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Operazioni con obbligo di fattura | Senza limiti di importo | |||
Operazioni senza obbligo di fattura | Importo pari o superiore a € 3.600.-, comprensivo di IVA | ||||
L’emissione della fattura in sostituzione di altro idoneo documento fiscale determina l’obbligo di comunicazione dell’operazione indipendentemente dall’importo esposto | |||||
SOGGETTI ESONERATI ALL’INVIO | – Regime dei “nuovi minimi” e “Nuovo regime forfetario”
– Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico per le operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali; CONDOMINI E SOGGETTI NON DOTATI DI PARTITA IVA (es. Associazioni non dotate di partita IVA). |
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SOGGETTI TENUTI ALL’INVIO | – I SOGGETTI PASSIVI AI FINI IVA, che effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva nel 2015, anche se in contabilità separata, anche se si avvalgono della dispensa da adempimenti ex art. 36-bis;
– CURATORI FALLIMENTARI E COMMISSARI LIQUIDATORI, per conto di società fallita o in liquidazione coatta amministrativa; – PRODUTTORI AGRICOLI MARGINALI; – EX-MINIMI; – soggetti che aderiscono REGIME NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI (ex art.13 L. 388/2000); – ASD E ALTRI ENTI “IN 398/91”. |
OGGETTO
DELLA COMUNICAZIONE |
Operazioni
rilevanti ai fini IVA
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– Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura.
– Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura. – Operazioni in contanti legate al turismo, effettuate da commercianti al minuto e agenzie di viaggio (artt. 22 e 74-ter del D.P.R. 633/1972) nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a € 1.000,00 [e fino ad un massimo di € 15.000 (quadro TU); le operazioni superiori a € 15.000 sono comunicate nei quadri ordinari. |
CASI PARTICOLARI | |
Autotrasportatori | Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione, ai sensi dell’art. 74 comma 4 del D.P.R. 633/72, l’obbligo di inserimento nella comunicazione scatta al momento in cui le medesime sono registrate.
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Attività in contabilità separata | Nel caso di contribuente che esercita due attività in contabilità separata, ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 633/72, la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività, può essere comunicata, ancorché possa dar luogo a distinte registrazioni, compilando un dettaglio unico, al netto di eventuali voci fuori campo Iva.
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Corrispettivi SNAI | Sono rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione tutte le seguenti tipologie di operazioni: – corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 7, TULPS; – fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi;– corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati.
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Corrispettivi delle distinte riepilogative ASL | Sono considerati rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione i corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell’incasso delle distinte riepilogative ASL.
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Cessioni gratuite oggetto di autofattura | Le cessioni gratuite di beni oggetto di auto fatturazione rientranti nell’attività propria dell’impresa cedente, sono da comunicare con l’indicazione della partita Iva del cedente.
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Fatture cointestate | Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei cointestatari.
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Operazioni in applicazione del regime Iva del margine | Le operazioni effettuate in applicazione del regime Iva dei beniusati di cui ai commi da 36 a 40 del D.L. n. 41 del 1995, non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione se il totale documento risulta di importo non inferiore ad euro 3.600. |
Passaggi interni di beni tra attività separate | Non occorre indicare nella comunicazione le operazioni aventi per oggetto i passaggi interni di beni tra attività separate, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 633/72.
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Schede carburante | I soggetti che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, 6° comma, del D.P.R. n. 605/1973 non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante. Rimangono pertanto esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante pagati con carte di credito. Per i casi in cui permane la tenuta delle schede carburante il modello prevede la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo.
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Vendite per corrispondenza | Le vendite per corrispondenza vengono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni effettuate attraverso i canali distributivi ordinari e pertanto, per le operazioni per le quali viene rilasciata fattura occorre comunicare la vendita indipendentemente dall’importo. Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura invece, la comunicazione sarà effettuata con riguardo alla soglia dei tremilaseicento euro al lordo dell’Iva.
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Reverse charge | Le istruzioni al quadro FR precisano che la casella “Reverse charge” è selezionata nelle ipotesi di cui all’art. 17, cc. 5 e 6 D.P.R. 633/1972 (acquisto di materiale d’oro e d’argento e prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori) e in quelle di cui all’art. 74, cc. 7 e 8 (acquisti di rottami e metalli non ferrosi) dello stesso decreto. Le operazioni in reverse charge possono essere riportate in un “documento riepilogativo” se la totalità delle operazioni riepilogate nel documento è di questa tipologia.
