La fattura elettronica dal 1° di Luglio

Nella giornata di ieri, 27.06.2019, il Senato ha approvato il DDL di conversione del D.L. 34/2019 apportando novità che riguardano anche la fatturazione elettronica. Riportiamo di seguito le novità derivanti dal citato “Decreto crescita” e dagli ulteriori documenti di prassi forniti dall’Agenzia delle Entrate in questo ultimo periodo.

Fattura immediata

La fattura immediata può essere emessa (redatta e trasmessa al SDI) entro 12 giorni (non più 24 ore) dalla data di effettuazione dell’operazione (si veda nostra precedente circolare “La fattura elettronica: tra normativa e pratica” al paragrafo intitolato “Data di emissione” per individuare la data dell’operazione). Qualora  la data di emissione della fattura non coincida con quella di effettuazione dell’operazione vi è l’obbligo di riportare entrambe le date. A tal riguardo l’Agenzia delle Entrate specifica che nel campo “Data” della sezione “Dati generali” della fattura va riportata la data di effettuazione dell’operazione mentre la data di emissione sarà automaticamente certificata dal SDI che ne rende nota la data di emissione.

Passando dalla previsione normativa al caso pratico, possiamo quindi affermare che nel caso di cessione effettuata in data 23.07.19 e contestuale  emissione (redazione e invio tramite SDI)  della fattura il campo “Data” riporterà il giorno 23.07.19 e il SDI certificherà con lo stesso giorno la data di emissione.

Viceversa, nel caso di cessione effettuata in data 23.07.19 e di emissione (redazione e invio tramite SDI)  della fattura in uno dei 12 giorni successivi (es.: 06.08.19 –ultimo giorno possibile-) il campo “Data” riporterà il giorno 23.07.19 e il SDI certificherà con data 06.08.19 la data di emissione.

Fattura differita

L’avvento della fattura elettronica non elimina la possibilità di emettere fatture differite. Resta, infatti, immutata la possibilità per le operazioni di cessione/prestazione effettuate nello stesso mese e verso lo stesso cliente, documentate da ddt o documenti assimilati, di emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo.

Al momento di emissione della fattura differita bisogna fare attenzione alla corretta compilazione del campo “Data”. In tale campo andrà riportata la data dell’ultima operazione (ad esempio in caso di emissione del ddt: la data dell’ultimo ddt). Pertanto, pur rimanendo di fatto applicabile lo stesso criterio di compilazione della fattura immediata, bisognerà prestare attenzione ad inserire la data riferita all’ultima operazione effettuata.

Esemplificando: se il soggetto X ha effettuato verso il soggetto Y tre operazioni di cessione di beni  nel mese di settembre documentate da ddt datati rispettivamente 09.09.19, 19.09.19 e 23.09.19 la fattura differita che dovrà essere emessa (redatta e inviata tramite SDI) entro il 15.10.19 dovrà riportare nel campo “Data” il valore 23.09.19, ovvero quello relativo alla data dell’ultimo ddt del mese di riferimento.

Contabilizzazione

La presenza sia della data di effettuazione dell’operazione e che della data di emissione hanno fatto sorgere negli operatori numerosi dubbi in fase di contabilizzazione del documento contabile.

A supporto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E del 17.06.2019 chiarendo con un esempio, che si riporta nel seguito, i momenti di contabilizzazione:

 

Data effettuazione operazione (data da inserire nel campo “Data” della fattura) Emissione fattura (redazione e trasmissione tramite SDI) Annotazione fattura nel registro fatture emesse Numero e data con cui registro la fattura Mese di liquidazione
28.09.19 08.10.19 Entro il  15.10.19 Fattura: n. 1000

Data: 28.09.19

settembre
01.10.19 01.10.19 01.10.19 Fattura: n. 990

Data: 01.10.19

ottobre

 

Come si può notare dall’esempio, può accadere che una fattura del 28.09 venga emessa dopo una datata 01.10. In tal caso chi registra le fatture deve porre attenzione al periodo di liquidazione iva in cui la fattura registrata deve essere fatta confluire (mese di effettuazione dell’operazione). L’Agenzia delle Entrate lascia libero il contribuente di utilizzare il metodo ritenuto più idoneo per la corretta imputazione periodica dell’iva. Si potrebbe, ad esempio, utilizzare  “una specifica codifica” che consenta al programma di contabilità di imputare l’operazione al rispettivo mese di liquidazione dell’iva, o in alternativa, si potrebbero adottare i registri sezionali.

Sanzioni

Si ricorda che per il primo semestre 2019 le sanzioni:

  • non si applicano qualora le fatture siano emesse entro la scadenza della liquidazione periodica iva in cui devono confluire;
  • sono ridotte al 20% se la fattura viene emessa in ritardo ma entro la scadenza della liquidazione iva del periodo successivo a quello in cui la fattura dovrebbe confluire (per i mensili tale riduzione è valida per tutte le fatture relative ad operazioni effettuate entro il 30.09.19).

Conclusioni

Certi di aver dato informazioni gradite alla clientela facciamo presente che quanto sopra riportato  potrebbe essere oggetto di ulteriori aggiornamenti.