Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione previsto dal Sostegni-bis
Dal 4 ottobre al 4 novembre sarà possibile inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dell’ammontare delle spese di sanificazione e acquisto DPI sostenute nel periodo agevolato e ammissibili per beneficiare del credito d’imposta introdotto dall’articolo 32 del D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis).
Il credito spetta nella misura massima del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite annuo massimo di 200 milioni per il 2021.
L’aliquota del 30% riconosciuta sulle spese agevolabili è dunque una percentuale teorica che potrà variare sulla base delle richieste inviate e delle risorse a disposizione per tale credito. L’esatto ammontare del beneficio sarà reso noto con apposito provvedimento la cui pubblicazione è prevista entro il 12.11.2021.
Fra le spese ammissibili, ritroviamo:
- Le spese di sanificazione degli ambienti nei quali è svolta l’attività lavorativa;
- Le spese di acquisto di DPI quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti richiesti dalla normativa europea.
- Le spese di acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- Le spese di acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti conformi ai requisiti richiesti dalla normativa europea, incluse eventuali spese di installazione;
- Le spese di acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale quali barriere e pannelli protettivi, ivi comprese le spese di installazione;
e in aggiunta sono comprese anche le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19 che nel precedente credito di sanificazione (introdotto dall’art. 125 D.L. 34/2020) erano escluse.
Per agevolare tali spese è necessario averle sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 avendo cura di individuare l’esatto momento di imputazione nel rispetto del proprio regime fiscale adottato:
- Criterio di competenza per i soggetti in contabilità ordinaria;
- Criterio di cassa per i soggetti in contabilità semplificata ed esercenti arti e professioni;
Il credito d’imposta riconosciuto potrà essere utilizzato:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese (mod. Redditi 2022 periodo 2021);
- in compensazione tramite F24, a partire dal giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che stabilisce la percentuale massima di fruizione del credito.
Resta ad oggi preclusa la possibilità di cedere questo nuovo credito sanificazione a soggetti terzi.
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa all’ammontare delle spese ammissibili, deve essere presentata in via telematica mediante i canali messi a disposizione nell’area riservata (Fisconline).
Per i clienti la cui contabilità è gestita esternamente allo Studio, e vogliono avvalersi dal nostro servizio, chiediamo di compilare il file Excel in allegato, riportando gli estremi delle fatture e dei relativi pagamenti e di inviarlo alla seguente mail: laura.buletto@slt.vr.it. Non è necessario l’invio della copia delle fatture, ma si consiglia di archiviarle in apposita cartella per poter fornirle in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
*Per scaricare l’allegato cliccare sul seguente link: Riepilogo credito sanificazione