Claudio Ceradini su Il Sole 24 Ore. I commenti del CNDCEC sul testo della delega Rordorf licenziato dalla Came
Il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è tornato sulla riforma della disciplina del’insolvenza e della crisi di impresa con le osservazioni sul Disegno di Legge approvato dalla Camera dei Deputati lo scorso 18 maggio (A.C. n. 3671-bis).
Alcune delle riflessioni hanno meritato su Il Sole 24 Ore un commento.
La prima riguarda la sezione specializzata dell’Organismo di Composizione della Crisi, destinata ad accogliere i professionisti dotati di adeguata professionalità nella gestione della crisi, ai quali dopo l’innesco della procedura l’OCC affiderebbe l’incarico. Il Il CNDCEC suggerisce di ancorare il riconoscimento della adeguata professionalità ai requisiti di cui agli artt. 67, comma 3, lett. d) e 28 della Legge Fallimentare. Il suggerimento del CNDCEC è tecnicamente ineccepibile, ma sarebbe opportuno ampliare la visuale. Le professionalità per l’accesso non dovrebbero probabilmente essere solo contabili e legali, ma anche strategiche e di mercato. In troppe circostanze (87% dei casi secondo gli ultimi dati disponibili) anche chi risolve con successo l’aspetto finanziario della crisi non sopravvive poi per più di tre anni sul mercato, aggiungendo nuove perdite alle vecchie perdite, nuovi debiti ai vecchi e falcidiati debiti, con buona pace dei creditori. E’ auspicabile quindi che l’approccio, specie se precoce, sia prima aziendale e poi legale e contabile, affinchè le reali cause della crisi siano rimosse.
Una seconda riflessione riguarda l’innesco della procedura, sia esso endosocietario o viceversa esterno, e quindi rimesso all’iniziativa dei creditori qualificati. La potenziale ridondanza che il CNDCEC evidenzia tra la previsione del nuovo potere dell’organo di controllo di attivare la procedura e quanto già oggi la legge gli riconosce, nell’ambito degli obblighi di vigilanza. Perlomeno nel modello tradizionale è fatto obbligo all’organo amministrativo di operare con la diligenza adeguata all’incarico (art. 1176, comma 2, Cod. Civ.) informando la gestione ai principi di correttezza e ad un modello organizzativo adeguato, ed all’organo di controllo di vigilare su tali aspetti. Nello stesso senso le Norme di Comportamento del Collegio Sindacale del CNDCEC del settembre 2015 (NC 11.1 e 11.2). Nel più sta il meno e pertanto i principi di diligente gestione includono anche la definizione degli assetti organizzativi adeguati per la rivelazione tempestiva della crisi, che l’art. 13, comma 1, lett. b) dello schema di delega prevede invece che debbano essere introdotti. I poteri del collegio sindacale, di convocazione dell’assemblea (2406 Cod. Civ.) o, più incisivi, di denuncia delle gravi irregolarità (art. 2409 Cod. Civ. ) non richiederebbero, quindi, integrazione. Ricordiamoci peraltro che troppo spesso, specie nelle società di ridotta dimensione in cui gli amministratori coincidono con i soci, oltre che esserne emanazione, la convocazione dell’assemblea non sortisce sostanziali effetti, e la denuncia di gravi irregolarità risponde ad altre esigenze, non alla gestione precoce, efficiente ed efficace, oltre che per quanto possibile riservata, della crisi. Il riferimento diretto all’OCC costituirebbe invece per l’organo di controllo un potente mezzo di attivazione, consapevole e ragionata, della procedura di allerta, nell’inerzia della società. Ben venga in tal caso l’invito alla rimodulazione della responsabilità del collegio sindacale o del revisore che si attivino tempestivamente, in modifica all’attuale assetto degli art. 2407 Cod. Civ. e 15 del D.Lgs 39/2010, e si accompagni però ad una disciplina accorta e puntuale che ne governi le scelte, affinchè si evitino alla radice strumentalizzazioni utilitaristiche.
Altro aspetto. Il CNDCEC esprime perplessità sulla scelta di incaricare un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lett. d) Legge Fallimentare, per la verifica della situazione economica e patrimoniale nel caso di conclusione infruttuosa dell’allerta. Il CNDCEC ne fa una questione di scarso coordinamento con la figura dell’attestatore. La questione, però, non è tanto questa, posto che il richiamo appare più tecnico che funzionale, ma piuttosto se la verifica non possa essere affidata direttamente all’OCC nella sua relazione di chiusura, nell’ottica di evitare duplicazioni, accorciare i tempi e ridurre i costi.