Regime forfettario
La Finanziaria 2019 prevede l’aumento a 65.000 euro del limite dei ricavi per l’accesso/permanenza nel regime forfettario. Se nell’approvazione della Finanziaria non verranno apportate modifiche è bene che vengano fatte delle considerazioni sulla convenienza ad entrare o meno in tale regime.
Riportiamo di seguito quanto prevede la Finanziaria che potremmo considerare certa una volta approvata in modo definitivo.
Potranno accedere al regime forfettario tutte le persone fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa i cui ricavi dell’anno 2018 non superano i 65.000 euro annui.
Saranno, invece, esclusi da tale regime tutti coloro che:
- sono soggetti a regimi speciali iva o regimi forfettari di determinazione del reddito;
- non sono residenti (a meno che non siano residenti in territorio UE e producano nel nostro Stato almeno il 75% del reddito);
- effettuano cessioni di fabbricati/terreni edificabile e mezzi di trasporti nuovi verso soggetti UE;
- partecipano in s.r.l. (anche non trasparenti), società di persone, associazioni professionali o in partecipazione e in imprese familiari;
- nei due anni precedenti hanno percepito reddito da lavoro dipendente o assimilato dallo stesso o da uno degli stessi soggetti per cui dal 2019 eserciterebbero in maniera prevalente un’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo.
I soggetti che usufruiranno del regime forfettario potranno avvalersi delle seguenti condizioni:
- determinazione di un reddito imponibile forfettario calcolato sulla base delle aliquote riportate nella tabella seguente:
Gruppo di settore | Codici ATECO | Redditività |
Industrie alimentari e delle bevande | (10-11) | 40% |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 | 40% |
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40% |
Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 – 47.86 | 54% |
Costruzioni e attività immobiliari | (41-42-43) – (68) | 86% |
Intermediari del commercio | 46.1 | 62% |
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | (55-56) | 40% |
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi | (64-65-66)-(69-70-71-72-73-74-75)-(85)-(86-87-88) | 78 |
Altre attività economiche | (01 – 02-03) – (05- 06-07-08-09)-(12 – 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 24-25-26-27-28-29-30-31-32-33)-(35)-(36 37-38-39)-( 49 -50- 51-52-53)-(58-59-60-61-62-63)- (77-78-79-80-81-82)-(84) –(90-91-92-93) (94-95-96)-(97-98)-(99). | 67% |
- tassazione sostituiva del 15% (del 5% se per le nuove attività) che andrà a sostituire IRPEF, IRAP, addizionali comunali e regionali;
- esclusione dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili e di fatturazione elettronica;
- non assoggettamento dell’iva nell’emissione delle fatture attive.
Chi entrerà nel regime forfettario perderà la possibilità di avvalersi delle seguenti detrazioni/deduzioni:
- detrazioni d’imposta (spese mediche, acquisto o mutui prima casa, ristrutturazioni edilizie, carichi di famiglia, previdenza integrativa, ecc.);
- la deduzione dei costi (il reddito sarò calcolato in modo forfettario: ricavi*percentuale di redditività);
- detraibilità dell’iva sugli acquisti.
Il contribuente che usufruirà del regime forfettario dovrà eseguire una rettifica della detrazione iva per i cespiti che hanno meno di 5 anni (per i beni mobili) o di 10 anni (per i beni immobili).
Sulla base di quanto sopra riportato tutti i soggetti che hanno un fatturato fino a 65.000 euro potrebbero valutare la convenienza del regime forfettario.
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