Maurizio Pizzamiglio su Guida Normativa de Il Sole 24 ore – Sovraindebitamento e legge 3/2
Il fenomeno del sovraindebitamento dei consumatori, oltre che delle imprese in generale, è particolarmente preoccupante nell’attuale contesto economico-sociale, anche alla luce del significativo incremento che ha avuto negli ultimi anni e che ha attirato l’attenzione di istituzioni nazionali e internazionali al fine di prevenire situazioni di particolare difficoltà ed anche, con riferimento soprattutto al debitore civile, di disagio sociale.
La legge 27 gennaio 2012, n. 3 ha introdotto nel nostro ordinamento tre procedure finalizzate a regolare le crisi da sovraindebitamento dei debitori, siano essi imprenditori o persone fisiche, non assoggettabili alle procedure di cui alla Legge Fallimentare e leggi ad essa collegabili.
Trattasi, pertanto, di procedure che hanno un ambito soggettivo di applicazione residuale rispetto alle tradizionali procedure concorsuali e riguardano:
- l’imprenditore non soggetto a fallimento in quanto “piccolo” imprenditore ai sensi dell’art. 1 della Legge Fallimentare, oppure perché imprenditore non commerciale;
- il debitore civile, ad esempio il professionista, anche organizzato in forma di associazione tra professionisti, non soggetto o assoggettabile a procedure concorsuali;
- il consumatore, ossia il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale.
Le procedure che la legge definisce di “natura concorsuale” sono in sintesi:
- la procedura di composizione mediante accordo: il debitore propone ai creditori, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi (OCC), un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, ove approvato da parte dei titolari di almeno il 60% dei crediti complessivi, è depositato in tribunale per il procedimento di omologazione ed, in caso di omologazione, l’accordo è obbligatorio anche nei confronti dei creditori non aderenti;
- la procedura di composizione dedicata esclusivamente al consumatore basata su un piano che non richiede l’approvazione dei creditori e, laddove riceva l’omologazione da parte del tribunale, produce effetti esdebitatori nei confronti di tutti i creditori;
- una procedura di liquidazione dei beni che non produce automaticamente effetti esdebitatori, salvo che non venga attivato uno specifico procedimento su ricorso del debitore e a determinate condizioni.
Per quanto attiene il presupposto oggettivo di accesso alla disciplina, la legge definisce il “sovraindebitamento” come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.
Si evidenzia che lo squilibrio non deve essere temporaneo ma “perdurante” ed il raffronto dei debiti va fatto non con il patrimonio nella sua interezza ma con il “patrimonio prontamente liquidabile”, ovvero quella parte del patrimonio che può prontamente tradursi in liquidità tale da consentire l’adempimento con regolarità delle obbligazioni assunte.
Lo squilibrio finanziario di per sé non è sufficiente a qualificarsi come stato di sovraindebitamento, in quanto occorre che lo squilibrio determini o sia idoneo a determinare lo stato di insolvenza, reversibile o irreversibile. Dunque, tra squilibrio finanziario e insolvenza, anche temporanea, vi deve essere un rapporto di causa ad effetto, un nesso di causalità tra il primo e la seconda.
Tale nozione del sovraindebitamento appalesa l’intento del legislatore di abbracciare anche situazioni che preannunciano lo stato di insolvenza, anticipando e concedendo una tutela giuridica non solo al debitore insolvente, ma anche al debitore che si trova in una fase premonitrice dell’insolvenza, ovvero in uno stato di tensione finanziaria grave, seppur non necessariamente irreversibile.
Nel valutare il verificarsi del presupposto oggettivo delle procedure di sovraindebitamento il Giudice dovrà procedere all’accertamento della mera difficoltà ad adempiere e non, come nel caso dell’insolvenza, dell’impossibilità, anche futura, di soddisfare i creditori, per cui è da prevedere un accesso “a maglie larghe” alle procedure concorsuali di cui alla legge n. 3/2012, realizzando così lo spirito della legge.
Gli elementi necessari affinché possa dirsi sussistente tale situazione sono quindi una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determini la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.
Sul piano squisitamente pratico, la forma di sovraindebitamento più diffusa è quella del sovraindebitamento attivo generato da una propensione di spesa della famiglia (consumi e/o investimenti) che lascia intendere una eccessiva fiducia nelle capacità reddituali presenti e soprattutto future. La diffusione del credito al consumo configurato come prestito alle famiglie è strutturato in diverse tipologie (carte di credito, prestiti personali, credito finalizzato) ed è per l’acquisto sia di beni durevoli (mezzi di trasporto, mobili, arredi, elettrodomestici), sia di servizi (servizi turistici, servizi sanitari,ecc.)
Il sovraindebitamento passivo deriva da fattori traumatici, da fattori congiunturali imprevedibili e non dipendenti dalla volontà del soggetto, che hanno fatto venire meno la fonte di reddito (o parte di esso) interrompendo o riducendo i flussi di entrata e determinando l’insorgenza di passività impreviste. Si fa riferimento, pertanto, ad un sovraindebitamento non tanto come conseguenza di un eccesso di indebitamento di un individuo o di una famiglia rispetto alle capacità correnti di reddito ma anche a causa del sopraggiungere di eventi che alterano queste ultime. Ne sono esempio la perdita dell’occupazione, la separazione coniugale, una grave malattia, la perdita o il deprezzamento di beni patrimoniali che riducono la ricchezza dell’individuo e la capacità di rimborso delle passività e quindi causano il sorgere di debiti.
Il sovraindebitamento differito o potenziale, infine, deve essere inteso come quella forma di sovraindebitamento il cui sviluppo fenomenologico diverrà visibile nei prossimi anni o decenni in conseguenza di due tipologie di nuclei familiari che stanno sempre più caratterizzando la nostra società:
- nuclei familiari caratterizzati dalla permanenza di figli oltre il compimento del trentesimo anno di età (dovuta a vari motivi tra i quali primeggia la difficoltà d’inserimento nel mondo del lavoro) e dalla tendenza a tornare nelle famiglie d’origine in seguito ad un divorzio o ad una separazione.
- nuclei familiari i cui consumi sono superiori a quelli effettivamente possibili con i soli redditi da lavoro, ma che vengono effettuati grazie al contributo di una o più persone anziane conviventi (per il tramite del patrimonio o della pensione da questi posseduti).
Il sovraindebitamento differito è caratterizzato da situazioni di apparente sicurezza reddituale, la quale cessa quando verrà meno la presenza dell’elemento apportatore di reddito, che ha consentito gli alti consumi dei membri della famiglia ospitante.