Focus sulle procedure di allerta della riforma Rord
Oggi sul Sole 24 Ore un mio approfondimento sulle indicazioni contenute nel disegno di legge delega per la riforma della disciplina della crisi che il Consiglio dei Ministri ha approvato, sulla base del testo che la Commissione Rordorf ha confezionato.
Alcuni aspetti relativi alle procedure di allerta, una delle principali novità da cui molto si aspetta il mondo del risanamento, sono stati oggetto di conferma, con qualche modifica.
Attivazione.
Possono attivare la procedura, oltre al debitore:
- l’organo di controllo interno, che dovrà segnalare alla società prima ed eventualmente poi all’Organismo di Composizione della crisi (art.15, L. 3/2012) l’emergenza dei sintomi della crisi emergente. Con la definitiva approvazione dei principi di revisione nel set che la Ragioneria Generale del MEF ha con propria determina del 23/12/2014 identificato ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 39/2010, il riferimento per l’individuazione degli indicatori di pericolo potrebbe essere l’ISA Italia 570 (Continuità Aziendale), che ne identifica tre tipologie: finanziari, gestionali cui se ne aggiunge una terza, residuale.
- Alcuni creditori qualificati, tra cui agenzia delle entrate, enti previdenziali e di riscossione, che in caso di inerzia potrebbero subire la declassazione del credito al chirografo.
L’intervento.
Attivata la procedura, l’Organismo di Composizione della Crisi designerà il Gestore, selezionandolo da una apposita sezione di nuova istituzione che dovrebbe accogliere solo chi è in possesso di “adeguata professionalità nella gestione della crisi”. E’ aspetto centrale visto che lo Sme’s Report 2014 di Cerved riferisce di come solo il 13% per cento delle società che introducono con successo uno strumento di definizione concordata o concorsuale dell’indebitamento dopo 36 mesi rimane sul mercato. Negli altri casi, evidentemente, il problema non è stato lo strumento ma l’incapacità di imprimere quei cambiamenti alla gestione capaci di recuperare le condizioni perlomeno di equilibrio economico. Il Gestore, pur nel ruolo di terzo indipendente che dovrà assumere, separato e diverso rispetto agli advisor, dovrà disporre di professionalità complementari, prima strategiche e di revisione del modello di business, organizzative, e solo infine legali e contabili.
Solo in questo contesto i sei mesi che la delega concede per l’intervento, ed anche le misure protettive invocate condurranno ad un action-plan serio e realizzabile, tale da riportare auspicabilmente la società ad adeguate condizioni di redditività, ripagando seppure indirettamente i creditori del sacrificio loro imposto, piccolo o grande che sia. Diversamente l’intervento rischierebbe di trasformarsi in un “rifugio apparente ed ingannevole quale è stata la prenotazione del concordato preventivo (art. 161, co.6, L.F.) nei primi mesi di utilizzo, generalizzato, distorto ed inutile, sino all’intervento correttivo del giugno 2013 (D.L. 69 del 21.6.2013)” (Sole 24 Ore, 9 marzo 2016, pg. 41).
La conclusione
L’intervento del gestore si conclude con la attestazione di attuazione o meno delle misure di recupero necessarie al risanamento. In caso negativo l’iniziativa passa al Tribunale che dovrà accertare le condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie di crisi, assegnando poi un ulteriore termine per attivare i rimedi. Dopodichè la fase “riservata” dovrebbe finire, ed essere pubblicata sul R.I. la relazione di accertamento della crisi.
Misure Premiali
La Delega prevede che siano riconosciute all’imprenditore solerte, oltre che collaborativo, misure premiali ove l’intervento sia tempestivo, con conseguente prevedibile ed auspicabile limitazione del danno arrecato al sistema dell’intervento di risanamento.
Vedremo quali saranno le decisioni del legislatore, ma alcune proposte vengono spontanee.
Rateazione fiscale: accesso automatico alla rateazione straordinaria del debito tributario iscritto a ruolo (art. 19, co.1-quinquies, D.P.R. 602/1973), senza verifica dei parametri come previsti dal DM 6/11/2013.
Transazione fiscale: la transazione fiscale (art. 182-ter L.F.) potrebbe essere modificata
- per consentire il consolidamento del debito erariale e l’inibizione per gli anni già sottoposti a verifica di ulteriore attività accertativa (già una apertura è stata in questo senso offerta dalla CTR Lombardia, sent. 5485/2014, in controtendenza rispetto alla Ccircolare 40/E/2008),
- per prevedere una ragionata e graduata riduzione di sanzioni e interessi,
- per disciplinare un meccanismo di dilazione analogo a quello dell’art. 19 DPR 602/1997 per la quota di debito erariale non iscritta a ruolo e previdenziale (oggi governata in modo poco funzionale dal Decreto 4/8/2009 del Ministero del Lavoro e della Salute).
Nuova finanza: la procedura di allerta potrebbe facilitare l’accesso ai fondi ed alle garanzie di cui all’art. 15 del D.L. 133/2014. Se fossero eliminate le incertezze, che attualmente inibiscono il finanziamento dei soggetti destressed, sulla prededucibilità delle somme erogate, oggi ricondotta all’art. 111 L.F. e quindi riconoscibile nel successivo fallimento, e solo in assenza di soluzioni di continuità tra le procedure, così come le altre questioni problematiche sullo stesso tema, e segnatamente:
- il concorso delle somme erogate al riparto con gli altri crediti prededotti, nel rispetto della graduazione dei privilegi (art. 111-bis L.F.) in assenza di attivo,
- il subordine rispetto ai crediti ipotecari e pignoratizi (111-bis, co. 3, L.F.),
ne risulterebbe un contesto in cui finanziare il risanamento potrebbe diventare meno pericoloso, e concretamente più fattibile.
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