Claudio Ceradini su Il Sole 24 Ore – Aspetti controversi della crisi da sovraindebitamento – Documento CNDCEC del novembre 2
Su Il Sole 24 Ore abbiamo offerto un commento al documento del novembre scorso del Cndcec, dal titolo “Aspetti controversi delle procedure di sovraindebitamento”, in cui sono esaminate alcune delle criticità della fase processuale di innesco del piano del consumatore e dell’accordo di composizione del debito, con riferimento a tempi e modalità di nomina dell’Organismo di Composizione della Crisi, o del gestore.
E’ noto come la gestione della crisi da sovraindebitamento presupponga l’intervento della figura, nuova, del gestore della crisi, iscritto agli elenchi degli organismi di composizione. La questione è se siano compatibili o rigorosamente alternative le procedure di istanza del debitore all’organismo per la designazione del gestore della crisi o al presidente del Tribunale o al giudice da lui delegato per la nomina di un professionista che ne svolga le funzioni.
Inizialmente la nomina giudiziale aveva funzione surrogatoria, costituendo l’unica opzione possibile in una fase in cui si attendeva l’emanazione del decreto regolamentare degli Organismi di composizione della crisi giunto solo nel 2014 (Decreto 202/2014). Dopo le modifiche intervenute con il decreto legge 179/2012 (convertito in legge 221/2012), la abrogazione dell’art. 20 della Legge 3/2012 e la integrale riscrittura dell’art. 15, il quadro si modifica rendendo le due opzioni stabilmente compatibili. Il comma 9 dell’art. 15 prevede da allora che le funzioni dell’Occ possano essere svolte “anche” da un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 Legge Fallimentare, o da un notaio, e la locuzione ha ormai stabilmente orientato la giurisprudenza di merito, in senso favorevole. Il documento Cndcec offre due ulteriori e conseguenti precisazioni, entrambe condivisibili. Da un lato, non è pare sussistere alcun impedimento per il Tribunale alla nomina di un professionista “svolgente funzioni” estraneo all’elenco dei gestori della crisi di cui all’art. 3, comma 3, del decreto 202/2014. La circostanza è pleonastica nel caso in cui non vi sia un organismo costituito nel circondario competente, ed invece sostanziale in tutti gli altri casi, sempre più numerosi. La natura delle funzioni dell’organismo, tenuto a contemperare equilibratamente interessi del debitore e dei creditori a garanzia del sistema non può che beneficiare di una certa flessibilità, e quindi di una rosa la più ampia di candidati, oltre che della possibilità, che non pare preclusa al debitore, di indicare una o più preferenze rispetto a professionisti con cui il rapporto fiduciario sia solido. La designazione non potrà che spettare al referente ai sensi degli articoli 2 e 10 del Decreto 202/2014 o al tribunale, alternativamente, e tuttavia la prassi che va maturando pare apprezzare e spesso rispettare le indicazioni del debitore. Non tutti i Tribunali si stanno allineando, posto che alcuni, tra cui quello di Verona, hanno da qualche tempo preferito non procedere con la nomina ed indirizzare il debitore presso il locate OCC, esistente ed operativo. Varie sono le considerazioni che vengono alla mente, e che contrastano con una politica giudiziale di questo tenore, che troverebbe fondamento nella necessità di assicurare alterità e indipendenza tra il giudice e il gestore della crisi. Avremo occasione di approfondire il tema, ove tale orientamento si consolidasse, ma non rinunciamo ad esporre qualche considerazione. In primis l’art. 15, comma 9. nella formulazione oggi vigente, asegna al debitore il diritto di ottenere la nomina giudiziale, evitarla non ci pare semplicemente possibile. Inoltre, l’indipendenza del gestore è requisito del tutto pleonastico se riferito al giudice, e rimesso alla valutazione del gestore stesso e non del giudice se riferita al debitore o a chi abbia interesse nella procedura e riferisce alla disciplina dell’art. 11 del regolamento (Decreto 202/2014). Ancora, altre e significative sono le circostanze in cui il debitore nomina un soggetto, che per l’incarico assegnatogli deve essere indipendente. Citiamo l’art. 67, comma 3, lett. d), che testualmente è richiamato dal citato art. 11 del regolamento, e l’art. 182bis della Legge Fallimentare.
Ulteriore aspetto ricordato dal Cndcec riguarda la fase di avvio della procedura, la cui disciplina offre di fatto due opzioni. L’atto iniziale, che apre una sorta sub procedimento, è spesso l’istanza di incarico del gestore o di nomina del professionista. Di lì la selezione dello strumento adeguato, la preparazione del piano o della proposta, la attestazione (art. 15, comma 6) ed infine il deposito (articolo 9). Già nel 2014 (Trib. Pistoia 19/11/2014) fu però sdoganato un approccio diverso, in cui il citato subprocedimento non si radica e la fase preparatoria di confezionamento di piano o proposta di accordo si svolge antecedentemente l’istanza di incarico o nomina del gestore, che trova formalizzazione contestualmente al deposito. Si realizza in questo modo una separazione netta tra il supporto professionale al debitore e la valutazione indipendente di veridicità dei dati e fattibilità del piano, rimessa al gestore della crisi, risolvendo all’origine ogni ipotesi di tutela di interessi configgenti in capo al medesimo soggetto. Contestualmente, peraltro, si amplia in questa impostazione il periodo di vigilanza, in cui il piano o proposta di accordo resi definitivi dal deposito rimangono esposti, sino al decreto di fissazione dell’udienza, ai possibili sviluppi pregiudizievoli delle azioni esecutive individuali azionate dai creditori. Il punto è comunque delicato, posto che gli strumenti dei gestione del sovraindebitamento patiscono enormemente dell’assenza di meccanismi di stand still, protettivi del patrimonio del debitore e capaci di garantire una condizione stabile e consolidata su cui lavorare e progettare piano e proposta. E’ indispensabile oggi vigilare sino al decreto di ammissione per recepire gli effetti di eventuali trascrizioni pregiudizievoli. La nomina “posticipata” del gestore ne favorisce l’indipendenza ma allunga il periodo di vigilanza, ed i pericoli che ciò comporta.