Comunicazione liquidazione periodiche Iva I° trimestre 2018: Scadenza 31 Maggio 2018

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Come noto, dal 2017 in base all’art. 21-bis, DL n. 78/2010 è previsto l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestrali). L’adempimento in esame non ha subito modifiche a seguito del D.L. n. 148/2017 e dalla Legge n. 205/2017, Finanziaria 2018 e pertanto la presentazione va effettuata, in via telematica, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Di seguito ricordiamo la prossima scadenza per l’adempimento:

Gennaio/Febbraio/Marzo/ 1° trimestre: 31 Maggio 2018

A seguire forniamo indicazioni sul comportamento da seguirsi:

  • Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dallo scrivente Studio.

Lo scrivente studio, una volta completate le registrazioni Iva riferite al periodo trimestrale di riferimento, tramite una convenzione con la propria software-house, provvederà a firmare digitalmente, con la propria firma elettronica qualificata, il file XML delle liquidazioni Iva di ogni cliente e tramite l’apposita piattaforma SDI – Sistema d’interscambio lo trasmetterà all’Agenzia delle Entrate.

  • Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità

Dovranno trasmettere, in congruo anticipo, entro e non oltre l’ 18/05/2018 a mezzo email, il file XML o la copia cartacea del modello ministeriale compilato in ogni sua parte. Gli indirizzi di posta elettronica a cui far pervenire le comunicazioni sono francesca.sega@slt.vr.it e anna.benatti@slt.vr.it 

Di seguito indichiamo una sintesi delle modalità di compilazione del modello della comunicazione delle liquidazioni Iva.

Composizione del modello:

Il nuovo modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva” si compone di un Frontespizio (privacy e dati personali) e del quadro VP nel quale vanno indicati i dati delle singole liquidazioni periodiche.

Quadro VP

Innanzitutto va evidenziato che per ciascuna liquidazione periodica va compilato un distinto modulo numerando la casella “Mod. N” posta in alto a destra. In pratica:

 

Liquidazioni periodiche Compilazione Comunicazione
Mensili 1 modulo VP per ciascun mese
Trimestrali 1 unico modulo VP per il trimestre
Mensili/trimestrali (in caso di contabilità separata)

 

1 modulo VP per ciascun mese

e 1 unico modulo VP per il trimestre

 

VP1 – Colonne 1 e 2

Il contribuente deve indicare:

  1. a colonna 1: da compilare a cura dei contribuenti mensili con l’indicazione del mese (valori da 1 a 12) cui si riferisce la liquidazione;
  2. a colonna 2: da compilare a cura dei contribuenti trimestrali con l’indicazione del trimestre (valori da 1 a 4) cui si riferisce la liquidazione.

I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali ai sensi dell’art. 7, D.P.R. n. 542/1999, ovvero i contribuenti trimestrali “normali”, devono indicare a colonna 2 il numero “5” con riferimento al quarto trimestre solare (resta fermo al 16.3 il versamento comprensivo degli interessi dell’1%).

VP1 – Casella 3 – Sub forniture

La casella 3 va barrata esclusivamente nel caso in cui il contribuente si sia avvalso delle agevolazioni previste dall’art. 74, comma 5, D.P.R. n. 633/1972, ossia quando il contribuente abbai eseguito operazioni in subfornitura con pagamento del prezzo successivo al momento della consegna.

VP1 – Casella 4 – Eventi eccezionali

Tale casella deve essere compilata con apposito codice dai soggetti che nel periodo di riferimento hanno fruito delle agevolazioni previste da alcune disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o altri eventi eccezionali. Si rimanda alle istruzioni del modello per l’indicazione del codice.

VP2 – Totale operazioni attive

Nel rigo VP2 va indicato l’ammontare complessivo delle operazioni attive effettuate nel periodo di riferimento e rilevanti ai fini IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.). Tra le operazioni non imponibili che devono essere indicate in tale rigo si ricordano le esportazioni art. 8 lett. a) e lett. b) e le esportazioni effettuate con lettera d’intento art. 8 lett. c).

Si tratta di indicare il totale dei valori risultanti dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel periodo di riferimento, al netto dell’IVA, comprese quelle ad esigibilità differita indipendentemente dal relativo incasso, nonché quelle per le quali è stato applicato il “regime dell’Iva per cassa”.

Si evidenzia che tale rigo deve comprendere anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli articoli da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972, per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell’art. 21, comma 6-bis, D.P.R. n. 633/1972.

In tale campo va riportato anche l’imponibile delle operazioni assoggettate a reverse charge, per le quali l’imposta è dovuta dall’acquirente/committente (a titolo indicativo ma non esaustivo: operazioni art. 17 co. 6 per il sub-appalto in edilizia, art. 17, co. 6 lett. a-ter per le prestazioni di servizi relative ad immobili, quali le prestazioni di pulizia), nonché quello relativo alle operazioni effettuate nei confronti di Enti pubblici assoggettate a split payment. Per le cessioni di beni usati con applicazione del regime del margine ex D.L. n. 41/95 nel campo in esame va ricompreso l’ammontare complessivo dei relativi corrispettivi.

