La nuova rettifica IVA sui crediti inesigibili
Nel corso della mia relazione al Master della Business School del Sole 24 Ore abbiamo approfondito tra le altre una questione, non nuova, rispetto alla quale la Legge di Stabilità, che attende il voto della Camera, contiene novità importanti. E’ dal lontano 1997 che all’art. 26, co. 2, del D.P.R. 633/1972 le parole dell’avvio sono state soppresse dall’art. 13-bis co. 1, DL 28.3.1997 n. 79 (L. 28.5.1997 n. 140). Prevedeva la norma fino a quella data che il diritto alla rettifica spettasse al creditore “per mancato pagamento (del proprio credito – ndr) in tutto o in parte a causa dell’avvio di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose“. La soppressione di quella locuzione ha comportato un progressivo allontanamento nel tempo del diritto di emettere la nota di variazione, disciplinato accuratamente dalla Circolare 77/2000 che lo colloca al momento dell’esaurimento, anzichè dell’avvio, della procedura. Per in creditore insoddisfatto, oltre al danno del mancato incasso, la beffa dei tempi spesso biblici di conclusione delle procedure. Se le successive evoluzioni dell’art. 101, co. 5 TUIR hanno progressivamente sistematizzato il diritto di deduzione IRES della perdita su crediti, dal punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto nulla si muoveva, perlomeno fino alla lettura del testo della Legge di Stabilità 2016, che all’art. 1, co. 66 prevede uno specifico nuovo quarto comma dell’art. 26, dedicato alla disciplina della variazione IVA in caso di mancato o parziale pagamento da parte del committente o del cessionario “a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione del debito di cui all’art. 182-bis L.F., o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’art. 67, co. 3, lett, d) L.F.“. Ottime novità quindi, che però si fanno attendere, divenendo operative per le procedure concorsuali introdotte dopo il 31/12/2016, e quindi in sostanza dal 2017. E’ peraltro sufficientemente chiaro che l’accordo di ristrutturazione del debito ed il piano attestato non sono procedure concorsuali, e potrebbe per questi strumenti essere ottimisticamente ipotizzata l’anticipazione dell’operatività del nuovo quarto comma dell’art. 26 al 2016 ed anche per le operazioni effettuate antecedentemente. Ma bisogna attendere le prime interpretazioni dell’Agenzia, oltre che mantenere un discreto ottimismo.
Rimane invece ancora problematica l’applicazione dell’art. 26 nel caso di cessione del credito nei confronti di un debitore in procedura concorsuale, fattispecie tutt’altro che rara. L’operazione non è banale, per due ordini di motivi. Il primo, meno preoccupante, deriva dalla previsione dell’art. 115 L.F., che impone la formalizzazione con scrittura privata autenticata della cessione e la comunicazione tempestiva al Curatore, con conseguente modifica dello stato passivo che esclude la necessità di una nuova insinuazione del nuovo creditore (Cass. 17036/2011). Il secondo, che è bene ricordare, deriva dall’abituale ed immancabile complicazione imposta dalla disciplina tributaria, ed in assenza dalla prassi. L’agenzia con R.M. 120/E del 2009 ha regolato il diritto della rettifica IVA in caso di cessione pro soluto di un credito nei confronti di soggetto sottoposto a procedura concorsuale. Lo conserverebbe il cedente, e cioè colui che si è originariamente insinuato al passivo, e che dovrebbe quindi mantenere processualmente la propria posizione. La regolamentazione della cessione ne tenga conto quindi, nella disciplina dei rapporti tra cedente e cessionario del credito, con riferimento al comportamento del primo coerente alle indicazioni del secondo, e nella quantificazione del prezzo di cessione. Per non sbagliare, l’ideale è definire questo tipo di operazioni prima della formazione dello stato passivo.
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