Claudio Ceradini ed Enrico Comparotto commentano su Il Sole 24 Ore la nuova transazione fiscale e l’applicazione negli accordi di ristrutturazio

La nuova “Transazione fiscale” che la legge di stabilità per il 2017 ha profondamente modificato, impone alcune riflessioni, in tema sia di falcidiabilità del privilegio generale nei concordati preventivi, sia di applicabilità negli accordi di ristrutturazione del debito, ex art. 182-bis Legge Fallimentare. Enrico Comparotto ed io abbiamo commentato entrambi gli aspetto su Il Sole 24 Ore del 4 ottobre.

 

Con riferimento agli accordi di ristrutturazione in particolare la nuova formulazione dell’articolo 182-ter Legge Fallimentare impone in effetti una riflessione.

Il nuovo quinto comma dell’articolo 182-ter, che in questo senso riproduce il sesto comma in vigore fino al 31 dicembre 2016, dispone che la proposta di cui al primo comma può essere presentata anche nel corso delle trattative che precedono la stipulazione dell’accordo di ristrutturazione del debito. Il punto problematico è che quel primo comma, che disciplina il trattamento dei crediti erariali e contributivi nel concordato preventivo, è invece molto cambiato, mutuando il contenuto dall’articolo 160, comma 2, Legge Fallimentare. Fino al 2016, quindi, unico obbligo della proposta, fatta salva l’infalcidiabilità del credito per IVA e ritenute non versate, era costituito dal paragone con altri creditori provvisti di analogo o inferiore grado di privilegio. Dal 2017 la nuova formulazione, che nulla toglie, aggiungendo invece un limite minimo alla misura della proposta, che non deve essere inferiore al valore di mercato, in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti su cui la prelazione insiste. Ci si chiede quindi se, posta la natura convenzionale dell’accordo di ristrutturazione del debito, che sfugge, secondo una visione ormai pacifica, al rigore della gerarchia legale delle prelazioni, il riferimento al primo comma dell’articolo 182-ter contenuto nel successivo quinto comma non debba oggi essere interpretato più sfumatamente. Perlomeno due elementi sorreggono questa lettura. In primo luogo l’introduzione nel nuovo testo del quinto comma della verifica di convenienza rispetto ad altre “alternative concretamente praticabili”, che può coincidere con le nuove valutazioni del primo comma in termini di valore di realizzo se la liquidazione è una reale opzione, ma che può ampiamente divergere ogni qualvolta, come negli accordi di questa natura non di rado accade, non lo sia per nulla. In secondo luogo non può trascurarsi il fatto che mentre nel concordato preventivo l’effetto cogente del voto che approvi la proposta si estende ai dissenzienti, a favore dei quali il limite del valore liquidatorio costituisce salvaguardia minima dei loro diritti, nell’accordo di ristrutturazione il dissenso del creditore produce conseguenze opposte, e cioè la maturazione del diritto di essere integralmente pagato, cosicché quella stessa esigenza di tutela appare eccedentaria. Diversi appaiono gli ambiti, e diverse dovrebbero essere le regole di trattamento del credito tributario e previdenziale.