Enrico Comparotto oggi sul Sole 24 Ore – La Corte di Giustizia apre alla falcidiabilità dell’IVA nei concordati: analisi della sentenza e delle possibili ripercussioni
La Corte di Giustizia si pronuncia sull’annosa questione dell’intangibilità del debito IVA in sede di concordato preventivo con una sentenza (resa in relazione alla causa C – 546/14) che presenta risvolti applicativi di indubbio interesse.
Nel provvedimento in questione la Corte ha infatti affermato che non sussisterebbero incompatibilità tra le norme comunitarie in materia di regolamentazione ed esatta riscossione dell’IVA (art. 250 e 273 della direttiva 2006/112/CE) e una normativa nazionale che consenta all’imprenditore in stato di insolvenza di formulare una proposta concordataria in cui sia previsto un soddisfacimento solo parziale dell’IVA, sul presupposto che l’istituto del concordato preventivo, per come è strutturato e per i controlli procedurali cui è sottoposto, appare adeguato a garantire la più efficace attività di riscossione dell’IVA e la miglior salvaguardia degli interessi generali dell’unione europea.
Alla luce di tale decisione, che di fatto si pone in contrasto con il consolidato orientamento della Cassazione, ci si interroga – ma è questione aperta- su quali potranno essere la portata e le concrete ripercussioni in sede applicativa, nell’ambito di un più ampio contesto di ricorso agli strumenti di ristrutturazione della crisi d’impresa e se, in particolare, ricorrendone le condizioni, sarà possibile prospettare un soddisfacimento solo parziale dell’IVA all’interno di procedure diverse da quella esaminata nel caso di specie dalla Corte di Giustizia, anche avendo presente il limite normativo contenuto nell’art. 182ter, I comma, L.F..
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