La detrazione Iva sulle fatture di acquisto a cavallo d’anno
Siamo ormai giunti alla fine dell’anno fiscale 2019 e occorre porre particolare attenzione alla data di arrivo delle fatture di acquisto per poterne detrarre l’Iva nel giusto momento in ossequio alla riformulazione dell’art. 1, D.p.r. 100/1998 ad opera dell’art. 14, D.L. n. 119/2018.
La precisazione è necessaria perché le normali regole di detrazione che siamo abituati ad applicare nelle liquidazioni periodiche infrannuali, sia mensili che trimestrali, che consentono di detrarre l’Iva a credito nella liquidazione periodica di riferimento purché le relative fatture ricevute siano annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (lo stesso principio può essere esteso ai contribuenti trimestrali per le fatture ricevute e annotate entro il 15 del secondo mese successivo al trimestre), non si applicano alle fatture relative ad operazioni effettuate nell’anno precedente, ovvero alle operazioni a cavallo d’anno.
Questa regola richiede quindi di effettuare a fine anno un’attenta verifica al fine di imputare e detrarre correttamente l’imposta.
Di seguito un quadro sinottico delle situazioni in cui potreste incorrere:
DATA FT. ACQUISTO | DATA DI RICEZIONE | DATA DI CONTABILIZZAZIONE | MOMENTO DELLA DETRAZIONE IVA | NOTE | |
Caso 1 | Ante 31.12 | Ante 31.12 | Ante 31.12 | Dicembre /
IV trimestre |
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Caso 2 | Ante 31.12 | Ante 31.12 | Dal 01.01.2020 | Entro 30/04 in dichiarazione IVA – (no liquidazioni) | Da annotare in apposito sezionale |
Caso 3 | Ante 31.12 | Dal 01.01.2020 | Dal 01.01.2020 | Verrà detratta nel 2020 nella liquidazione del mese di registrazione |
Alla luce dei suddetti chiarimenti è evidente che per poter detrarre l’Iva nel mese di dicembre o nel IV trimestre è necessario che la fattura di acquisto sia stata ricevuta sul Sistema di Interscambio prima del 31.12, vale a dire che il sistema di interscambio deve aver consegnato la fattura al Vostro HUB prima della conclusione dell’anno di riferimento (rif.to tabella “data di ricezione”).
Conseguentemente, solo successivamente alla data di consegna è possibile annotare la fattura ricevuta, mai con data antecedente.
Pertanto, qualora vi siano operazioni di importo rilevante per le quali si intende detrarre l’Iva a credito nel mese di dicembre o nel trimestre in chiusura sarà utile richiedere al fornitore che predisponga e proceda all’invio telematico della fattura elettronica in tempi utili affinché sia elaborata dallo SDI e consegnata prima della conclusione dell’anno d’imposta.
Ancorché gli attuali tempi di “lavorazione” delle fatture elettroniche da parte dello SDI siano ridotti, consigliamo di richiedere che l’invio venga effettuato almeno 2/3 giorni prima del 31.12.
Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti.
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