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OPERAZIONI ESCLUSE | Soggette a bolletta doganale | – Importazioni
– Esportazioni Art. 8, c. 1, lett. a) e b) D.P.R. 633/1972 |
Modelli Intrastat | Operazioni effettuate e ricevute in ambito Comunitario. | |
Oggetto di Comunicazione
all’anagrafe tributaria |
Operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria ad esempio: fornitura di energia elettrica e servizi di telefonia, contratti di assicurazione (art. 7 D.P.R. 605/1973), contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili. | |
Pagamenti con carte di credito per privati | Operazioni di importo pari o superiore a € 3.600,00 effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini IVA, non documentate da fattura, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate. | |
Operazioni finanziarie | Sono escluse le operazioni finanziarie esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/1972.
– Rimangono ancora escluse quelle operazioni relative a rapporti tra operatori finanziari con finalità di mero regolamento contabile. – Inoltre, non costituiscono oggetto di comunicazione i rapporti e le operazioni di tipo finanziario effettuate tra compagnie di assicurazione, nonché le operazioni riguardanti coassicurazione e riassicurazione che nei fatti non comportano alcuna variazione delle condizioni contrattuali nei confronti del cliente. |
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LIMITI DI IMPORTO | L’obbligo di comunicazione è relativo alle operazioni:
– senza limite di importo se documentate da fattura; – di importo pari o superiore a € 3.600,00, comprensivi di IVA se non soggette all’obbligo di fatturazione (es. ricevute fiscali). |
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I commercianti al minuto , alberghi, ristoranti, agenzie di viaggio, ecc… sono obbligati a rispettare le regole ordinarie per cui vanno comunicate le tutte le operazioni certificate da fattura indipendentemente dal relativo importo. (non viene più preso come riferimento il limite pari o superiore a € 3.600,00
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L’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l’obbligo di comunicazione dell’operazione. |
MODALITÀ
DI PREDISPOSI= ZIONE DELLA COMUNICAZIONE |
Opzione
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La comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma:
– analitica; – ovvero in forma aggregata. |
L’opzione esercitata, tramite il modello, è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo |
Obbligo
della forma analitica
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L’opzione dell’invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa a:
– acquisti da operatori economici sammarinesi; – acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli di cui all’art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972; – acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo. |
ELEMENTI DA INDICARE
NELLA COMUNICAZIONE PER DATI AGGREGATI |
Operazioni documentate da fattura (quadro FA):
– partita IVA o, in mancanza, codice fiscale della controparte; – numero delle operazioni aggregate; – importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti; – importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura; – importo totale delle note di variazione; – imposta totale sulle operazioni imponibili; – imposta totale relativa alle note di variazione. |
– Per ciascuna controparte
– Distintamente per le operazioni attive e passive |
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Le note di variazione sono considerate documenti autonomi, da non sommare algebricamente all’operazione principale (fattura). | ||||
Operazioni non documentate da fattura (quadro SA):
– codice fiscale o partita IVA della controparte; – numero delle operazioni aggregate; – importo complessivo delle operazioni. Operazioni con paesi black list e con soggetti non resid.(quadro BL): – operazioni con Paesi con fiscalità privilegiata (black-list); – operazioni con soggetti non residenti in forma aggregata; – acquisti di servizi da non residenti in forma aggregata. |
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In relazione alle operazioni black list sono da indicare le seguenti informazioni:
– periodo di riferimento (nel frontespizio); – cognome, nome, data di nascita, comune e Stato estero di nascita della controparte estera persona fisica. La Provincia estera di nascita è rappresentata dalla sigla ‘EE’; – denominazione, città estera della sede legale, Stato e indirizzo estero della sede legale per la controparte persona giuridica; – il Codice identificativo IVA della controparte estera non è obbligatorio. Con riferimento alle operazioni attive e, in sequenza, alle operazioni passive, distinte in cessioni di beni e prestazioni di servizi: – importo e imposta complessivi delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti; – importo complessivo delle operazioni non soggette ad IVA; – importo e imposta complessivi delle note di variazione. Per la comunicazione delle operazioni con soggetti non residenti e per gli acquisti di servizi da non residenti in forma aggregata, occorre comunicare le stesse informazioni anagrafiche previste nella parte superiore del quadro. |
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Criterio di emissione e ricezione del documento | Nell’individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato fa riferimento alla data di emissione o ricezione del documento. | |||
ELEMENTI DA INDICARE
NELLA COMUNICAZIONE ANALITICA |
Operazioni con fattura | |||
Per ciascuna fattura emessa
Quadro FE |
– Partita IVA o codice fiscale del cliente, data e numero del documento, importo (al netto dell’IVA) e imposta (o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti) nonché, per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, data di registrazione (caselle noleggio, autofattura, IVA non esposta in fattura). | |||
Per ciascuna fattura ricevuta
Quadro FR |
Partita IVA, data di registrazione, corrispettivo al netto dell’IVA e imposta (o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti) e data del documento (caselle autofattura, reverse charge, IVA non esposta in fattura). | |||
Note di variazione
Quadri NE e NR |
Partita IVA o codice fiscale, importo della nota di variazione e dell’eventuale imposta afferente, per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, numero della nota (per note emesse), data di emissione e di registrazione della nota. | |||
Operazioni inferiori a € 300,00 | La selezione della casella “Documento riepilogativo” presuppone l’immissione dei dati del documento che sintetizza le fatture di importo inferiore ai € 300 e quindi i campi “Importo” e “Imposta” accoglieranno la somma degli importi (imponibili \ non imponibili \ esenti) delle fatture oggetto di riepilogo nonché l’imposta complessivamente conteggiata.
