Claudio Ceradini oggi su Il Sole 24 Ore. In arrivo con il DL 59/2016 i registri falliment
Il DL 59/2016 ha introdotto, oltre ad altre e interessanti modifiche e novità, il registro delle procedure di espropriazione, di insolvenza, e degli strumenti di gestione crisi, quadro delle disposizioni comunitarie delineate con il nuovo Reg. 2015/848 UE.
Il registro disporrà di due sezioni:
- la prima di pubblica consultazione, sufficientemente dettagliata nel decreto,
- la seconda ad accesso limitato, riservata ad alcuni specifici operatori, ma per i dettagli è necessario attendere il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia (da adottarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore del Decreto),
Oltre alla finalità espressa (art. 3, comma 2), finalizzata ad una maggior efficienza della funzione di vigilanza della Banca d’Italia, se ne percepisce una ulteriore, e cioè ammettere soggetti, che sino ad oggi non ne hanno beneficiato, ad una serie di informazioni utili a rendere la fase esecutiva della liquidazione, ma soprattutto del risanamento, più trasparente.
Oggetto di pubblicazione saranno documenti ed informazioni relativi a tutto il panorama delle procedure e degli strumenti negoziali, oltre che delle procedure esecutive, e quindi
- fallimenti,
- concordati preventivi,
- accordi di ristrutturazione del debito,
- piani attestati di risanamento,
- amministrazioni straordinarie (D.Lgs 270/1999),
- accordi e piani del consumatore (L. 3/2012).
Le regole di funzionamento, gli obblighi ed i diritti di ciascuno troveranno per molta parte disciplina del decreto dirigenziale che il Ministero della Giustizia è chiamato ad adottare.
Il nuovo registro rientra tra le misure che i considerando 76 e 77 del Reg. 2015/848 UE richiamano, al fine di rendere più efficiente ed informata la gestione delle insolvenze transfrontaliere, a beneficio sia dei creditori che dei giudici, ed evitando l’apertura di inutili procedure parallele.
Le informazioni che devono essere pubblicate nel nuovo registro, perlomeno per la parte pubblicamente disponibile e relativa alle procedure concorsuali e di risanamento, è stata disciplinata non solo nel rispetto delle indicazioni obbligatorie dell’art. 24, par. 2, Reg. 2015/848, ma attingendo anche alle opzioni che il successivo paragrafo 3 offre. Il registro recepirà quindi, da un lato gli elementi informativi di base (data di apertura e natura della procedura, competenza, giudice assegnato, nome e natura giuridica del debitore e termini a favore dei creditori per procedere alle insinuazioni), e dall’altro ulteriori documenti, tra quelli che le disposizioni comunitarie consentono agli stati membri di prevedere, e costituiti da tutto quanto sia “informazione rilevante in merito ai tempi e all’andamento di ciascuna procedura o strumento”. E’ questo forse l’aspetto più significativo per consentire anche i creditori che dal 2012 beneficiano delle relazioni periodiche di curatori e liquidatori, ma solo nel fallimento e nel concordato preventivo. Viceversa la gestione del risanamento, quando affidata agli strumenti negoziali o protettivi dell’accordo e del piano attestato, di disporre di maggior informazioni. La fase esecutiva del risanamento non prevede infatti alcun obbligo informativo specifico, proprio quando per il creditore è quanto mai importante sapere se e come il piano stia procedendo. La nuova norma introduce il registro e ne qualifica i contenuti, e tuttavia non prevede in questo senso, tra le modifiche alla Legge Fallimentare, nulla in più. L’iniziativa era e rimane quindi rimessa al contenuto negoziale degli accordi ed agli obblighi informativi ivi inclusi, che potranno però prevedere anche la pubblicazione nel registro e quindi la piena fruibilità a favore dei terzi interessati.
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