SLT circolari informative

Comunicazione Black list 2016 (anno 2015)

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Gentile cliente,

di seguito le indicazioni relative alla comunicazione black list.

Soggetti obbligati
L’adempimento grava sui soggetti passivi IVA (titolari di partita IVA) che hanno posto in essere cessioni di beni e prestazioni di servizi il cui ammontare complessivo annuo è superiore ad euro 10.000; quest’ultimo importo corrisponde alla somma di tutte le operazioni effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di tutti gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori a fiscalità privilegiata di cui al D.M. del 04/05/1999 e al D.M. del 21/11/2001.

Soggetti esclusi

  • Soggetti che effettuano operazioni esenti IVA, purché si avvalgano della dispensa degli adempimenti di cui all’art. 36-bis DPR 633/1972;
  • Soggetti che svolgono attività di commercio al minuto ed assimilate;
  • Soggetti che aderiscono al regime delle nuove iniziative produttive (L. 388/2000), al regime dei minimi (D.L. 98/2011) o al nuovo regime forfetario (L. 190/2014).

Operazioni da comunicare

  • Cessioni e acquisti di beni, prestazioni di servizi rese e ricevute intercorse con operatori economici localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, soggette ad IVA (imponibili, non imponibili, esenti) oppure non soggette perché carenti del requisito della territorialità;
  • Scambi di beni e le prestazioni di servizi che il soggetto passivo in Italia realizza nei confronti della stabile organizzazione di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese Black list qualora la stabile organizzazione sia situata in un Paese non incluso tra quelli a regime fiscale privilegiato;
  • Operazioni effettuate da un soggetto passivo residente in Italia nei confronti del rappresentante fiscale di un operatore economico localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata.

Operazioni escluse

  • Gli scambi di beni non soggetti ad IVA;
  • Cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa purché di costo unitario non superiore ad euro 50;
  • Cessioni di campioni gratuiti di modico valore.

 

ELENCO PAESI / TERRITORI BLACK LIST
Alderny                                                   Niue
Andorra                                                  Nuova Caledonia
Anguilla                                                  Oman
Antigua                                                   Panama
Antille Olandesi                                    Polinesia Francese
Aruba                                                      Saint Kitts e Nevis
Bahamas                                                Salomone
Barhein                                                  Saint Lucia
Barbados                                               Sanit Vincent e Granadine
Barbuda                                                 Sant’Elena
Belize                                                      Sark (Isole del Canale)
Bermuda                                                Seychells
Brunei                                                    Guemsey (Isole del Canale)
Costarica                                                Herm (Isole del Canale)
Dominica                                               Hong Kong
Ecuador                                                 Isola di Man
Emirati Arabi Uniti                             Isole Cayman
Filippine                                                Isole Cook
Gibilterra                                               Isole Marshall
Mauritius                                               Isole Turks e Caicos
Grenada                                                 Isole Vergini Britanniche
Guatemala                                             Isole Vergini Statunitensi
Kiribati – Ex Isole Gilbert                   Jersey (Isole del Canale)
Libano                                                    Gibuti (Ex Afar e Issas)
Liberia                                                    Singapore
Liechtestein                                           Svizzera
Macao                                                     Taiwan
Maldive                                                  Tonga
Malesia                                                  Tuvalu (Ex Isole Ellice)
Monaco                                                  Uruguay
Montserrat                                            Vanuatu
Nauru

PAESI RECENTEMENTE ESCLUSI DALLA BLACK LIST

Angola, Giamaica, Kenia, Portorico:  Non sono più considerati “black list”,le operazioni effettuate con soggetti residenti/aventi sede in detti Stati sono escluse dalla comunicazione Black list a decorrere dalle operazioni effettuate dal 26/05/2015;

Lussemburgo: Non è più considerato “black list”, le operazioni effettuate con soggetti residenti/aventi sede in detto Stato sono escluse dalla comunicazione Black list a decorrere dalle operazioni effettuate dal 07/01/2015;
San Marino: Non è più considerato “black list”, le operazioni effettuate con soggetti residenti/aventi sede in detto Stato sono escluse dalla comunicazione Black list a decorrere dalle operazioni effettuate dal 11/03/2014 fermo restando che gli acquisti di beni soggetti ad inversione contabile da parte dell’acquirente nazionale devono essere indicati nel quadro SE del modello polivalente

Sanzioni
L’omissione della comunicazione black list, oppure l’esposizione nella stessa di dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 250 a Euro 2.000 elevata al doppio pertanto da Euro 500 a Euro 4.000 per ciascuna infrazione.
Si segnala che è riconosciuto al contribuente la possibilità di beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso.

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

ELEMENTI DA INDICARE

NELLA COMUNICAZIONE

DATI AGGREGATI

Operazioni con paesi black list (quadro BL):

– operazioni nei confronti di Paesi con fiscalità privilegiata (black-list)

In relazione alle operazioni black list sono da indicare le seguenti informazioni:

– periodo di riferimento (nel frontespizio);

– cognome, nome, data di nascita, comune e Stato estero di nascita della controparte persona fisica. La Provincia estera di nascita è rappresentata dalla sigla ‘EE’;

– denominazione, città estera della sede legale, Stato e indirizzo estero della sede legale per la controparte persona giuridica;

– il Codice identificativo IVA della controparte estera non è obbligatorio.

Con riferimento alle operazioni attive e, in sequenza, alle operazioni passive, distinte in cessioni di beni e prestazioni di servizi:

–   importo e imposta complessivi delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;

– importo complessivo delle operazioni non soggette ad IVA;

– importo e imposta complessivi delle note di variazione.

Per la comunicazione delle operazioni con soggetti non residenti e per gli acquisti di servizi da non residenti in forma aggregata, occorre comunicare le stesse informazioni anagrafiche previste nella parte superiore del quadro.

Criterio di emissione e ricezione del documento Nell’individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato fa riferimento alla data di emissione o ricezione del documento.
ELEMENTI DA INDICARE

NELLA COMUNICAZIONE

ANALITICA

Operazioni con non residenti

Quadro FN

– Persone fisiche: cognome e nome, luogo e data di nascita, Stato del domicilio, codice identificativo IVA.

– Soggetti diversi dalle persone fisiche: denominazione, ragione sociale e sede legale (Città, Stato, indirizzo).

– Dati contabili:

– data emissione documento/fattura;

– data registrazione fattura; • Alternative

– numero fattura (se documentata da fattura), noleggio, imponibile/ importo, imposta.

Criterio di registrazione Nell’individuazione degli elementi informativi da trasmettere si deve fare riferimento:

alla data di registrazione in contabilità (artt. 23, 24 e 25 D.P.R. 633/1972);

in mancanza, al momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 D.P.R. 633/1972).

 

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