Le perdite su crediti da piano attestato sono deducibili
A partire dal periodo d’imposta 2015 è possibile dedurre fiscalmente le perdite su crediti relative a debitori che abbiano presentato un piano attestato di risanamento (art. 67, comma 3, lett. d della Legge Fallimentare), pubblicato sul Registro delle Imprese.
E’ questa una delle novità introdotte dal D.Lgs. 14/09/2015 N. 147 pubblicato in G.U. 22/09/2015 n. 220 (c.d. “decreto internazionalizzazione”), che è intervenuto, tra l’altro, sulla disciplina delle perdite su crediti, facendo seguito alle modifiche introdotte negli ultimi anni dal DL 83/2012 (c.d. “decreto sviluppo”) e dalla L. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
L’art. 13, co. 1, lett. c) del citato Decreto ha ampliato la portata della deducibilità delle perdite su crediti, integrando l’art. 101 co. 5 del TUIR con la possibilità di dedurre “in ogni caso”, ossia indipendentemente dalla provata sussistenza di elementi certi e precisi, le perdite su crediti relative a debitori che abbiano presentato un piano attestato ai sensi dell’art. 67, co. 3 lett. d) L.F.
Il piano attestato di risanamento pubblicato sul Registro delle Imprese si aggiunge, come fu nel 2012 per gli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell’art. 182-bis L.F., all’elenco delle procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo ed amministrazione straordinaria) che consentono ex lege la deducibilità delle perdite su crediti.
L’introduzione è senz’altro apprezzabile anche se la casistica appare limitata: rari sono piani attestati pubblicati e ancor più raramente impongono falcidie.
Più significativo sarebbe il coordinamento dell’ormai datato art. 86 co. 5 del TUIR con i nuovi strumenti di risanamento, per consentire analogo accesso alla franchigia per le plusvalenze maturate in esecuzione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e dei piani attestati, oltre che dei concordati preventivi.
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