SLT circolari informative

Le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità al regime forfettario

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Con la Legge di Stabilità 2016 viene modificato il nuovo regime forfettario introdotto con la precedente legge di stabilità (e subito “congelato” per effetto della proroga dei minimi), al fine di garantirne una maggiore fruibilità. Secondo le previgenti disposizioni, infatti, venivano previsti dei massimali di reddito talmente bassi da escludere l’applicazione del regime anche con il raggiungimento di redditi lordi molto modesti (si pensi ad esempio alle professioni, per i quali veniva previsto un massimale di ricavi di 15.000 euro, che corrispondono ad un lordo contributivo di 1.250 euro al mese).

Per quanto concerne le condizioni per l’applicazione del regime, segnaliamo sinteticamente quanto segue:

CONDIZIONI
Requisito soggettivo Tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa, di arte o professione, incluse le imprese familiari

Ricavi/compensi

 

Variabili da 25.000,00 a 50.000,00 euro, a seconda della tipologia di attività esercitata Annualità precedente

(Da ragguagliare all’anno nel caso di inizio attività in corso d’anno)

Spese per lavoro dipendente e assimilato  

Massimo 5.000,00 euro

 

Annualità precedente

 

Beni strumentali Massimo 20.000 euro, al lordo degli ammortamenti (stock) – compresi beni in leasing, locazione, noleggio, comodato, beni di costo unitario < a 516,46 euro, il 50% dei beni ad uso promiscuo – esclusi i beni immobili Annualità precedente

 

 

CAUSE OSTATIVE POST MODIFICA*
1.      Utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito
2.      Assenza di residenza in Italia, oppure in altro Stato UE/SEE a condizione che il 75% del reddito  complessivo sia prodotto in Italia
3.      Compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi
4.      Partecipazione contemporanea in società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti
5.      Possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30.000,00 euro, nell’anno precedente; la soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato

* La presenza delle cause ostative da 1 a 4 va riferita al momento di applicazione del regime e non all’anno precedente

La tabella che segue evidenzia le soglie di ricavi o compensi relativi all’anno precedente entro le quali è possibile accedere al regime in esame nonché i coefficienti di redditività applicabili.

LIMITI DI RICAVI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITA’
Attività Codice attività ATECO Limite ricavi e compensi Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 45.000 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 50.000 40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande 47.81 40.000 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 30.000 54%
Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 25.000 86%
Intermediari del commercio 46.1 25.000 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 50.000 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 30.000 78%
Altre attività economiche (01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) 30.000 67%

Come in precedenza, il reddito da assoggettare all’imposta sostitutiva del 15% è determinato forfetariamente attraverso l’applicazione ai compensi/ricavi, computati secondo il principio di cassa, dei coefficienti di redditività sopra riportati, diversificati per ogni settore di attività interessata dal regime. L’applicazione del suddetto coefficiente di redditività rende, di fatto, indifferenti le spese sostenute dal contribuente nel periodo con la sola esclusione dei contributi previdenziali versati a norma di legge e le perdite pregresse.

Tra le novità si rileva l’ampliamento dell’ambito di applicazione del regime nei confronti di lavoratori dipendenti o pensionati che svolgono o intendono avviare un’attività in forma autonoma. Secondo quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2016, infatti, sono esclusi dall’applicazione del regime i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilato eccedenti i 30.000 euro. La circostanza non va verificata nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato.

Con riferimento alle nuove attività, invece, viene prevista la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 15% al 5% per i primi cinque anni dell’attività. In precedenza, invece, veniva previsto un abbattimento del reddito imponibile di un terzo.

La nuova agevolazione viene riconosciuta, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che hanno utilizzato il regime agevolato nel 2015 e che applicheranno la previgente agevolazione in sede di Unico 2016 PF.

Risultano confermate le condizioni per usufruire della predetta agevolazione:

  • il contribuente non deve aver esercitato nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, un’altra attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non dev’essere superiore ai limiti reddituali previsti per quell’attività sulla base della classificazione ATECO.

