Meno di dieci giorni per prenotare il credito pubblicità – Invio previsto entro il 31.10.2021
Un nuovo intervento del legislatore tramite il DL “Sostegni bis” ha permesso di prorogare quanto stabilito per il 2020 in tema di credito d’imposta per investimenti pubblicitari. Si ricorda che con l’articolo 186 contenuto nel decreto rilancio convertito in legge in data 17 luglio 2020 il legislatore ha innalzato la misura dell’agevolazione “credito pubblicità” al 50% dell’ammontare delle spese sostenute nel corso del 2020, derogando di fatto al meccanismo originario del credito d’imposta riconosciuto sull’incremento della spesa rispetto all’anno precedente. La deroga delle modalità di calcolo è sempre indirizzata ad aiutare il settore dell’editoria (giornali ed emittenti radiotelevisive). Tale misura eccezionale dell’agevolazione è ora riconosciuta anche per gli anni d’imposta 2021 e 2022, sempre nel limite delle risorse messe a disposizione.
Ulteriore novità è lo slittamento della finestra temporale per presentare telematicamente la domanda di “prenotazione” ad oggi individuata dal 1° al 31 ottobre 2021. Tale proroga è stata introdotta con comunicato del Dipartimento per l’informazione e l’editoria per poter aggiornare la piattaforma telematica alle novità in commento. Resta comunque valido l’invio e non è necessario presentare una nuova istanza per coloro che l’hanno già presentata nel periodo originario tra il 1° e il 31 marzo 2021. L’eventuale nuova presentazione sostituisce quella già inviata.
Per quanto non derogato dalla previsione straordinaria contenuta nel suddetto decreto, rimangono valide le disposizioni normative originarie.
Le spese agevolabili
Tra i soggetti che possono usufruire del bonus vi sono le imprese, i lavoratori autonomi, indipendentemente dalla loro natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché gli enti non commerciali.
Gli investimenti agevolabili riguardano le seguenti tipologie di spese distinte in:
- acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, che risultano iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile;
- Investimenti in emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali anche non partecipate dallo Stato – analogiche o digitali – che risultano iscritte presso il Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC).
Permangono le esclusioni relative alle spese:
- sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi;
- per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale, chat-line;
- Le spese accessorie, di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa.
Risorse e limiti d’investimento
Il credito d’imposta spetta in relazione agli investimenti effettuati nel corso del 2021 e non è necessario aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d’imposta «a regime», unitamente alla condizione del valore incrementale degli stessi investimenti (superiore almeno dell’1 per cento rispetto al valore di quelli effettuati nell’anno precedente).
Il bonus è sottoposto al limite delle risorse messe a disposizione. Tali risorse, come specificato dalla norma, costituiscono “il tetto di spesa”, ovvero, qualora l’importo delle istanze presentate superasse il suddetto stanziamento, come accaduto negli anni precedenti, il relativo credito a favore dei beneficiari verrebbe ridotto proporzionalmente in base alle richieste. Inoltre, con la novella il suddetto credito d’imposta viene riconosciuto, sempre nei limiti del regime «de minimis», di cui ai Regolamenti (UE) n. 1407/2013, 1408/2013 e n. 717/2014 e rimane obbligatoria la compilazione del quadro RU e del quadro RS del modello redditi.
La documentazione da conservare rimane sempre la medesima prevista per i crediti relativi agli anni precedenti. Per l’approfondimento si rimanda all’articolo di marzo linkato di seguito: “Rimodulato al 30% il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020”
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