Invio telematico dei corrispettivi

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L’Amministrazione Finanziaria pone in essere il secondo grande passo, dopo la fattura elettronica, finalizzato alla trasparenza in ambito di transazioni effettuate e documenti iva: la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Tutti i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e/o assimilate dovranno memorizzare e trasmettere giornalmente in modo elettronico all’Agenzia delle Entrate i propri corrispettivi.

L’obbligo in questione prevede una partenza scaglionata:

  • Dal 1° luglio 2019 per tutti i soggetti che hanno conseguito un volume d’affari per l’anno d’imposta 2018 (reperibile nella sezione VE rigo 50 della dichiarazione iva presentata entro il 30.04.2019) superiore ai 400.000 euro;
  • Dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti interessati.

Soggetti e operazioni interessate

L’obbligo di comunicazione scatterà per le operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi che non sono state interessate dall’emissione della fattura. Tra i soggetti coinvolti vi sono coloro che svolgono:

  • attività di commercio al minuto (es.: vendita di abbigliamento, prodotti alimentari);
  • prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nelle abitazioni dei clienti (es.: estetiste, parrucchiere, ecc.);
  • prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande effettuate in luoghi di esercizio pubblico (bar, ristoranti) e/o nelle mense aziendali.

Strumenti: i registratori telematici

Gli esercenti al fine di far fronte al nuovo obbligo dovranno dotarsi di “Registratori Telematici” in grado di memorizzare ed inviare elettronicamente i dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.

Fondamentale per il funzionamento di tali registratori è la connessione internet. Il Registratore, una volta acquistato, per essere attivato deve essere “messo in servizio” da uno dei laboratori abilitati elencati nel sito dell’Agenzia delle Entrate.

Prima di contattare uno dei laboratori è necessario che l’esercente abbia provveduto all’accreditamento sul sito dell’Agenzia delle Entrate tramite apposita procedura. Per quest’ultima operazione è possibile delegare l’adempimento allo scrivente Studio; in tal caso si prega di comunicarlo al proprio referente.

L’acquisto di un registratore telematico nuovo dà diritto all’esercente di ottenere un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta nel limite massimo di 250 euro (il credito sarà compensabile con altre imposte tramite F24).

Gli esercenti che, invece, sono già dotati di registratori di nuova generazione potranno adattarli per renderli idonei all’invio telematico dei corrispettivi. In tal caso, il contributo sarà concesso nella misura del 50% della spesa sostenuta ma questa volta nel limite massimo di 50 euro sempre spendibile tramite compensazione in F24.

Adempimenti: come procedere con l’invio telematico dei corrispettivi

Al momento della chiusura giornaliera obbligatoria il registratore genera un file xml su cui viene apposto un sigillo elettronico che lo rende immodificabile. Una volta creato tale file si deve provvedere all’invio elettronico dello stesso nell’orario che va dalle 00.00 alle 22.00 dei 5 giorni successivi dalla creazione del file xml. Ad esempio, la chiusura del 21 agosto, potrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate a partire dalle 00.00.01 del 22 agosto alle ore 22.00 del 26 agosto.L’Agenzia delle Entrate con il ricevimento del file invia una notifica relativa all’esito del controllo sul file. Se l’esito è negativo il file risulta scartato (mai inviato) con l’obbligo di inviare il file corretto entro i successivi 5 giorni dallo scarto .

Relativamente ai periodi di:

  • chiusura settimanale;
  • chiusura domenicale;
  • ferie;
  • chiusura per eventi eccezionali;
  • chiusura per periodi di non svolgimenti attività (attività stagionali);
  • altri motivi di chiusura

deve essere elaborato e trasmesso un file unico con i dati a zero per il periodo di interruzione in cui non sono state fatte le chiusure giornaliere. Tale file deve essere elaborato e trasmesso al primo invio successivo al periodo di chiusura.

Documento commerciale

Con la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi vanno a scomparire lo scontrino e la ricevuta fiscale che verranno sostituiti dal Documento Commerciale emesso dal Registratore su supporto cartaceo o in formato elettronico, salva espressa richiesta da parte del cliente della fattura.

Il Documento Commerciale deve riportare al suo interno:

  • data e ora;
  • numero documento;
  • dati anagrafici emittente denominazione/nome e cognome, indirizzo, partita iva e/o codice fiscale;
  • dicitura di individuazione del tipo di documento “documento commerciale”;
  • descrizione beni ceduti/servizi prestati;
  • ammontare del corrispettivo;
  • aliquota iva;
  • importo detraibile/deducibile;
  • modalità di pagamento;
  • numero di registratore.

Tale documento, inoltre, se integrato con codice fiscale o partita iva dell’acquirente ha valenza fiscale (consente la deducibilità delle spese sostenute, la detrazione/deduzione degli oneri ai fini IRPEF, è documento valido -come il D.D.T.- qualora si voglia emettere fattura differita).

Sanzioni

È stata annunciata una moratoria delle sanzioni di sei mesi: i contribuenti per cui dal 1° luglio 2019 scatta l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica potranno godere di un periodo (1.07.2019-31.12.2019) durante il quale non potranno essere irrogate le sanzioni previste.

 

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