Novità dello schema Rordorf approvato dalla Camera, le nuove procedure di allerta. Claudio Ceradini su Il Sole 24
Su Il Sole 24 Ore abbiamo avuto modo di approfondire uno dei temi più attesi dalla riforma della disciplina della crisi e dell’insolvenza, per come emerge dallo schema di DDL (A.C. 3671-bis): le procedure di allerta. Molte le novità nel testo approvato alla Camera lo scorso 1 febbraio, in particolare su protagonisti e percorso.
Il nuovo testo dell’art. 4, dopo aver precisato che sfuggono ai meccanismi di allerta le società quotate e le grandi imprese, così come qualificate dall’Unione Europea con raccomandazione 2003/361/CE, (più di 250 dipendenti e, alternativamente, fatturato ed attivo superiori a 50 e 43 milioni) introduce la prima novità, rilevante quanto inaspettata nella misura in cui sconosciuta anche al testo licenziato dalla Commissione Giustizia: l’organo di composizione della crisi, di cui alla L. 3/2012, che avrebbe dovuto, dopo l’innesco della procedura d’allerta, incaricare selezionandolo tra gli iscritti ad una sezione specializzata un gestore della crisi che ne individuasse le misure risolutive e conciliasse la frattura con i creditori viene destituito dal suo ruolo, e la funzione centrale della procedura affidata ad un diverso organismo, da costituirsi presso le camere di commercio, artigianato ed agricoltura, cui è demandato l’onere di incaricare di un collegio di esperti, nominati tra gli iscritti all’albo di cui all’art. 2, comma 1, lett. o) del medesimo disegno di legge. Il collegio deve essere composto almeno da tre esperti, indicati uno dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente, uno dalla camera di commercio stessa, ed uno dalle associazioni di categoria. Solo l’operatività potrà costituire valido banco di prova di questa impostazione, che appare molto più articolata di quanto il testo precedente prevedesse, e probabilmente meno idonea a tutelare il carattere di confidenzialità della procedura che l’art. 4, comma 1, continua a prevedere. Rimane immodificata anche la convinzione che, da qualunque albo o sezione specializzata si peschi, sia fondamentale porre grande attenzione ai requisiti di chi vi accede, che non possono essere unicamente contabili e legali, ma anche e forse preliminarmente strategici ed economico-aziendali.
Per molti aspetti nuovo, nel testo licenziato dalla Camera, anche il meccanismo di innesco della procedura. Rimangono tre i soggetti titolati, debitore, organo di controllo e creditori qualificati, ma diversi sono i meccanismi e le circostanze. L’organo di controllo rimane destinatario dell’obbligo di informare gli amministratori, ed in caso di loro inerzia il nuovo organismo, dell’appalesarsi dei sintomi di difficoltà, che nel nuovo testo, in sintonia con i criteri di ammissione alle misure premiali (lettera h), vengono individuati nel rapporto tra mezzi propri e di terzi (cosiddetto di indebitamento), nell’indice di rotazione dei crediti e del magazzino, e nell’indice di liquidità. A prescindere dal fatto che qualsiasi indicatore non può avere medesima efficacia segnaletica in settori diversi, momenti storici diversi, dimensioni d’impresa diverse, e che è pressochè impossibile individuarne di universalmente efficaci, ci si chiede se non fosse più opportuno lasciare che su questi aspetti fossero i principi tecnici ad orientare l’operato di sindaci e revisori, che per la valutazione di continuità già devono affidarsi all’ISA Italia 570 (punto 16 e Appendice 2, capoversi da I a III).
Novità anche per i creditori qualificati, che il nuovo testo qualifica come pubblici, tra cui agenzia delle entrate, agenti della riscossione ed enti previdenziali, e che conservano l’obbligo di segnalazione, divenuto però più articolato. Il rilievo di un perdurante inadempimento, che possa qualificarsi rilevante in rapporto alla dimensione del contribuente, obbliga il creditore qualificato a segnalare la circostanza dapprima al debitore stesso, e solo successivamente, se egli non avesse nei tre mesi successivi sanato o concordato il rientro del proprio debito, attivato la procedura di allerta o infine richiesto l’ammissione ad una procedura concorsuale, agli organi di controllo ed al nuovo organismo.
Nuova anche la fase conclusiva della procedura. Nel precedente testo era prevista, in caso di insuccesso del gestore, la nomina ulteriore di professionista indipendente, in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lett. d) della Legge Fallimentare, per l’accertamento dello stato di crisi. La soluzione non era apparsa felice, ed anzi inutilmente onerosa. Il nuovo testo (lettera b) impone al collegio, all’esito del suo infruttuoso intervento, di attestare l’eventuale stato di insolvenza, e di darne comunicazione al pubblico ministero.