Dal 1°luglio inversione contabile elettronica delle fatture estere
Con la presente circolare siamo ad informarvi in merito alla variazione della prossima ed ultima scadenza del 31/07/2022 (prorogata al 22 agosto 2022, essendo il 31 luglio 2022 un giorno festivo) per il c.d. “esterometro” così come strutturato ad oggi. Infatti, i contribuenti sono tenuti a comunicare i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato italiano per il periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022, attraverso il consueto invio massivo dei dati su base trimestrale. A partire dal 01.07.2022 per ciascuna operazione attiva e passiva posta in essere tale adempimento verrà sostituito attraverso l’invio della comunicazione in formato XML al Sistema di Interscambio (SdI).
Si precisa fin d’ora che per le operazioni per le quali viene emessa una bolla doganale, essendo escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica, non sono tenute alla comunicazione dell’operazione tramite il sistema di interscambio e più precisamente per le importazioni e le esportazioni, ex art 8 co.1 lett. a) Dpr 633/72.
In merito al lato passivo, novità che interessa particolarmente in quanto dovranno essere aggiornati anche i gestionali, la trasmissione dei dati relativi ai singoli acquisti “esteri” deve avvenire entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o del momento di effettuazione dell’operazione stessa, avendo riguardo di utilizzare il tipo di documento corretto previsto per la fatturazione elettronica.
Nella tabella seguente vengono riportati i codici-tipo-documento da utilizzare per la predisposizione dei formati XML (autofattura/inversione contabile) al fine di adempiere al nuovo obbligo normativo:
Codice tipo documento | Descrizione |
TD17 | Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero |
TD18 | Integrazione per acquisto di beni intracomunitari (valido anche per il deposito IVA) |
TD19 | Integrazione/autofatture per acquisto di beni ex art 17 co.2 DPR 633/72, ossia per i beni presenti sul territorio dello stato ceduti da soggetti non residenti |
TD20 | Autofattura per regolarizzazione ed integrazione delle fatture |
I suddetti codici fanno riferimento al nuovo documento XML che il programma andrà a generare ed inviare al Sistema di Interscambio in attuazione del c.d. meccanismo dell’inversione contabile o autofattura che, fino ad ora, nella maggior parte dei casi veniva gestito solamente in modalità cartacea.
Con riferimento alle operazioni attive, al fine di poter inviare la fattura elettronica, occorre impostare nel campo “codice destinatario” dell’anagrafica del cliente estero un valore convenzionale composto da sette “X” (“XXXXXXX). Si precisa che, nonostante la fattura emessa sia transitata sul sistema di interscambio, sarà comunque necessario inviare copia della fattura di cortesia al cliente estero in quanto quest’ultimi non essendo abilitati al SDI non riceveranno mai copia della fattura elettronica.
I termini per la trasmissione telematica dei singoli file relativi alle operazioni attive sono da ravvedersi entro quelli di emissione delle singole fatture attive o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, restando pertanto invariato il termine dell’invio al sistema di interscambio entro dodici giorni dalla data di emissione della fattura.
Fatturazione elettronica per i forfettari
Infine, come precedentemente comunicato, si ricorda che saranno obbligati ad emettere fattura elettronica a decorrere dal 1° luglio anche:
- I soggetti passivi che hanno aderito al “regime di vantaggio”, c.d. minimi, che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori euro 25.000;
- I soggetti passivi che hanno aderito al “regime forfettario” che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori euro 25.000.-;
- Le associazioni e gli Enti che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt.1 e 2 della L398/91 che nel precedente periodo d’imposta hanno conseguito importi superiori ad euro 25.000.-.
A decorrere dal 1° gennaio 2024 l’obbligo ad emettere fattura elettronica si estende a tutti i soggetti a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti.
Per maggiori approfondimenti si rimanda al seguente articolo “Guida alla fattura elettronica: obbligo dal 01 luglio 2022 per forfettari e minimi“.
Profilo sanzionatorio
In merito al profilo sanzionatorio, saranno applicate le sanzioni già previste in caso di errata o mancata trasmissione di dati, ossia sanzione amministrativa di euro 2.- per ciascun documento, stante il limite massimo di Euro 400.- per singolo mese; la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Consigli operativi
Stante l’imminente cambiamento normativo, al fine di poter gestire correttamente il nuovo adempimento, siamo ad illustrare alcuni consigli operativi:
- In primis Contattare la propria software house al fine di verificare l’operatività del proprio gestionale nella corretta contabilizzazione ed invio dei nuovi documenti in formato elettronico.
Con riferimento alla creazione dell’autofattura/integrazione vi sarà inoltre la necessità di attivare la conservazione elettronica degli stessi “collegandoli” con la fattura di acquisto di riferimento.
Facendo un parallelismo con la precedente procedura, l’integrazione/autofattura creata fisicamente sul cartaceo, ora andrà gestita interamente attraverso i file elettronici XML e conseguentemente conservata secondo le modalità previste per i documenti elettronici.
- Nel momento in cui verrà generata e contabilizzata la doppia registrazione (c.d. “ribaltamento in acquisto e vendite”) bisognerà avere cura che l’integrazione/autofattura venga generata e registrata correttamente; pertanto, se nella fattura di acquisto estero è riportato un codice Iva non imponibile per effetto dell’inversione contabile, l’integrazione/autofattura andrà integrata con l’aliquota Iva di riferimento (esempio iva ordinaria per l’acquisto di beni o servizi 22%, esenzione articolo 10 per “servizi finanziari”, non imponibilità art. 9 per servizi connessi alle operazioni internazionali).
- Nel caso in cui in fattura siano presenti più tipologie di prodotto con diversi codici Iva è necessario prestare attenzione ad integrare ciascun codice Iva correttamente: ad esempio se in fattura vi sono articoli non imponibili per inversione contabile ed articoli esenti Iva (N.4), l’integrazione/autofattura dovrà integrare gli articoli non imponibili con la relativa aliquota Iva mentre per i codici esenti IVA andrà mantenuta l’esenzione dall’applicazione dell’Iva.
Infine, si ricorda che dal 01.01.2020 l’iscrizione al VIES è divenuto un elemento sostanziale per non applicare l’Iva nelle operazioni intracomunitarie. Pertanto, si raccomanda di verificare preventivamente l’iscrizione del soggetto UE nell’apposito registro VIES. La mancata iscrizione comporta l’applicazione dell’imposta Iva.