Tali requisiti sono necessari al solo fine di poter usufruire dell’aliquota dell’imposta sostitutiva al 5% ma non ostacolano l’accesso al regime.

Viene modificato, infine, il regime contributivo agevolato previsto dalla precedente legge di stabilità: in luogo dell’esonero dal minimale, ora, viene prevista una riduzione pari al 35% della contribuzione (ordinaria) INPS dovuta ai fini previdenziali. Dal tenore della norma i soggetti forfetari dovrebbero, pertanto, tornare a versare la quota minima di contributi previdenziali in corso d’anno, alle normali scadenze trimestrali, con applicazione della riduzione del 35%.

Si ricorda infine che tra le caratteristiche del regime forfetario vi è altresì l’esclusione da:

  • IVA e “Spesometro”;
  • IRAP;
  • Studi di settore.

 

Alla luce di quanto sopraesposto si propone di seguito un fac-simile di fattura che deve emettere un contribuente forfettario.

Dott. Mario Rossi

Via …………….

C.F. ……………

P. IVA …………

 

Spett.le XXX S.r.l.

Via …………….

P. IVA …………

 

Fattura n. …. Del …..

 

Compenso per consulenza ……                                                                                             1.000

Contributo 4%                                                                                                                                40

Totale fattura                                                                                                                 1.040    

Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 e successive modifiche – Regime forfetario. Il compenso non è soggetto a ritenute d’acconto ai sensi della legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 comma 67.

Imposta di bollo assolta sull’originale.

 

 

REGIMI APPLICABILI DAL 2016

A decorrere dal 2016, il regime forfetario risulta l’unico regime fiscale agevolato fruibile da imprenditori individuali e professionisti, in alternativa al regime ordinario, in contabilità ordinaria o semplificata.

Ricordiamo, infatti, che:

  • il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000) e il regime agevolato per gli “ex minimi” (art. 27 co. 3 – 5 del DL 98/2011) erano stati abrogati a decorrere dal 2015 (art. 1 co. 85 lett. a) e b) della L. 190/2014);
  • il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (artt. 27 co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011 e 1 co. 96 – 115 e 117 della L. 244/2007) è stato abrogato a decorrere dal 2016 a seguito dell’esaurimento della proroga che era stata disposta limitatamente all’anno 2015 (art. 1 co. 85 lett. b) e c) della L. 190/2014 e art. 10 co. 12 undecies del DL 192/2014, conv. L. 11/2015). La tabella di seguito evidenzia la recente evoluzione che hanno subito i regimi agevolati.

 

2014

2015 2016

Regime ordinario

Regime ordinario

Regime ordinario

Regime forfetario

Regime forfetario

Regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile

Regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile

Regime per le nuove iniziative produttive

Regime per gli “ex-minimi”

 

Rispetto al regime di vantaggio è necessario fare alcune precisazioni volte a definirne il periodo di residua utilizzabilità. In particolare, è necessario distinguere tra:

  • soggetti che utilizzavano il regime di vantaggio nel 2014, i quali, per effetto dell’art. 1 co. 88 della L. 190/2014, possono continuare ad utilizzarlo fino a scadenza naturale (per il quinquennio minimo o fino al trentacinquesimo anno di età);
  • soggetti che hanno applicato il regime di vantaggio per la nuova attività avviata nel 2015, beneficiando della proroga disposta dall’art. 10 co. 12-undecies del DL 192/2014, conv. L. 11/2015, possono continuare ad utilizzarlo fino a scadenza naturale indicando l’opzione all’interno del quadro VO da allegare al modello Unico 2016;
  • soggetti che pur avendo i requisiti per accedere al regime forfetario nel 2015 hanno optato per quello ordinario, si ritiene saranno vincolati a tale opzione per un triennio;
  • soggetti che iniziano una nuova attività dal 2016, i quali non potranno più scegliere detto regime.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

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