Iper-ammortamenti. Maggiorazione del 150% al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0

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La legge di bilancio 2017, oltre a prevedere la proroga al 31 dicembre 2017 del superammortamento, ha introdotto una nuova agevolazione c.d “iperammortamenti” finalizzata ad incentivare gli interventi in ambito tecnologico a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa. Ne rimangono esclusi i soggetti che applicano il c.d. “nuovo regime forfetario” e sembra anche i professionisti. La defiscalizzazione assume rilevanza ai fini delle imposte sui redditi Irpef ed Ires, mentre non rileva ai fini dell’Irap.

Ambito temporale

La maggiorazione si applica agli investimenti agevolabili effettuati a partire dal 01 gennaio 2017 ed entro il 31.12.2017 con l’estensione al 30.6.2018 se, analogamente al super-ammortamento, entro il 31/12/2017:

  • il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
  • sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Agevolazione: maggiorazione del 150% per beni materiali

Il costo di acquisizione è maggiorato del 150% per gli investimenti in beni strumentali nuovi inclusi nell’Allegato A alla L. 232/2016. Si tratta dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave “Industria 4.0”, quali:

  • i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento;
  • i sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
  • i dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Agevolazione: maggiorazione del 40% per beni immateriali correlati

Dal 2017 per i soggetti che beneficiano dell’iper-ammortamento è, inoltre, prevista una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali elencati nell’Allegato B alla L. 232/2016.

Si tratta, in linea di massima, di software, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”.

Documentazione

Dal lato operativo, ai fini della fruizione dell’agevolazione per i beni materiali e la correlata maggiorazione per i beni immateriali, l’impresa è tenuta a produrre:

  • una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
  • ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore ad Euro 500.000.- , una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un Ente di certificazione accreditato.

Tale documentazione deve attestare che:

  • il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui al suddetto Allegato A e/o B;
  • è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

L’impresa deve acquisire la documentazione entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Esclusioni

Rimangono esclusi dall’agevolazione i beni materiali per i quali il coefficiente di ammortamento fiscale è inferiore al 6,5% e gli acquisti di fabbricati e di costruzioni.

Vantaggi fiscali per soggetto Ires – Esempio

Ipotizzando di acquistare un macchinario strumentale del valore di euro 1.500.000 e di beneficiare dell’agevolazione a partire dall’anno d’imposta 2017, il risparmio fiscale si concretizza in complessivi euro 540.000 ripartiti annualmente come illustrato nell’ultima colonna della tabella che segue.

 

Anno

Coefficiente di ammortamento fiscale Ammortamento fiscale ordinario Aliquota 15% Variazione in diminuzione in unico per agevolazione

Vantaggio fiscale
Minore imposta Ires

2017 7,5 % (15% / 2)                           112.500,00                            168.750,00                               40.500,00
2018 15%                           225.000,00                           337.500,00                               81.000,00
2019 15%                           225.000,00                           337.500,00                               81.000,00
2020 15%                           225.000,00                           337.500,00                               81.000,00
2021 15%                           225.000,00                           337.500,00                               81.000,00
2022 15%                           225.000,00                           337.500,00                               81.000,00
2023 15%                           225.000,00                           337.500,00                                81.000,00
2024 2,50%                            37.500,00                              56.250,00                                13.500,00
Totale                   1.500.000,00                  2 .250.000,00                        540.000,00

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento.

 

Allegati A e B della L. 232/2016

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