Claudio Ceradini su Il Sole 24 Ore sui nuovi accordi di ristrutturazione del debito
Sul Il Sole 24 Ore dell’8 giugno una pagina mia e di Enrico Comparotto sul nuovo assetto degli accordi di ristrutturazione del debito, per come lo schema di legge delega sulla riforma della legge fallimentare lo disegna. Si tratta di vedere cosa accadrà, ma un naturale legame con l’esito virtuoso delle nuove procedure di allerta sembrerebbe emergere.
Sono previste modifiche sulla valenza cogente dell’accordo, sulle soglie di approvazione e sulle misure protettive, oltre che per gli effetti esdebitatori.
L’art. 5, comma 1, lett. a) dello schema di legge delega prevede l’introduzione negli accordi di ristrutturazione non liquidatori del meccanismo secondo cui l’adesione del 75% dei creditori possa obbligare anche il restante 25% per tutti i creditori, e non solo per gli intermediari finanziari, come accade oggi a valle delle modifiche intervenute con il DL 83/2015 (art. 182-septies della Legge Fallimentare). Si estende quindi la deroga all’obbligo di pagamento nei 120 giorni dei creditori dissenzienti, allo scopo di evitare comportamenti strumentali da parte di chi, poco esposto, tenti di avvantaggiarsi in danno di chi invece ha molto più da perdere. E’ prevedibile che le misure di salvaguardia dell’interesse dei creditori oggi previste a favore di coloro a cui si estende l’effetto cogente dell’accordo (buona fede nella trattativa, completa informativa, e soddisfazione non inferiore ad altre alternative concretamente praticabili), siano mantenute ed estese ai creditori diversi dagli intermediari finanziari, così come auspicato anche nella audizione di Confindustria di fine 2015. Prevista anche la riduzione, sino alla eliminazione, della soglia minima di adesione all’accordo che oggi l’art. 182-bis, comma 1, della legge Fallimentare indica nel 60%, a due condizioni:
- l’accordo non deve prevedere la moratoria dei pagamenti per i creditori dissenzienti, che richiederebbe viceversa un più ampio consenso in quanto misura penalizzante,
- il debitore non deve richiedere di accedere anticipatamente al cosiddetto stand still protettivo, che consente (articolo 182-bis, comma 6), prima del deposito dell’accordo per l’omologa, e quindi nel corso delle trattative, di ottenere il divieto alla prosecuzione ed all’avvio di azioni esecutive o cautelari individuali e di rendere inefficace l’acquisizione di qualsiasi titolo di prelazione che intervenga dopo l’iscrizione dell’istanza nel registro delle imprese.
La delega incide anche sulla struttura stessa delle misure protettive al fine di renderle maggiormente efficaci, assimilandole a quanto attualmente l’art. 168 Legge Fallimentare prevede per il concordato preventivo. Due gli aspetti su cui le modifiche potrebbero incidere:
- l’attuale disciplina limita a sessanta giorni l’operatività dello stand still nell’accordo di ristrutturazione, a decorrere dalla pubblicazione nel registro delle imprese, ed il termine è di fatto troppo contenuto, posto che ai creditori sono concessi trenta giorni dalla iscrizione per proporre opposizione e che l’omologa può intervenire solo dopo che sulle stesse il Tribunale abbia deciso; Se i tempi per la gestione delle opposizione e l’emissione del decreto di omologa richiedessero più dei residui trenta giorni, il debitore si troverebbe esposto nella fase finale di formalizzazione dell’accordo alla prosecuzione delle azioni individuali e soprattutto alla trascrizione di nuovi gravami, questa volta efficaci ed opponibili, e rispetto a tale circostanza sarebbe indifeso,
- il rinvio contenuto all’art. 182-bis, comma 3, al solo secondo comma dell’art. 168 rende opponibili le ipoteche giudiziali iscritte anche poco prima dell’iscrizione, ed inefficaci solo quelle successive, non operando la retroattività di novanta giorni prevista nel concordato preventivo; in queste condizioni le trattative per la definizione dell’accordo, in assenza di istanza di sospensione, sono esposte al pericolo di interventi imprevisti o strumentali, capaci di compromettere il percorso di risanamento.
Apprezzabile infine l’invito a prevedere che l’effetto esdebitatorio dell’accordo si estenda al socio illimitatamente responsabile, così come oggi l’art. 184, comma 2, Legge Fallimentare prevede per il concordato preventivo.
Il disegno che se ne trae è quello di un accordo di ristrutturazione destinato ad operare soprattutto all’esito virtuoso dell’attivazione tempestiva di una procedura di allerta, quale strumento naturalmente preordinato a convenzionare gli accordi maturati con i creditori.
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