Decreto Ristori Quater
Con il Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157 sono state emanate nuove misure urgenti in materia di lavoro e imprese connesse all’emergenza epidemiologica Covid-19.
Riassumiamo di seguito le principali novità:
- È stato prorogata al 10.12.2020 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato la seconda o unica rata delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Inoltre viene confermata la proroga, senza sanzioni e interessi, al 30.04.2021 per chi ricade in uno dei due gruppi di seguito riportati:
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- Ha sede domicilio fiscale, sede operativa o legale nel territorio dello Stato, ha ricavi o compensi non superiori ai 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente ed in quello in corso e ha subito una diminuzione di fatturato del 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso semestre del 2019;
- Esercita un’attività per la quali siano stati approvati gli ISA, ha come codice ATECO uno di quelli degli Allegato1 e Allegato2 del Decreto Ristori-bis o è esercente di attività di gestione di ristoranti e ha domicilio fiscale o sede operativa in zone arancioni o rosse.
- I soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che hanno domicilio fiscale, sede operativa o legale nel territorio dello Stato, che hanno ricavi o compensi non superiori ai 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente ed in quello in corso e che hanno subito una diminuzione di fatturato del 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, possono godere della sospensione dei versamenti che scadono nel mese di dicembre quali:
- ritenute alla fonte, trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che si versano in qualità di sostituti d’imposta,
- versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali,
- versamenti Iva (Iva del mese di novembre in scadenza al 16.12.2020 e acconto Iva in scadenza al 28.12.2020).
Le sospensioni descritte in questo punto sono valide anche per coloro che hanno iniziato l’attività in data successiva al 30.11.2019. Inoltre sono valide indipendentemente dal requisito del fatturato per tutte le attività sospese secondo il DPCM del 3.11.2020, per tutti i servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o operativa in zone rosse o arancioni individuate alla data del 26.11.2020, per tutti isoggetti individuati all’allegato 2 del Decreto Ristori bis e per l’attività di agenzia di viaggio o tour operator o attività alberghiera individuati con domicilio fiscale, sede operativa o legale in zone rosse o arancioni.
La sospensione non dà luogo a sanzioni o interessi e prevede comunque il pagamento di quanto dovuto in unica rata entro il 16.03.2021 o in un massimo di quattro rate mensili di cui la prima va pagata entro il 16.03.2021.
- Il contributo a fondo perduto previsto all’art.1 Decreto Ristori viene ampliato a tutti coloro che hanno la partita Iva attiva dal 25.10.2020 e che abbiano come attività prevalente una di quelle elencate all’allegato A.
- È stata istituita un ulteriore indennità di 1.000 euro per i lavoratori dipendenti stagionali e quelli in somministrazione nei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno involontariamente cessato il rapporto di lavoro tra il 01.01.2019 e la data del 30.11.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nello stesso periodo e che non siano titolari di pensione, nè di rapporto di lavoro dipendente, nè di NASPI. Infine sono riconosciuti 1.000 euro di indennità (non facenti parte del reddito tassabile) ai lavoratori dipendenti e autonomi che in seguito all’emergenza COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività nei casi rientrino nelle categorie:
- Dei lavori dipendenti stagionali, diversi da quelli del turismo e dei parchi termali, che hanno cessato il rapporto di lavoro tra il 01.01.2019 e la data del 30.11.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nello stesso periodo 01.01.2019-30.11.2020;
- Dei lavoratori dipendenti intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nello stesso periodo;
- Dei lavoratori autonomi privi di P.Iva, che abbiano avuto contratti autonomi occasionali tra il 01.01.2019 e la data del 30.11.2020, che al 17.03.2020 siano iscritti alla gestione separata INPS avendo versato almeno una mensilità nel periodo di cui sopra e che non siano titolari di contratti in essere alla data del decreto;
- Degli incaricati di vendite a domicilio titolari di partita Iva il cui reddito annuo dell’attività 2019 sia superiore ai 5.000 euro e che risultino iscritti alla gestione separata INPS;
- Ai lavoratori dello spettacolo iscritti al relativo fondo pensione con almeno 30 giorni di contributi versati dal 01.01.2019 con un reddito non superiore ai 50.000 euro e non titolari di contratto di lavoro a tempo inderminato ne di pensionee a coloro che (con le stesse caratteristiche) hanno versato almeno 4 giorni di contributi con non più di 35.000 euro di reddito.
- Sono erogati ai lavoratori sportivi 800 euro qualora abbiano i seguenti requisiti:
- Lavoratori con rapporti collaborazione presso il CONI e il CIP, presso le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno sospeso (rapporti scaduti entro il 30.11.2020) o ridotto le loro attività e che non hanno rapporti di lavoro autonomo o di lavoro dipendente e assimilati in essere. La società Sport e Salute Spa si occuperà di ricevere e controllare i requisiti delle domande pervenute tramite la piattaforma messa a disposizione (per coloro che hanno già beneficiato dell’indennità e che hanno mantenuto i requisiti non vi è la necessità di fare domanda per gli 800 euro che verranno automaticamente erogati per il mese di dicembre).
Nella speranza di aver fornito informazioni gradite restiamo a disposizione per ogni ulteriore dubbio.
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