IL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI CODICE: ENNESIMA APPLICAZIONE ALLA MATERIA AMBIENTALE
Il 6 aprile 2018 è entrato in vigore il D. Lgs 1 marzo 2018 n. 21, recante “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103”.
Il provvedimento si propone di dare attuazione al “principio della riserva di codice” attraverso l’inserimento, nel codice di rito, di alcune fattispecie di reato già contenute in disposizioni di legge esterne al codice.
A tal proposito si è individuato una serie di ambiti di tutela (comprendenti la tutela della persona in senso ampio, la tutela della salute, della sicurezza pubblica e dell’ambiente), rispetto ai quali si è proceduto sia all’inserimento di nuove fattispecie di reato (si pensi al nuovo art. 570 bis c.p., rubricato Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio), sia all’abrogazione di specifiche fattispecie contenute in leggi speciali. Rispetto a quest’ultima categoria di interventi, un esempio emblematico è costituito dall’art. 260 T.U.A. (rubricato “Attività per il traffico illecito di rifiuti”): quest’ultimo è stato infatti abrogato e la corrispondente fattispecie di reato trasposta nell’art. 452 quaterdecies c.p., senza quindi lasciare alcun vuoto di tutela.
Il fatto che il Legislatore abbia deciso di inserire anche la fattispecie di cui al nuovo art. 452 quaterdecies c.p. nella sezione dei reati in materia ambientale già previsti al titolo VI bis del c.p. non può che essere sintomo di una rinnovato riconoscimento all’ importanza della tutela ambientale quale valore fondamentale che merita di essere ricompreso, nelle sue linee essenziali, all’interno del macro sistema codicistico e dei principi di tutela generali di cui quest’ultimo è espressione.
Avv. Alberto Iadanza Dott.ssa Martina Fontana
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