Nuove responsabilità per i sindaci nella diagnosi precoce della crisi. Claudio Ceradini su Il Sole 24 Ore.
Su IlSole24Ore di lunedì scorso ho avuto modo di commentare le implicazioni per i sindaci del nuovo modello a cui il Codice della Crisi di affida per favorire l’emersione tempestiva della crisi, e che sostituisce le mai nate allerte. L’occasione nasce anche dalla lettura della relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione sul nuovo codice, resa pubblica lo scorso 15 settembre.
La sintesi è che nella gestione precoce della crisi gli obblighi di vigilanza dei sindaci risultano rafforzati. Da quando le allerte hanno lasciato il campo alla valutazione dell’imprenditore, l’organo di controllo è divenuto uno dei cardini della diagnosi tempestiva e del percorso di risanamento, sia prima dell’accesso alla composizione negoziata che nel corso delle trattative.
Rispetto ai tradizionali obblighi di vigilanza previsti dall’articolo 2403 del Codice Civile, con il nuovo Codice della crisi diventa centrale, perlomeno con riferimento alla diagnosi delle difficoltà, la verifica della disponibilità e del concreto funzionamento dell’assetto amministrativo e contabile, il cui perimetro è oggi più definito. L’articolo tre del codice della crisi precisa che l’assetto, per essere adeguato, deve (almeno) consentire di rilevare due ordini di informazioni, consuntive e previsionali. Le prime sono costituite dagli squilibri ed economico-finanziari premonitori della crisi e dai segnali specifici, elencati al quarto comma (indebitamento patologico verso dipendenti, fornitori e banche, e creditori qualificati), e non richiedono molto altro rispetto ad una ordinata e tempestiva gestione contabile. Il quadro previsionale è invece più delicato, e deve consentire di giudicare la capacità di servire regolarmente il debito in un orizzonte temporale allungato a dodici mesi, rispetto ai precedenti sei, e ad alimentare il test pratico previsto all’articolo 13, secondo comma. E’ onere dell’organo di controllo vigilare sulla disponibilità, correttezza tecnica ed affidabilità dei dati, tra cui quello previsionale costituisce la vera architrave della diagnosi dello stato di salute dell’impresa. Si aggiunga l’obbligo di banche e creditori qualificati di comunicare anche all’organo di controllo la modifica o la revoca delle linee di affidamento e l’omissione di versamento di imposte e contributi per importi anche modesti, e si comprende come i sindaci siano diventati la chiave di volta endosocietaria della diagnosi precoce. Come precisa la relazione della Corte Suprema, il quadro informativo di cui dispongono consente loro segnalare consapevolmente all’organo gestorio l’insorgere dei segnali di crisi, pretendendone una reazione, almeno progettuale, rapida ed adeguata alle difficoltà, che potrà prevedere anche, se necessario, l’accesso alla composizione negoziata.
Durante la composizione negoziata, in cui l’imprenditore conserva la gestione dell’impresa, l’obbligo di vigilanza si estende ad aspetti specifici. In caso di atti di straordinaria amministrazione o di pagamento non coerenti con il risanamento, i sindaci devono assicurarsi che gli amministratori informino compiutamente l’esperto. Ove l’esperto segnali, anche ai sindaci, il proprio dissenso ritenendo l’operazione pregiudizievole per la trattativa o per i creditori, l’organo di controllo dovrà vigilare sulle decisioni degli amministratori, consapevole che l’operazione di cui sia iscritto nel registro delle imprese il dissenso dell’esperto non godrebbe della protezione da azione revocatoria. Inoltre, se nel corso della trattativa l’imprenditore divenisse insolvente, e quindi incapace di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, dovrà prevalere nella gestione la tutela degli interessi e delle cause di prelazione dei creditori. I sindaci dovranno verificare che l’operato degli amministratori si orienti in questo senso, pur perseguendo ancora, se possibile, il risanamento.
La tempestiva segnalazione agli amministratori e la vigilanza nella crisi sono per i sindaci il presupposto del contenimento della propria responsabilità nel successivo, deprecabile, dissesto. Tramontata l’esclusione da responsabilità conseguente alla tempestiva segnalazione della prima versione del codice, rimane solo la diligente vigilanza ad arginare il coinvolgimento patologico dell’organo di controllo.
In sintesi quindi:
- i sindaci devono vigilare sulla concreta adozione da parte della società di assetti contabili ed organizzativi adeguati alla diagnosi precoce dell’emersione della crisi, che consentano di rilevare sia squilibri patrimoniali ed economico finanziari, sia la prevedibile inadeguatezza dei flussi finanziari disponibili ad adempiere alle obbligazioni assunte ed in scadenza, in un arco temporale pari a dodici mesi,
- i sindaci segnalano all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata, e valutano l’adeguatezza della risposta, che deve pervenire entro trenta giorni, in ordine alle misure intraprese o previste per rimuovere le cause della crisi e risolvere il disequilibrio finanziario che l’ha generata,
- i sindaci ricevono segnalazione dai creditori pubblici qualificati dell’esistenza di debiti scaduti e di versamenti eseguiti in ritardo, e dagli intermediari finanziari della variazione, revisione o revoca delle linee di affidamento concesse. Sono quindi destinatari di informazioni utili per svolgere le proprie funzioni di vigilanza e per valutare l’invio della segnalazione prevista dall’articolo 25-octies,
- all’apertura della composizione negoziata i sindaci forniscono all’esperto le informazioni utili per valutare la concretezza della prospettiva di risanamento. Durante le trattative i sindaci vigilano sulla gestione, su pagamenti incoerenti rispetto al piano e sugli atti di straordinaria amministrazione pregiudizievoli, anche sulla base dell’informativa eventualmente ricevuta dall’esperto.