La valorizzazione di questa casella è alternativa ai campi “Codice fiscale” e “Partita IVA”. In tal caso, il numero delle fatture oggetto di riepilogo non è obbligatorio. |
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Operazioni senza obbligo di fattura
Quadro DF |
Codice fiscale del cessionario o committente, data dell’operazione e importo del documento. | |||
Operazioni legate al turismo
Quadro TU |
Cognome, nome, data di nascita, comune/Stato estero di nascita, provincia, città estera della residenza, codice stato estero della residenza, indirizzo di residenza, data emissione documento/fattura, data registrazione fattura, numero fattura (non obbligatorio), imponibile/importo, imposta. | |||
Operazioni con non residenti
Quadro FN |
– Persone fisiche: cognome e nome, luogo e data di nascita, Stato del domicilio, codice identificativo IVA.
– Soggetti diversi dalle persone fisiche: denominazione, ragione sociale e sede legale (Città, Stato, indirizzo). – Dati contabili: – data emissione documento/fattura; – data registrazione fattura; • Alternative – numero fattura (se documentata da fattura), noleggio, imponibile/ importo, imposta. |
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Acquisti di servizi da non residenti Acquisti da San Marino
Quadro SE |
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Per le persone fisiche:
– cognome, nome, data di nascita, comune/Stato estero di nascita, provincia, codice Stato estero del domicilio. Per le persone non fisiche: – denominazione/Ragione sociale, città estera della Sede legale, codice stato estero della Sede legale, indirizzo estero della Sede legale, codice identificativo IVA. – Dati Contabili: – data emissione documento/fattura, data registrazione fattura, numero fattura (non obbligatorio), imponibile/importo, imposta. – La comunicazione degli acquisti da soggetti sammarinesi è identificata dalla valorizzazione dei 2 campi del frontespizio: – mese di riferimento; – acquisti di servizi da non residenti – Acquisti da operatori di San Marino. |
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Criterio di registrazione | Nell’individuazione degli elementi informativi da trasmettere si deve fare riferimento:
– alla data di registrazione (artt. 23, 24 e 25 D.P.R. 633/1972); – in mancanza, al momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 D.P.R. 633/1972). |
RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI DA INCLUDERE/ ESCLUDERE DALLO SPESOMETRO |
TIPOLOGIA OPERAZIONE | NORMA | VA INCLUSA NELLO SPESOMETRO? |
Operazioni imponibili – al 4%, 10%, 21% o 22% (anche in reverse charge) | SI | |
Operazioni in regime del margine. Nel quadro FE va barrata la casella “IVA non esposta in fattura”. | Art. 36, D.Lgs. 23 febbraio 1995, n. 41 | SI |
Operazioni imponibili in reverse charge | Art. 17, comma 2, DPR 633/72 | SI |
Autofatture emesse a seguito di un acquisto da un soggetto non residente senza stabile organizzazione che non si sia identificato direttamente o non abbia nominato un rappresentante fiscale in Italia | Art. 17,comma 2, D.P.R. n. 633/72 | SI |
Autofattura per acquisto da produttore agricolo con percentuali di compensazione | SI | |
Operazioni imponibili: autoconsumo | Art. 2 comma 2 n.5 D.P.R. 633/72 | SI |
Operazioni non imponibili – IMPORTAZIONI | NO | |
Operazioni non imponibili – ESPORTAZIONI | NI Art. 8 comma 1 lett. a) e b) | NO |
Operazioni non imponibili – acquisti e cessioni intracomunitarie | NI Art. 39 e 41 D.L. 331/93 | NO |
CESSIONI INTERNE nelle triangolazioni comunitarie | NI Art. 58, D.L. 331/93 | SI |
