Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali

La legge di conversione del Decreto fiscale ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva relativo all’impiego di lavoratori autonomi occasionali da parte delle imprese (l’obbligo non riguarda i professionisti).

Per lavoratori autonomi occasionali si intendono i lavoratori le cui prestazioni trovano riferimento nell’articolo 2222 del Codice Civile e nel regime fiscale sancito dall’art. 67 comma 1 lett. l) del TUIR (soggetti alla semplice ritenuta d’acconto del 20%). Sono quindi escluse le collaborazioni coordinate e continuative, i rapporti ai sensi dell’art. 54 bis del DL 50/2017 già sottoposti a specifici obblighi di comunicazione, i rapporti di lavoro che nonostante siano sottoposti al regime fiscale dell’art. 67 comma 1 lett. l) del TUIR sono intermediati da piattaforma digitale e sono già soggetti ad altri obblighi di comunicazione, le professioni intellettuali e tutte le attività autonome esercitate abitualmente in possesso di partita Iva.

In particolare è stato previsto l’obbligo per l’imprenditore di comunicare all’Ispettorato territoriale del Lavoro competente in maniera preventiva l’avvio dell’impiego di lavoratori autonomi occasionali tramite PEC o sms. La nota prot. N.29 del 11.01.2022 fornisce le modalità di adempimento dell’obbligo precedentemente citato.

Comunicazioni relative a collaborazioni avviate prima delle indicazioni della nota esplicativa

L’obbligo di comunicazione riguarda tutte le collaborazioni occasionali avviate a decorrere dal 21.12.2021 (anche se già cessate) ed anche tutte quelle ancora in corso alla data del 11.01.2022. La comunicazione relativa a tali collaborazioni deve essere eseguita entro il 18.01.2022.

Comunicazioni relative a collaborazioni avviate dopo le indicazioni della nota esplicativa

L’obbligo di comunicazione per tutte le collaborazioni avviate dopo l’11.01.2022 deve essere eseguita prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

Modalità di comunicazione

La comunicazione deve essere fatta tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale (copia della comunicazione dovrà essere archiviata e conservata per mostrarla in caso di controlli). Si invita a cliccare al seguente al link ove è riportata la nota del 11.01.2022 che riporta tutti gli indirizzi mail necessari per l’invio della comunicazione (per le aziende con sede in provincia di Verona la mail PEC è la seguente: ITL.Verona.occasionali@ispettorato.gov.it).

La mail dovrà contenere le seguenti informazioni, pena la sua validità (in caso di dati mancanti viene considerata omessa l’intera comunicazione):

  • Dati del committente e del prestatore;
  • Luogo della prestazione;
  • Descrizione dell’attività in modo sintetico;
  • Data inizio prestazione e presumibile arco di tempo in cui si conclude (es.: un giorno, una settimana, ecc.). Se la prestazione non si conclude nel termine dichiarato sarà necessaria una nuova comunicazione;
  • Ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

Le comunicazioni possono sempre essere annullate o modificate prima dell’inizio dell’incarico.

Sanzioni

In caso di violazione degli obblighi sopra esplicitati la sanzione amministrativa irrogata va da un minimo 500 euro a un massimo di 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa, ritardata la comunicazione o per cui si sia comunicato un arco temporale che poi si è protratto senza nuova comunicazione. Esiste anche la sanzione che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro adotti un provvedimento di sospensione dell’attività quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.