Credito d’imposta per le pubblicità sui giornali e sulle emittenti radiotelevisive locali

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L’art. 57-bis, D.L. n. 50/2017, con l’intento di incentivare le imprese e lavoratori autonomi ad impiegare strumenti pubblicitari al fine di accrescere e sviluppare la propria attività e“sostenere” il comparto dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale come riconosciuto dall’art. 2, comma 2, Legge n. 198/2016; ha introdotto il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta a favore delle imprese / lavoratori autonomi ed enti-non commerciali proporzionato alla spesa incrementale delle “campagne pubblicitarie” effettuate.

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale delle spese sostenute, e spetta a partire dal 2018.

ll bonus pubblicità è riconosciuto anche per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati nel periodo 24 giugno – 31 dicembre 2017.

Ai sensi del D.L. 50/2017 sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive analogiche o digitali a diffusione locale è concesso un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati rispetto all’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

Parametri dimensionali

Si definisce PMI, e nel dettaglio microimpresa, piccola impresa e media impresa, l’impresa che a seguito della verifica dello status di associata, collegata o autonoma, rientra nei parametri in tabella.

micro impresa piccola impresa media impresa
a) dipendenti meno di 10 meno di 50 meno di 250
b)fatturato non superiore a € 2 milioni non superiore a € 10 milioni non superiore a € 50 milioni
oppure oppure oppure
c) totale di bilancio non superiore a € 2 milioni non superiore a € 10 milioni non superiore a € 43 milioni

Ai fini dell’agevolazione, il valore dell’investimento effettuato deve essere superiore almeno dell’1% rispetto all’ammontare degli investimenti effettuati sui medesimi mezzi di informazione.

 Gli investimenti che danno diritto al credito d’imposta sono quelli che consistono nell’acquisto di spazi pubblicitari e di inserzioni: l’effettività del sostenimento delle spese deve poi risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Per l’istanza di accesso all’agevolazione, verrà messa a disposizione un’apposita piattaforma dell’Agenzia delle entrate attraverso la quale presentare una prenotazione telematica in una finestra temporale che potrebbe andare dal 1° al 31 marzo di ogni anno.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

Sarà cura dello Studio inviare una circolare più dettagliata appena verranno fissati esattamente i termini e le modalità  per l’invio delle domande.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

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