Enrico Comparotto su Il Sole 24 Ore. La tutela dei terzi nel nuovo Codice Antima
Oggi sul tabloid de Il SOle 24 un mio commento, con Claudio Ceradini, Martino Vinco e Alberto Iadanza sulla riforma del Codice Antimafia, in procinto di essere pubblicata, che introduce, tra le altre novità, più severe procedure di accertamento delle aspettative creditorie dei terzi e propone rimedi di conservazione del patrimonio e modalità peculiari di soddisfacimento dei crediti anteriori, che si ispirano ad istituti tipici delle procedure concorsuali incentrate sulla continuità dell’impresa.
Da un punto di vista soggettivo vengono ampliati i requisiti che il terzo dovrà dimostrare di possedere per ottenere il riconoscimento del proprio credito: oltre alla mancanza di strumentalità del credito all’attività illecita, dovrà infatti essere provata la sussistenza non solo della buona fede, ma anche dell’inconsapevole affidamento.
Inoltre la partecipazione al riparto delle somme ottenute dalla liquidazione dei beni confiscati sarà possibile solo laddove il destinatario dei provvedimenti cautelari non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale, in analogia con la facoltà attribuita al pignorante di indicare agli altri creditori l’esistenza di ulteriori beni aggredibili.
Viene poi precisato che i crediti accertati concorreranno al riparto sul valore dei beni ai quali si riferiscono e che la Banca d’Italia sarà chiamata a valutare le ragioni del rigetto della domanda di ammissione al passivo formulata da un soggetto ad essa sottoposto.
Le ulteriori modifiche apportate agli articoli da 52 a 56 del Codice Antimafia sono invece finalizzate a garantire una maggiore conservazione e valorizzazione del patrimonio oggetto del procedimento di prevenzione, se non addirittura a favorirne una valorizzazione. In tal senso viene regolata in maniera più organica la gestione dei rapporti contrattuali pendenti e sono rafforzate le misure di protezione dei beni dalle autonome azioni esecutive dei singoli creditori.
In linea con la particolare deroga prevista dall’art. 182-quinquies, V comma, legge fallimentare a beneficio dei fornitori cd “strategici”, è stata poi contemplata la possibilità di procedere al pagamento di crediti anteriori, quando relativi a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell’attività.