Nuova IMU 2020
La Legge n.169/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha soppresso l’Imposta Unica Comunale (o IUC) che riuniva l’IMU, la TASI e la TARI.
La TARI è stata mantenuta, mentre al posto della TASI e dell’IMU è stata introdotta una nuova formulazione della IMU a decorrere dall’ 01.01.2020. Seppur nella maggior parte dei casi le regole per l’assoggettamento ed il calcolo dell’imposta rimangono sostanzialmente identiche, vi sono delle differenze che occorre evidenziare in vista del versamento della prima rata del 2020 in scadenza il 16 giugno.
Ambito soggettivo
L’IMU 2020 è dovuta dai possessori di immobili e quindi dal:
- proprietario (o da chi vanta altro diritto reale di godimento, tra cui è considerato come assimilato anche il diritto di abitazione assegnato al genitore affidatario)
- concessionario di aree demaniali
- locatario di immobili in leasing.
Ambito oggettivo
L’IMU si applica agli immobili ubicati in Italia (fermo restando quanto disposto per le Province autonome di Trento e Bolzano e per la Regione Friuli Venezia Giulia) con l’esclusione dell’abitazione principale, a patto che questa rientri nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7. Allo stesso modo, sono esentate anche le pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
È confermata l’esenzione dall’imposta per i terreni agricoli:
- posseduti/condotti dai coltivatori diretti/IAP
- ricadenti in aree montane o di collina sulla base dei criteri vigenti.
È inoltre prevista l’esenzione dall’imposta per:
- i fabbricati con categoria catastale da E1 a E9
- i fabbricati con destinazione ad uso culturale
- i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto
- gli immobili posseduti e utilizzati da:
- Enti pubblici/privati diversi dalle società
- Trust che non hanno per oggetto esclusivo/principale l’esercizio di attività commerciale
- organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti in Italia.
Determinazione dell’imposta
L’imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno per i quali si è protratto il possesso considerando che:
- il mese per il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni è computato per intero
- il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente ed in caso di eventuale parità di giorni di possesso con il cedente, l’imposta è a carico dell’acquirente.
Base imponibile
La base imponibile è costituita:
- dal valore degli immobili, ottenuto applicando alla rendita catastale la rivalutazione del 5% ed i coefficienti moltiplicatori previsti in relazione alla categoria catastale dell’immobile
- per i fabbricati di categoria D, non iscritti al catasto, il valore è determinato applicando specifici coefficienti fissati annualmente dal MEF
- per i fabbricati in leasing sulla base delle scritture contabili del locatore
- per le aree fabbricabili in base al valore venale in comune commercio all’1/1 dell’anno di imposizione
- per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale, rivalutato al 25%, il moltiplicatore pari a 135.
La base imponibile è ridotta al 50% per:
- fabbricati di interesse storico artistico
- fabbricati dichiarati inagibili/inabilitabili
- unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1/A8/A9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
Le aliquote
- Per l’abitazione principale con categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, l’aliquota di base è pari allo 0,5% che il comune può aumentare dello 0,1% o diminuire fino all’azzeramento. Si detraggono 200 euro rapportati al periodo dell’anno della destinazione e proporzionati alla quota di possesso per i soggetti passivi per i quali la destinazione si verifica.
- Per gli altri immobili (diversi da quelli di seguito indicati) l’aliquota di base è pari allo 0,86% che il comune può aumentare fino all’1,06% o diminuire fino all’azzeramento.
- Per i terreni agricoli l’aliquota di base è pari allo 0,76 che il comune può aumentare fino allo 1,06% o diminuire fino all’azzeramento.
- Per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria D, l’aliquota di base è pari allo 0,86% che il comune può aumentare fino all’1,06% o diminuire fino allo 0,76% che rappresenta la quota riservata allo Stato.
- Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base è pari allo 0,1% che il comune può solo diminuire fino all’azzeramento.
- Per i fabbricati merce, ossia costruiti e destinati dall’impresa alla vendita, l’aliquota di base fino al 2021 è pari allo 0,1% che il comune può aumentare fino all’0,25% o diminuire fino all’azzeramento. Dal 2022 è riconosciuta l’esenzione.
Dal 2020, i comuni possono aumentare l’aliquota massima dell’1,06% fino all’1,14% in sostituzione della maggiorazione TASI dello 0,8%.
Versamento dell’imposta
Il versamento va effettuato in due rate, di cui la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre con facoltà di provvedere al versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
- Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando aliquote e detrazioni previste per l’anno precedente.
- Il versamento della seconda rata è a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, a conguaglio con applicazione delle aliquote comunali deliberate.
Delibere comunali
Le aliquote comunali potranno essere applicate solo se pubblicate sul sito internet del MEF entro il 28 ottobre di ciascun anno.
La Legge n.169/2019 (Legge di Bilancio 2020) prevede che in sede di prima applicazione dell’imposta IMU, la prima rata sia pari alla metà di quanto versato per il 2019 a titolo di IMU e TASI (acconto con metodo storico).
La circolare n. 1 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicata in data 18 marzo 2020, ha fornito una serie di chiarimenti circa la prima applicazione dell’IMU:
- Acconto occupante non dovuto: dal 1° gennaio 2020, la TASI non è più in vigore, per cui nulla è più dovuto da parte dell’occupante, in quanto vengono meno le norme di ripartizione previste per la TASI
- Fabbricati rurali ad uso strumentale e fabbricati merce: gli immobili in questione nel 2019 erano esenti dall’IMU ma assoggettati alla TASI. In seguito all’abolizione di quest’ultimo tributo, si ritiene che il contribuente non dovrebbe versare alcunché in occasione della prima rata, dal momento che nel 2019 erano esenti dall’IMU. È percorribile la facoltà per il contribuente di versare l’acconto applicando l’aliquota di base prevista, pari allo 0,1%, se si opta per l’acconto con metodo a regime.
- Mancata pubblicazione delle delibere comunali sul sito del MEF: si applicano le aliquote e le detrazioni IMU vigenti nel comune per l’anno 2019; per le fattispecie impositive introdotte dalla nuova IMU, si applicano le aliquote di base previste.
- ISCOP: rimane la facoltà dei comuni di istituire l’imposta di scopo in considerazione del principio della continuità con la normativa in precedenza vigente.
- Dichiarazione IMU: la dichiarazione relativa alla nuova IMU deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Solo per i casi invece, in cui il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019, il termine per la presentazione della dichiarazione rimane quello fissato al 31dicembre 2020.
Abolizione prima rata IMU per il settore turistico (Novità introdotte dal Decreto “Rilancio”)
L’articolo n. 177 del Decreto n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto “Rilancio”), in considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, ha definito per l’anno 2020, come non dovuta, la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) relativa a:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.