Enrico Comparotto e Claudio Ceradini su Il Sole 24 Ore – Le SSUU della Cassazione per il pieno pignoramento dei compensi del CdA (Sent. 1545 del 20 gennaio 20
Sabato scorso Enrico Comparotto ed io abbiamo potuto commentare su Il Sole 24 Ore la sentenza n. 1545 del 20 gennaio 2017, con cui le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che l’amministratore unico o il consigliere d’amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, anche in ragione del principio di immedesimazione organica, non può essere ricompreso tra quelli previsti dal n. 3 dell’art. 409 c.p.c.. La Suprema Corte perviene a tale conclusione all’esito di un lungo excursus sull’evoluzione delle teorie giurisprudenziali susseguitesi fin dagli anni ottanta, caratterizzate da contrasti non sedati da un primo intervento delle stesse Sezioni Unite, risalente ad oltre vent’anni fa (pronuncia n. 10680 del 1994). L’occasione di tornare sull’argomento scaturisce dal ricorso promosso da una banca creditrice avverso la sentenza con cui il Tribunale di Ancona, accogliendo l’opposizione di un debitore contro l’ordinanza di assegnazione di somme accantonate da terzi a titolo di emolumenti per l’attività di amministratore, ha qualificato l’attività in questione come lavoro parasubordinato, sussumibile entro la fattispecie contemplata dall’art. 409 n. 3 c.p.c.
L’argomentazione sviluppata dalla pronuncia in esame muove proprio da un’analisi critica dei principi posti a fondamento della sentenza del 1994. In quell’occasione, pur riconoscendo la sussistenza di un rapporto di immedesimazione organica verso l’esterno tra amministratore e società, le Sezioni Unite avevano sottolineato come, all’interno dell’organizzazione societaria, l’attività dell’amministratore debba considerarsi continuativa, coordinata e prevalentemente personale e quindi soddisfi i requisiti indicati dall’art. 409 n. 3 c.p.c., non rilevando in contrario il contenuto parzialmente imprenditoriale dell’operato gestorio.
Anche alla luce del mutato assetto normativo nel frattempo intervenuto, con la sentenza 1545/2017 le S.U. riconoscono la necessità di una radicale inversione di tendenza rispetto alla propria decisione del 1994. Posto infatti che la riforma del diritto societario ha enfatizzato il ruolo cardine dell’amministratore, quale vero egemone dell’ente sociale, la Suprema Corte arriva ad escludere che tale figura possa caratterizzarsi per quella situazione di debolezza contrattuale ed eterodirezione che sono alla base del coordinamento, quale presupposto enunciato dalla disposizione di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c..
Scardinato il requisito del coordinamento quale forma di assoggettamento gerarchico, il contrasto giurisprudenziale è stato risolto nel senso di escludere la sussistenza di un rapporto parasubordinato tra amministratore e società, con la conseguenza che i compensi spettanti per le funzioni svolte in ambito societario saranno pignorabili senza limiti di sorta.
Tra le conseguenze della nuova impostazione l’impossibilità di limitare al quindo del compenso l’eventuale pignoramento radicato dal creditore presso la società debitrice. L’intero compenso è sottoposto all’azione esecutiva.