MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE C.D. “SPESOMETRO” SPESOMETRO ED OPERAZIONI BLACK LIST PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2
Gentile cliente,
l’articolo 21, D.L. 78/2010 stabilisce che per le operazioni rilevanti ai fini Iva per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura occorre comunicare per ciascun cliente e fornitore l’importo delle operazioni attive e passive effettuate in ogni periodo di imposta. Per le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata quando le operazioni rilevanti ai fini Iva sono di importo lordo non inferiore a 3.600 euro.
Le scadenze previste per questo adempimento sono due, suddivise a seconda che la liquidazione Iva sia mensile o trimestrale:
- 10 aprile 2017 per i soggetti passivi che effettuano la liquidazione mensile Iva;
- 20 aprile 2017 per i soggetti passivi che effettuano la liquidazione trimestrale Iva.
Sono obbligati alla presentazione dello Spesometro tutti i soggetti passivi Iva, ad esclusione di quei soggetti che usufruiscono di regimi agevolati: i contribuenti minimi e i contribuenti forfettari.
Visto che tale adempimento, a regime e dal 2017, assumerà cadenza trimestrale si comunica che, a partire da quest’anno, non sarà più possibile compilare i file excel ma sarà necessario provvedere alla formazione del file telematico direttamente tramite il Vostro software. Per questo motivo, consigliamo di attivarvi subito con i Vostri softweristi affinché provvedano alla creazione del file con le dovute specifiche tecniche per l’invio telematico. Allo Studio rimarrà affidato l’invio telematico finale. Per questa ragione non troverà a seguire i file excel o eventuali allegati. Quest’ultimi saranno inviati direttamente dallo Studio su richiesta del cliente e solo per casi eccezionali.
Si ricorda, che è in ogni caso consentito inviare una dichiarazione integrativa al fine di rettificare o integrare la comunicazione originariamente trasmessa ovvero definire l’omessa presentazione dello spesometro entro i termini stabiliti mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
Data la complessità dell’adempimento, Lo Studio raccomanda di prestare la massima attenzione:
- nell’individuare le operazioni oggetto di comunicazione
- di contattare con congruo anticipo le software house fornitrici dei programmi contabili per l’estrapolazione dei dati da indicare nella comunicazione e per la predisposizione del file telematico da inviare all’Agenzia delle Entrate.
Affinchè lo Studio provveda all’invio telematico, il file dovrà essere inviato a mezzo mail ai seguenti indirizzi email:
inderogabilmente almeno 15 giorni prima della scadenza. Qualora il termine di consegna non sia rispettato, lo Studio non garantisce la regolarità dell’adempimento. |
Le operazioni interessate:
Le operazioni da indicare nel modello polivalente devono tenere conto delle semplificazioni introdotte dall’articolo 2, comma 6, D.L. 16/2012 (che ha modificato l’originaria disposizione contenuta nell’articolo 21, D.L. 78/2010).
Occorre quindi operare una prima importante distinzione tra:
- operazioni per le quali vige obbligo di fatturazione per le quali vanno spediti i dati di tutte le fatture emesse e ricevute;
- operazioni senza obbligo di fatturazione per le quali rimane l’originaria soglia di monitoraggio (3.600 euro al lordo dell’Iva), il che porta a concentrare l’attenzione solo sulle operazioni veramente significative (escludendo da tale compito la stragrande maggioranza dei contribuenti).
In relazione alle operazioni fatturate volontariamente dal cedente/prestatore, cioè quelle per le quali non vi è un esplicito obbligo normativo di fatturazione (si pensi al caso del negoziante che potrebbe certificare tutte le proprie operazioni tramite scontrino/ricevuta fiscale ma che trova più comodo emettere le fatture per ogni operazione, senza che il cliente ne faccia esplicita richiesta), l’emissione della fattura determina comunque l’obbligo di comunicazione dell’operazione anche se di importo inferiore alla soglia dei 3.600 euro al lordo dell’Iva.
Relativamente alla ipotesi sopra evidenziata, inoltre, l’Agenzia delle entrate ha concesso per i periodi di imposta 2012 e 2013 ai soggetti di cui agli articoli 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del D.P.R. 633/1972 la possibilità di comunicare le sole operazioni attive per le quali sia stata emessa fattura, di importo unitario pari o superiore a 3.000 euro al netto di Iva per i commercianti al minuto e soggetti assimilati e a 3.600 euro al lordo dell’Iva per le agenzie di viaggio. Tale facoltà è stata poi estesa anche ai periodi di imposta 2014 e 2015 da specifici provvedimenti approvati a ridosso della scadenza per le comunicazioni telematiche.
N.B. | Resta quindi da verificare se anche per il periodo di imposta 2016 l’Agenzia delle entrate disporrà tale semplificazione oppure se, per la prima volta, tali operazioni fatturate andranno comunicate a prescindere dall’importo e, pertanto, se non distintamente annotate sui registri Iva, dovranno essere estrapolate dal totale dei corrispettivi per essere inserite nel modello e trasmesse in via telematica. |
Sono poi state previste da vari provvedimenti le esclusioni dall’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria e delle operazioni già oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria. In particolare, sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni già comunicate tramite il Sistema Tessera Sanitaria nei mesi di gennaio e febbraio 2017 dai soggetti obbligati.
Le operazioni con Paesi con fiscalità privilegiata (Black-list)
Per effetto dell’abrogazione disposta dal D.L. 193/2016 dei commi che vanno da 1 a 3 dell’articolo 1, D.L. 40/2010 è stato soppresso già con riferimento al periodo d’imposta 2016, l’obbligo di comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti “Black list”).
Pertanto, in presenza di operazioni attive e passive effettuate nel 2016 con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, non va più compilato il quadro BL del modello di comunicazione polivalente.