Claudio Ceradini su Il Sole 24Ore. Le misure premiali del DL 118/2021
Lunedì scorso il Sole 24Ore ha pubblicato un mio commento sulle misure premiali introdotte dall’art. 14 del DL 118/2021, nel quadro delle nuove composizioni negoziate della crisi, che costituiscono il nuovo strumento destinato, in potenza, alla gestione delle difficoltà finanziarie in fase precoce.
Con la conversione del DL 118/2021 è infatti ormai definitivo l’assetto dei benefici di cui l’imprenditore può godere, se accede alla nuova composizione negoziata della crisi. Confermata la riduzione di interessi e sanzioni sul debito tributario, scompaiono le facilitazioni procedurali per il caso di successivo ricorso al concordato preventivo ed anche le limitazioni delle responsabilità penali, e trova invece spazio la rateazione del debito erariale, apprezzabile per il contesto di difficoltà finanziaria in cui interviene, ma da aspettare al varco della declinazione pratica. Resta escluso l’accesso alla transazione fiscale, unico istituto che consente di negoziare una riduzione del debito erariale e previdenziale, ma che presuppone il ricorso al concordato preventivo o la stipula di un accordo di ristrutturazione del debito. L’imprenditore che acceda alla composizione tempestivamente, quando la crisi si affaccia, potrà regolare le proprie difficoltà con il contratto, l’accordo o la convenzione di moratoria previsti dal primo comma dell’articolo 11 del decreto. Se invece la crisi fosse più grave, e si affacciasse l’insolvenza, e la soluzione richiedesse la falcidia del debito, la transazione fiscale potrà accompagnare il piano concordatario o l’accordo di ristrutturazione.
Nel nuovo assetto l’accesso alle misure premiali (articolo 14 del decreto) consegue alla presentazione dell’istanza di ammissione alla composizione negoziata ed alla concreta prospettiva di risanamento che l’esperto dovrà rapidamente accertare.
Nel merito, le misure premiali sono di carattere tributario. Dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto il tasso di interesse sul debito tributario è ridotto alla misura legale. Si tratta di una reale agevolazione solo se il debito è sufficientemente risalente da essere già oggetto di comunicazione di irregolarità, o peggio di iscrizione a ruolo. Confermate anche la riduzione al minimo di sanzioni per omesso versamento, quando l’istanza di accesso alla composizione preceda la scadenza di pagamento prevista dalla comunicazione inviata dell’ufficio, e lo sgravio del cinquanta per cento su sanzioni e interessi nell’accordo di ristrutturazione, nel piano attestato o in altro strumento non fallimentare di regolazione della crisi cui l’imprenditore acceda all’esito delle trattative.
Nuova invece la disciplina della rateizzazione del debito tributario. All’imprenditore che pubblichi nel registro delle imprese il contratto o l’accordo che sanciscono l’esito favorevole della composizione, l’Agenzia delle Entrate concede, se richiesta, una rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili del debito tributario ancora non iscritto a ruolo. In realtà sono da tempo a regime opzioni di rateizzazione fino a venti rate trimestrali delle somme dovute a seguito di controlli dell’ufficio, e si tratterebbe quindi di un allungamento di un anno. Quanto ai ruoli, la rateazione ordinaria, e non premiale, arriva già a settantadue rate. Il difficile è accedere al piano straordinario di centoventi rate mensili previsto dall’articolo 19, comma 1quinquies, del D.Lgs 602/1997. In questo senso va compreso se la sottoscrizione dell’esperto, che costituisce prova della temporanea e obiettiva difficoltà, costituisca o meno una agevolazione per l’accesso la beneficio.
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