Operazioni non imponibili – ESPORTATORE ABITUALE che utilizza il “plafond” – Lettera d’intento | NI Art. 8 comma 1 lett. c) | SI |
Operazioni non imponibili: cessioni di navi, aeromobili, ecc. | 8-bis, D.P.R. 633/72 | SI |
Operazioni non imponibili: acquisti da non residenti | NI Art. 38-quater, | SI |
Operazioni non imponibili verso la Repubblica di San Marino | NI Art. 71 | SI |
Operazioni non imponibili verso il Vaticano | NI Art. 72 | SI |
Operazioni non imponibili – SERVIZI INTERNAZIONALI | NI Art. 9 | SI |
Operazioni esenti – in generale | Art. 10 D.P.R. 633/72 | SI |
Operazioni esenti relative a operazioni finanziarie | Art. 10 D.P.R. 633/72 – Nota AdE 06.03.12 | NO |
Cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list |
NO, già indicate nella sezione BL
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Cessione d’azienda | FC Iva | NO |
Spese anticipate in nome e per conto escluse dalla base imponibile | Art. 15, D.P.R. 633/72 | NO |
Somme dovute a titolo di interessi di mora o penalità dovuta a ritardi nell’adempimento di obblighi contrattuali o, più in generale, a qualsiasi importo che non ha natura di controprestazione a fronte di una cessione o prestazione di servizio a cui si riferisce e che, pertanto, è escluso dalla formazione della base imponibile Iva | Art. 15, D.P.R. 633/72 | NO |
Cessione di terreni agricoli | FC Iva | NO |
Cessioni gratuiti di beni che non formano oggetto dell’attività di valore unitario < 25,83, | FC Iva | NO |
Cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell’attività d’impresa | Art. 13, D.P.R. 633/72) | SI |
Cessione di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati | FC Iva – Art. 2 comma 3, D.P.R. 633/72 | NO |
Cessioni di denaro, cessioni di valori bollati e postali | FC Iva – Art. 2 comma 3, D.P.R. 633/72 | NO |
Passaggi interni tra contabilità | NO | |
Operazioni di importo = o > A 3.600 EURO, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate | Art. 7 D.P.R. 605/73 | NO |
Operazioni connesse ai contratti di somministrazione di energia elettrica e gas e telefoniche (uso domestico e business) | Art. 7 D.P.R. 605/73 | NO |
Operazioni relative ai contratti di mutuo | Art. 78, comma 25, L. 413/91 | NO |
Operazioni relative agli atti di compravendita di immobili | Art. 3-bis D.Lgs 463/97 | NO |
Versamento di acconti relativi all’acquisto di immobili nel 2015, stipula del rogito nel 2016 | SI | |
Operazioni che per espressa previsione legislativa non costituiscono “prestazioni di servizi” (es. cessioni, concessioni e licenze relative a diritti d’autore, prestiti obbligazionari e loro intermediazioni eccetera) | Art. 3, comma 4, D.P.R. 633/72 | NO |
Operazioni relative a particolari settori (commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall’amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato) | Art.74 comma 2, D.P.R. 633/72 | NO |
Cessione di prodotti editoriali | Art. 74, comma 1 del D.P.R. 633/72 | NO |
Operazioni aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito Iva senza che vi sia estrazione | NO | |
Operazioni aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito Iva con estrazione | SI |
QUADRO SE
Autofatture per acquisti di beni già in Italia da fornitori UE | Art. 7-bis | SI
NB. se si sceglie la forma aggregata vanno nel BL |
Autofatture per acquisti di servizi da prestatori UE | Art. 7-quater/quinquies | SI |
Acquisti da operatori sammarinesi senza addebito di Iva in fattura | Art.17 comma 2 D.P.R. 633/72 | SI, NO BL e viceversa se BL, NO SE |
Acquisti da operatori sammarinesi con IVA PRE-PAGATA (con IVA in fattura) | NO |
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