Il divieto di anatocismo nei rapporti bancari dopo la riforma dell’art. 120 TUB

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Dopo un primo periodo di incertezza interpretativa, pare oramai diffondersi l’impostazione che vede applicabile dal 1.1.2014 a tutti i rapporti pendenti il divieto di anatocismo imposto dal novellato articolo 120 TUB.

Senza entrare nel dettaglio del travagliato iter legislativo della riforma di tale norma, mette conto solo ricordare come la legge di stabilità 2014 abbia modificato il previgente art. 120 TUB, introducendo una disciplina che – pur con alcune imprecisioni testuali che ne complicano la corretta interpretazione – è andata nella sostanza a vietare qualsiasi forma di anatocismo nei rapporti bancari, riportando quindi la centralità nel nostro ordinamento di quanto previsto in termini generali dall’art. 1283 c.c.:

Art. 120 TUB, secondo comma, come novellato: Il CICR [Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio] stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: […] b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

In attesa dunque dell’emanazione da parte del CICR della circolare attuativa (in questi giorni è trapelata una prima bozza, che già ha suscitato forti polemiche e dibattiti), gli sforzi ermeneutici degli operatori si sono incentrati sulla verifica dell’applicabilità immediata della norma ai rapporti in essere.

La giurisprudenza maggioritaria ha, per il momento, dato responso positivo, ritenendo appunto che il novellato articolo 120 TUB possa trovare applicazione sin dal 1.1.2014 (data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2014) verso tutti i rapporti giuridici pendenti (recentemente, fra le molte, Trib. Milano 8.8.2015 e Trib. Roma 20.10.2015).

In applicazione di tale principio (pur in attesa delle precisazioni tecniche del CICR in punto di contabilizzazione separata di interessi e capitale, nonché circa le modalità di imputazione delle rimesse solutorie) già allo stato eventuali pagamenti di interessi calcolati con modalità anatocistiche successivamente al 1.1.2014 risulterebbero pertanto contrari alla normativa vigente.

 

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