Novità della legge di stabilità 2016: autotrasportatori, medici, alberghi e altro
Agevolazioni per autotrasportatori | Viene previsto che il credito d’imposta a favore degli autotrasportatori, a decorrere dal 2016, non verrà riconosciuto per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore.
Per quanto concerne le deduzioni forfetarie per autotrasportatori, invece, viene previsto che l’incentivo dal 2016 spetta in un’unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del comune in cui ha sede l’impresa e nella misura del 35% per i trasporti all’interno del territorio del comune. |
Esenzione IRAP per i medici | In sede di approvazione è stato aggiunto il nuovo comma 1-bis all’art. 2, D.Lgs. n. 446/97 in base al quale ai fini IRAP non sussiste autonoma organizzazione a favore dei medici che hanno sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all’interno delle stesse e percepiscono per l’attività ivi svolta più del 75% del loro reddito complessivo.
La normativa prevede inoltre che sono in ogni caso irrilevanti ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, l’ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all’attività svolta e che l’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. |
IRES | È stata rinviata al 2017 la riduzione dell’aliquota IRES, che per il 2016 rimarrà pari al 27,5% per poi scendere al 24% a partire dal 1° gennaio 2017. Viene prevista, di conseguenza, la rideterminazione dell’importo imponibile di dividendi e plusvalenze (attualmente 49,72% e 77,74% per gli utili percepiti dagli enti non commerciali).
La ritenuta d’imposta sui dividenti percepiti da soggetti IRES (o soggetti imponibili ad imposta sui redditi delle società in uno stato UE o SEE) viene ridotta al 1,2%. |
Operazioni con Paesi black list | Vengono abrogate le disposizioni che prevedono l’indeducibilità dei costi black list (ex art. 110, co. 10-11 DPR 917/1986). Di conseguenza, non è necessario che ricorra una delle circostanze esimenti per poter fruire della deduzione di tali costi.
Sempre sul fronte dei rapporti con soggetti esteri, un altro emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera prevede modifiche all’individuazione dei paradisi fiscali ai fini della normativa sulle controlled foreign companies (CFC) ex art. 167, D.P.R. 917/1986. In base alla nuova normativa per l’individuazione degli Stati paradisiaci ai fini della disciplina CFC, dovrà farsi riferimento ad un unico parametro: quello dell’aliquota nominale di tassazione inferiore al 50%. |
Oneri detraibili | Relativamente agli oneri detraibili, si devono segnalare due principali modifiche. Per le spese funebri, viene disciplinata la detrazione ai fini IRPEF per un importo non superiore a 1.550 euro per ogni evento verificatosi nell’anno, a prescindere dall’esistenza di un rapporto di parentela con il defunto.
Per quanto concerne le tasse universitarie, la previgente disposizione, che prevedeva la detraibilità delle spese per la frequenza di costi di istruzione universitaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi delle università statali, viene specificata con le seguenti previsioni:
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Bonus riqualificazione alberghi | Il credito d’imposta a favore delle strutture turistico-alberghiere, è stato esteso anche alle spese per interventi di ristrutturazione che comportano un aumento della cubatura complessiva nei limiti e con le modalità previste dall’art. 11, DL n. 112/2008.
Inoltre, con l’aggiunta del nuovo comma 2-ter al citato art. 10, è previsto l’aggiornamento, tramite un apposito DM, dei criteri per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenuto conto delle specifiche esigenze della capacità ricettiva, di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale. |
Nuova rateazione cartelle in deroga | Ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti il 15.10.2015 dal beneficio della rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o rinuncia all’impugnazione è riconosciuta la possibilità di essere riammessi alla rateazione, secondo il piano originario, limitatamente alle imposte dirette purché riprendano il versamento della prima delle rate scadute entro il 31.5.2016.
In caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive, il contribuente decade dal piano di rateazione al quale è stato riammesso, senza ulteriori proroghe. |
Compensazione delle somme iscritte a ruolo | Viene prevista la proroga per il 2016 della possibilità di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione.
La compensazione viene concessa solo nel caso in cui la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato. |
Raddoppio dei termini di accertamento | Viene introdotta una modifica alla disciplina dei termini di accertamento ai sensi della quale l’avviso deve essere notificato:
Contestualmente è stato eliminato il raddoppio dei termini in presenza di violazioni per le quali è scattata la denuncia per un reato penale ex D.Lgs. n. 74/2000. Per gli accertamenti relativi al 2015 e anni precedenti trovano applicazione i precedenti termini, compreso il raddoppio in caso di violazione costituente reato penale a condizione che la denuncia sia presentata entro gli ordinari termini. |
Limiti all’uso del contante | Viene previsto l’aumento del limite per l’utilizzo del denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore e titoli al portatore in euro o in valuta estera) da 1.000 a 3.000 euro. In sede di approvazione è stato previsto che relativamente al servizio di rimessa di denaro c.d. “Money transfer” la soglia rimane pari a € 1.000.
Vengono, invece, abrogate le disposizioni che prevedevano:
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Pagamento tramite POS | Viene previsto che l’obbligo di accettare i pagamenti tramite POS da parte dei soggetti esercenti attività di vendita o di servizi viene esteso alle carte di credito. Un apposito DM provvederà a fissare le sanzioni nel caso in cui tale obbligo venga disatteso. |
Pagamenti dalle PA | Viene confermato l’obbligo per la PA di erogare importi superiori a 1000 euro solo ed esclusivamente tramite strumenti telematici. |
Canone RAI | In materia di canone RAI, viene stabilito che:
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Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti