Le assegnazioni agevolate di immobili nella Legge di Stabilità
Con l’approvazione della Legge di stabilità le assegnazioni “agevolate” di immobili ai soci e le trasformazioni “agevolate”in società semplice, costeranno un po’ di più. Tornano ad essere imponibili, infatti, le (eventuali) attribuzioni di riserve di utili in presenza di una delle operazioni agevolate citate.
Il primo testo del DDL. Nella prima bozza circolata, nell’ambito delle assegnazioni agevolate (ma il principio si applicava specularmente anche per le trasformazioni agevolate in società semplice) si affermava che era disapplicato l’intero l’articolo 47 del Tuir e per questo si doveva concludere che per i soci assegnatari non era prevista alcuna tassazione per il valore normale dei beni ricevuti in quanto non si configurava alcuna distribuzione di utili in natura.
Il testo finale. Nella versione definitiva del provvedimento non viene più prevista la disapplicazione in toto dell’art. 47 del TUIR, ma solo del comma 1 secondo periodo e dei commi 5, 6, 7 e 8. Stando così le cose, quindi, resta in vita il comma 1, primo periodo, che disciplina la tassazione delle distribuzioni degli utili in natura che si rende applicabile anche nell’ambito delle assegnazioni agevolate previste dal DDl di stabilità 2016. In pratica si torna allo scenario che aveva caratterizzato le precedenti disposizioni afferenti le assegnazioni agevolate, in base al quale la plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società era da intendersi fiscalmente irrilevante per il socio assegnatario, mentre le riserve di utili che venivano ad essere annullate per effetto dell’assegnazione dovevano essere tassate in capo al socio.