Obbligo dei corrispettivi telematici per (quasi) tutti da Gennaio 2020
Dopo una partenza scaglionata dell’obbligo di comunicazione telematica dei corrispettivi:
- dal 1° luglio 2019 per tutti i soggetti che hanno conseguito un volume d’affari per l’anno d’imposta 2018 superiore ai 400.000 euro;
- dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri contribuenti,
l’Amministrazione Finanziaria ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti che lo scrivente Studio vuole portare alla Vostra attenzione.
L’obbligo di comunicazione telematica dei corrispettivi scatterà per tutte le operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi che non sono interessate dall’emissione della fattura.
Dal 2020, quindi, scontrini e ricevute fiscali verranno sostituiti da un documento commerciale che potrà essere emesso tramite un registratore telematico o tramite l’uso della procedura messa gratuitamente a disposizione all’intero del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Soggetti obbligati
I soggetti coinvolti sono coloro che svolgono:
- attività di commercio al minuto (es.: vendita di abbigliamento, prodotti alimentari);
- prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nelle abitazioni dei clienti (es.: estetiste, parrucchiere, ecc.);
- prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande effettuate in luoghi di esercizio pubblico (bar, ristoranti) e/o nelle mense aziendali.
Obbligo anche per minimi e forfettari
I soggetti che appartengono al regime di vantaggio dei minimi o dei forfettari rientrano tra i soggetti obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, salvo l’Agenzia delle Entrate non dia prima del 01.01.2020 diverse indicazioni.
Soggetti esclusi
Sono esclusi da tale obbligo le operazioni di cui al D.M. 10.05.2019 per le quali non esisteva nemmeno in precedenza l’obbligo di emissione della ricevuta fiscale, tra queste:
- prestazioni a bordo di nave, aereo treno su tratta internazionale
- prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone, veicoli e bagagli al seguito
Strumenti:
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I registratori di cassa telematici
L’acquisto di un nuovo registratore telematico o l’adeguamento dell’esistente con il relativo canone di gestione comportano il sostenimento di costi non indifferenti, nonostante il credito d’imposta concesso dal legislatore. Pertanto, la valutazione di convenienza dell’acquisto, adattamento o utilizzo del software dell’Agenzia delle Entrate dovrà essere effettuata sulla base degli scontrini emessi nel corso dell’anno d’imposta.
Tra gli aspetti da valutare bisogna considerare che un registratore aggiornato permette di memorizzare ed inviare elettronicamente giornalmente i dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate attraverso pochi comandi riducendo di molto l’intervento dell’operatore.
Naturalmente, per il funzionamento del registratore è richiesta la connessione ad internet.
Il Registratore una volta acquistato o adattato deve essere attivato e abilitato per la “messa in servizio” mediante la procedura di accreditamento sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per quest’ultima operazione è possibile delegare l’adempimento allo scrivente Studio; previa comunicazione al proprio referente.
Credito d’imposta
L’acquisto di un NUOVO registratore telematico dà diritto all’esercente di ottenere un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta nel limite massimo di 250 euro (il credito sarà compensabile con altre imposte tramite F24).
Gli esercenti che, invece, sono già dotati di registratori di nuova generazione potranno adattarli per renderli idonei all’invio telematico dei corrispettivi. In tal caso, il contributo sarà concesso nella misura del 50% della spesa sostenuta ma questa volta nel limite massimo di 50 euro sempre spendibile in compensazione tramite F24.
Per poter usufruire del credito d’imposta il pagamento per l’acquisto del nuovo registratore o per il suo aggiornamento deve essere tracciabile, pertanto si consiglia di provvedere tramite bonifico.
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Sito dell’Agenzia delle Entrate
L’uso della procedura disponibile all’interno del sito dell’Agenzia delle Entrate è consigliabile, invece, per gli operatori che emettono ricevute fiscali in numero esiguo.
L’operatore al fine di utilizzare tale procedura dovrà entrare nel sito dell’Agenzia delle Entrate accedere alla voce “Fatture e Corrispettivi” e in seguito alla voce “Documento commerciale online”.
Lo Studio rimane a disposizione per fornire consulenza previa Vostra richiesta.
Adempimenti:
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Come procedere con l’invio telematico dei corrispettivi
Al momento della chiusura giornaliera obbligatoria il registratore genera un file xml su cui viene apposto un sigillo elettronico che lo rende immodificabile. Una volta creato tale file si deve provvedere all’invio elettronico dello stesso (operazione per cui serve una connessione internet). Se al momento della chiusura di cassa la rete internet non permette l’invio vi sono 12 giorni di tempo per procedere all’invio.
Relativamente ai periodi di:
- chiusura settimanale;
- chiusura domenicale;
- ferie;
- chiusura per eventi eccezionali;
- chiusura per periodi di non svolgimenti attività (attività stagionali);
- altri motivi di chiusura
deve essere elaborato e trasmesso un file unico con i dati a zero per il periodo di interruzione in cui non sono state fatte le chiusure giornaliere. Tale file deve essere elaborato e trasmesso al primo invio successivo al periodo di chiusura. Tale operazione dovrebbe gestirla in automatico il registratore di cassa, tuttavia, sarà utile accertarsene.
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Documento commerciale
Con la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi vanno a scomparire lo scontrino e la ricevuta fiscale che verranno sostituiti dal Documento Commerciale emesso dal Registratore/procedura sito Agenzia delle Entrate su supporto cartaceo o in formato elettronico, salva espressa richiesta da parte del cliente della fattura.
Il Documento Commerciale deve riportare al suo interno:
- data e ora;
- numero documento;
- dati anagrafici emittente denominazione/nome e cognome, indirizzo, partita iva e/o codice fiscale;
- dicitura di individuazione del tipo di documento “documento commerciale”;
- descrizione beni ceduti/servizi prestati;
- ammontare del corrispettivo;
- aliquota iva;
- importo detraibile/deducibile;
- modalità di pagamento;
- numero di registratore.
Tale documento, inoltre, se integrato con codice fiscale o partita iva dell’acquirente ha valenza fiscale (consente la deducibilità delle spese sostenute, la detrazione/deduzione degli oneri ai fini IRPEF, è documento valido -come il D.D.T.- qualora si voglia emettere fattura differita).
Facciamo presente che ad oggi non siamo certi che la conservazione elettronica che lo scrivente Studio ha consigliato di attivare all’interno del sito dell’Agenzia delle entrate sia valida oltre che per le fatture elettroniche anche per i corrispettivi.
Sanzioni
Il venir meno all’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi o la trasmissione di dati incompleti o non corretti comporta una sanzione pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente comunicato con un importo minimo della sanzione pari a 500 euro.
Inoltre, è prevista la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio qualora nel quinquennio vengano contestate quattro violazioni distinte, compiute in giorni diversi.
Per ulteriori informazioni rimandiamo alla guida predisposta dall’Agenzia delle Entrate di cui all’allegato: Guida ScontrinoElettronico
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