Enti no profit: al via la richiesta per fruire del contributo del 5 per mille 2016
Gli Enti di volontariato avranno tempo fino al 09 maggio per presentare la richiesta di iscrizione nell’elenco dei beneficiari del 5 per mille per l’anno 2016. Per i ritardatari, ovvero per coloro che non riusciranno a presentare la domanda entro il termine del 09 maggio, non tutte le speranze sono perdute, in quanto, versando una sanzione di euro 250, potranno ugualmente partecipare alla ripartizione del contributo presentando la domanda di iscrizione entro il termine ultimo del 30 settembre 2016.
Il contributo del 5 per mille è destinato al sostegno delle seguenti finalità:
- sostegno:
- del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- delle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali;
- delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei seguenti settori, gli stessi previsti per le ONLUS: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela – promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;
- sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge e che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, vale a dire che:
- siano affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- abbiano nella propria organizzazione il settore giovanile;
- svolgano prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
- finanziamento della ricerca sanitaria;
- sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
- finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (art. 23 co. 46 del DL 6.7.2011 n. 98 conv. L. 15.7.2011 n. 111).
PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI
La domanda di iscrizione nell’elenco relativo al 2016 deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica:
- direttamente dai soggetti interessati, abilitati ai servizi telematici Fisconline e in possesso del codice PIN;
- oppure tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti ed esperti contabili).
La domanda deve essere presentata anche dai soggetti che già hanno prodotto analoga domanda per essere iscritti negli elenchi relativi agli anni precedenti.
A tal proposito si ricorda che l’ente che vuole essere ammesso agli elenchi dei beneficiari deve presentare ogni anno la richiesta, non è valevole con tempo indeterminato la presentazione di un’unica richiesta fatta in anni passati. |
Entro 5 giorni dall’invio il sistema rilascia un’attestazione di avvenuta ricezione riportante l’indicazione della denominazione e della sede del soggetto iscritto come risulta negli archivi dell’Anagrafe Tributaria. Nel caso siano pervenute più domande per lo stesso Ente, si considera valida l’ultima trasmessa e accolta dal sistema.
ELENCO PROVVISORIO E PRESENTAZIONE DI EVENTUALI RICHIESTE DI CORREZIONE
L’Agenzia delle Entrate provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale entro il 14 maggio 2016 l’elenco provvisorio formato dalle domande di iscrizione validamente accolte, dove per ciascun soggetto iscritto saranno indicati:
- la denominazione;
- l’indirizzo della sede;
- il codice fiscale;
- la tipologia di appartenenza.
Eventuali errori potranno essere segnalati dal legale rappresentante del soggetto interessato, o da un suo delegato:
- entro il 20 maggio 2016;
- presso la Direzione Regionale delle Entrate (DRE) nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del soggetto
Successivamente, entro il 25 maggio 2016 l’Agenzia delle Entrate provvederà a pubblicare sul proprio sito internet un nuovo elenco aggiornato.
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLA PERSISTENZA DEI REQUISITI
Per completare la domanda di iscrizione i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell’elenco devono presentare entro il 30 giugno 2016 una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità per dichiarare la persistenza dei requisiti necessari per beneficiare del riparto del 5 per mille.
La dichiarazione sostitutiva deve essere inviata alla Direzione Regionale delle Entrate (DRE) territorialmente competente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante posta elettronica certificata (PEC).
L’invio tramite posta elettronica certificata (PEC) deve avvenire sulla base degli indirizzi PEC disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate riportando nell’oggetto l’indicazione “Dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2016” e allegando copia della dichiarazione sostitutiva, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché della copia del documento di identità.
Si evidenzia che per le associazioni sportive dilettantistiche la dichiarazione sostitutiva deve essere inviata all’Ufficio del CONI territorialmente competente mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE SOMME RICEVUTE
Ai soggetti beneficiari spettano le quote del 5 per mille dell’irpef dei contribuenti che nella dichiarazione hanno indicato il codice fiscale dell’Ente in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette per la medesima finalità e in relazione all’imposta dei contribuenti che non hanno indicato uno specifico soggetto beneficiario o lo hanno indicato in maniera errata.
Qualora l’Ente beneficiario abbia cessato la propria attività o risulti svolgere un’attività diversa rispetto a quelle precedentemente indicate non avrà diritto alla corresponsione delle somme.
Per ultimo, entro un anno dal ricevimento delle stesse ciascun beneficiario, al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell’utilizzazione della quota del 5 per mille dell’IRPEF, è tenuto a predisporre un rendiconto dal quale risulti in modo chiaro e trasparente l’utilizzo e la destinazione dell’importo ricevuto.
Schema di sintesi delle scadenze
Descrizione |
Enti del volontariato |
Associazioni sportive e dilettantistiche |
Inizio presentazione domanda d’iscrizione |
31 marzo 2016 |
31 marzo 2016 |
Termine presentazione domanda d’iscrizione |
09 maggio 2016 |
09 maggio 2016 |
Pubblicazione elenco provvisorio |
14 maggio 2016 |
14 maggio 2016 |
Richiesta correzione domande |
20 maggio 2016 |
20 maggio 2016 |
Pubblicazione elenco aggiornato |
25 maggio 2016 |
25 maggio 2016 |
Termine presentazione dichiarazione sostitutiva |
30 giugno 2016 alle Direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate |
30 giugno 2016 agli uffici territoriali del Coni |
Termine regolarizzazione domanda iscrizione e/o successive integrazioni documentali |
30 settembre 2016 |
30 settembre 2016 |