Reverse charge per “console da gioco e tablet PC”, ecco i chiarime

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Con il precedente intervento (Reverse charge sempre più ampio: esteso a console da gioco e tablet PC) ci eravamo lasciati con il punto interrogativo perché la norma non aveva stabilito, per le nuove ipotesi di reverse charge, in quali fase di commercializzazione andasse applicato, se in occasione della vendita al dettaglio oppure nelle fasi di commercializzazione che la precedono.

Il chiarimento è arrivato con la circolare 21/E dell’Agenzia delle Entrate che ha precisato che il particolare meccanismo di reverse charge, introdotto con il D.Lgs. 24/2016 a decorrere dal 02 maggio 2016, si applica solamente nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, in analogia con quanto già indicato a suo tempo per le cessioni di telefoni cellulari (C.M. n. 59/2010). L’Agenzia delle Entrate, ricordando, con la circolare del 2010 (emessa in seguito all’entrata in vigore del reverse charge su microprocessori e cellulari), che il meccanismo del reverse charge vede il destinatario della cessione – se soggetto passivo d’imposta –  obbligato all’assolvimento dell’imposta in luogo del cedente, aveva precisato che il regime si applicava solo fino alla fase immediatamente antecedente al commercio al dettaglio. Il dubbio sorto riguardava proprio la possibilità di considerare valida questa precisazione anche per le nuove ipotesi di reverse charge. Anche questa volta, l’Amministrazione Finanziaria interviene sempre a posteriori chiarendo questo dubbio e confermando il comportamento già adottato in passato.

Sotto il profilo oggettivo la circolare individua i nuovi beni soggetti ad inversione contabile facendo riferimento al codice di nomenclatura combinata e precisando che ai fini dell’individuazione degli stessi non rileva la denominazione “commerciale” ma, bensì, il fatto che si tratti di beni della stessa qualità commerciale, aventi le stesse caratteristiche tecniche nonché lo stesso codice di nomenclatura combinata:

  • Console da gioco (NC 9504 50 00)
  • Tablet PC (NC 8471 30 00)
  • Laptop (NC 8471 30 00)

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte le cessioni agli utilizzatori finali sono soggette alle regole ordinarie dell’iva, anche nel caso in cui il destinatario finale sia un soggetto titolare di partita iva. L’avvocato che acquista un tablet da utilizzare nella propria attività, trattandosi di vendita al dettaglio, sarà soggetta all’applicazione dell’Iva ordinaria. Al contrario, qualora il soggetto acquisti il tablet non per utilizzarlo direttamente nella propria attività ma per rivenderlo a terzi, questa operazione sarà soggetta ad inversione contabile (il caso tipico si presenta quando l’avvocato fattura al rivenditore il tablet o il PC portatile usato).

SANZIONI: CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L’Amministrazione Finanziaria, riconoscendo l’elevato grado di incertezza per l’applicazione della norma, ha previsto una clausola di salvaguardia che elimina le sanzioni per le violazioni commesse prima dei chiarimenti forniti con la circolare del 25 maggio 2016 facendo salvi i comportamenti tenuti dai contribuenti fino a tale data.

Dal 26 maggio in poi l’errata o l’omessa applicazione dell’inversione contabile sarà soggetta a sanzione che varierà a seconda dell’errore fatto.

Sanzione ordinaria

Reverse charge Registrazione del documento ma omessa inversione contabile Da € 500 a € 20.000
Reverse charge Omessa registrazione e omessa inversione contabile Da 5% al 20% dell’importo imponibile

Minimo di € 1.000

Errata applicazione reverse charge / iva Da € 250 a € 10.000
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