Non devono essere compresi in tale rigo le operazioni per le quali è stata assolta l’Iva mediante l’integrazione/inversione (integrazione della fattura di acquisto e doppia annotazione nel registro delle vendite) contabile effettuata per:

  • gli acquisti intracomunitari ancorché annotati nel registro fatture emesse/corrispettivi;
  • le autofatture ex art. 17, commi 2, 5, 6 e 7, relative ad acquisti di servizi in ambito comunitario ed extra comunitario e ad acquisti con applicazione del reverse charge (ad esempio, prestazioni di servizi edili in subappalto, prestazioni ricevute di pulizie dell’immobile lett. a-ter), anch’esse annotate nel registro fatture emesse/corrispettivi.

VP3 – Totale operazioni passive

Nel rigo VP3 va indicato l’ammontare complessivo delle operazioni passive effettuate nel periodo di riferimento e rilevanti ai fini IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.). Si indicherà, pertanto, il totale dei valori risultanti dalle suddette operazioni, al netto dell’Iva, compresi quelli ad esigibilità differita nonché quelli con Iva indetraibile, che sono state annotate nel registro degli acquisti o nei registri previsti dalla normativa relativa a regimi particolari (regime del margine, etc.).

Si tratta di indicare l’ammontare complessivo, al netto dell’Iva, dei valori annotati nel periodo relativi ad acquisti di beni e servizi:

  • all’interno del territorio dello Stato;
  • nell’UE (ad esempio acquisti intracomunitari e acquisti di servizi da soggetti UE);
  • extra UE (ad esempio: importazioni).

Tale rigo non comprende le operazioni escluse da Iva di cui all’art. 15 del dpr 633/1972 e le operazioni fuori campo Iva.

VP4 – Iva esigibile

Nel presente rigo va indicato l’ammontare complessivo dell’Iva a debito riguardante le operazioni  effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l’esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel periodo di competenza.

Si tratta, pertanto, dell’IVA relativa a cessioni di beni o prestazioni di servizi, annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione.

In tale rigo va compresa anche l’Iva relativa a cessioni/prestazioni effettuate dai soggetti che hanno aderito

al regime IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. n. 83/2012) registrate in periodi precedenti, per le quali si è verificato l’incasso.

In tale rigo non deve essere indicata l’Iva relativa alle operazioni effettuate nei confronti degli  Enti pubblici.

VP5 – Iva detratta

Nel presente rigo va indicato l’ammontare complessivo dell’Iva detratta riguardante gli acquisti registrati nel periodo di riferimento, per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione.

Va, pertanto, esposto il totale dell’Iva detratta relativa agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi, annotate nel registro degli acquisti, comprese le variazioni in diminuzione (note di accredito).

In tale rigo va indicata anche l’imposta relativa agli acquisti effettuati da parte di soggetti che effettuano la liquidazione dell’Iva per cassa (art. 32-bis, D.L. n. 83/2012), registrati in precedenti periodi e per i quali si è verificato il diritto alla detrazione.

VP6 – Iva dovuta o a credito

Nel presente rigo dev’essere indicato il valore che scaturisce dalla differenza tra i valori di Iva a debito ed Iva a credito, indicati rispettivamente nei righi VP4 e VP5. Il risultato di tale sottrazione può essere positivo (Iva dovuta), negativo (Iva a credito), nullo.

VP7 – Debito periodo precedente non superiore a 25,82 euro

In tale rigo va indicato l’eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto

non superiore a 25,82 euro.

VP8 – Credito IVA periodo precedente

In tale rigo va indicato l’ammontare dell’Iva a credito computata in detrazione, risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare.

VP9 – Credito IVA anno precedente

Nel rigo VP9 va indicato l’ammontare del credito IVA dell’anno precedente che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare. Pertanto, non andrà indicato in tale rigo l’importo a credito scaturente dalla dichiarazione Iva presentata entro lo scorso 30 aprile che è stato destinato a rimborso oppure a compensazione con altri debiti diversi dall’Iva.

Nel presente rigo va indicato anche il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l’ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso per la quota dello stesso utilizzata (a seguito di autorizzazione dell’ufficio) in sede di liquidazione periodica.

VP10 – Versamenti auto UE

In tale rigo si deve indicare l’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario.

VP11 – Crediti d’imposta

A rigo VP11 si deve indicare l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento a  scomputo del versamento; sono esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24

VP12 – Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali

Il rigo deve essere compilato solo dai contribuenti che liquidano l’Iva trimestralmente e  va indicato l’ammontare degli interessi dovuti, pari all’1%, calcolati sugli importi da versare ai sensi dell’art. 7, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente alla liquidazione del trimestre.

VP13 – Acconto dovuto

In tale rigo si deve indicare l’ammontare dell’acconto dovuto, anche se non effettivamente versato.

Tale rigo deve essere compilato dai contribuenti obbligati al versamento dell’acconto ai sensi dell’art. 6, Legge 29 dicembre 1990, n. 405, e successive modificazioni.

Qualora l’ammontare dell’acconto risulti inferiore a 103,29 euro, il versamento non deve essere effettuato e in tale rigo non va indicato alcun importo.

VP14 – Iva da versare o a credito

Nella colonna 1 deve essere indicato l’importo dell’Iva da versare risultante dalla seguente formula (se positivo):

(VP6, col. 1 + VP7 + VP12) – (VP6, col. 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13)

Nella colonna 2 deve essere indicato l’importo dell’Iva a credito risultante dalla seguente formula (se positivo):

(VP6, col. 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13) – (VP6, col. 1 + VP7 + VP12)

L’importo di questo rigo deve coincidere con l’importo finale, a debito o a credito, risultante dalla liquidazione Iva del periodo di riferimento.

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alle istruzioni ministeriali del Modello “Comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva”.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

 

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