Certificazione Unica (CU) anno imposta 2021
Con la presente si ricorda che entro il prossimo 16 marzo 2022 scade il termine per provvedere alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni relative alle retribuzioni, al lavoro autonomo, ai redditi diversi e alle locazioni brevi corrisposti ai percipienti nell’anno 2021. Il cliente dovrà rilasciare al percipiente copia delle suddette Certificazioni Uniche entro il 16 marzo 2022.
Istruzioni per i clienti di cui lo Studio gestisce la contabilità
- Per i clienti che hanno dato mandato allo Studio per la gestione della contabilità, lo Studio si occuperà autonomamente della parte che riguarda il lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, e cioè degli elementi conosciuti, che nascono e derivano dalla contabilità.
- I clienti che hanno dipendenti in essere nell’anno 2021, dovranno far pervenire direttamente al proprio Consulente del Lavoro, e non al nostro Studio, copia dei modelli F24 quietanzati relativi alle ritenute riguardanti il lavoro dipendente e assimilato (Codici Tributo: 1001, 1004, 1012, 3802, 3848, 3847 etc.).
Istruzioni per i clienti che gestiscono la propria contabilità in azienda
Per chi lo richiederà conferendo l’incarico mediante sottoscrizione del mandato (allegato 4) lo Studio potrà predisporre ed inviare la CU entro il 16 marzo 2022 solo se verranno predisposti e trasmessi ai seguenti indirizzi mail: deira.fazion@slt.vr.it i due fogli Excel reperibili al link in calce:
- Il primo foglio Excel destinato all’acquisizione dei dati anagrafici dei percipienti.
- Il secondo foglio Excel che accoglie i dati di carattere fiscale relativi ai compensi /provvigioni/corrispettivi corrisposti nel 2021.
- Nel terzo è indicata la legenda delle causali relative alla tipologia della ritenuta da utilizzare nella compilazione della colonna M del foglio 2 di cui sopra.
- Nel quinto allegato vi sono le istruzioni ministeriali per maggiori approfondimenti.
I clienti che hanno dipendenti in essere nell’anno 2021, dovranno far pervenire direttamente al proprio Consulente del Lavoro, e non al nostro Studio, copia dei modelli F24 quietanzati relativi alle ritenute riguardanti il lavoro dipendente e assimilato (Codici Tributo: 1001, 1004, 1012, 3802, 3848, 3847 etc.).
Note per la compilazione
Nel raccomandare la massima attenzione nella fase di compilazione elenchiamo di seguito alcune importanti avvertenze:
- Non modificare assolutamente la struttura del file Excel rinominando, eliminando o aggiungendo colonne;
- Non tutte le colonne sono da compilare ma solamente quelle necessarie alla predisposizione della Certificazione Unica come da istruzioni ministeriali;
- I singoli campi devono contenere solamente numeri e lettere e non formule o altri formati;
- Verificare la correttezza dei dati inseriti: Codice Fiscale, Importi, Ritenute, ecc.; un eventuale errore di battitura comporta lo scarto del file.
È richiesta da parte Vostra il rispetto dei termini di consegna della documentazione allo Studio perché in caso di errori nella compilazione della CU destinata alla predisposizione della dichiarazione precompilata (es. compensi occasionali) non è previsto l’istituto del Ravvedimento Operoso per eventuali sanzioni constatate dall’Ufficio. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile, in caso di errore, trasmettere una nuova Certificazione Unica entro i 5 giorni successivi alla scadenza prevista. Dopo tale data in caso di errore, come anche nel caso di omessa o tardiva presentazione, si applica la sanzione di € 100,00 per ciascuna certificazione.
Pertanto dovranno pervenire allo Studio nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 25/02/2022:
- a mezzo posta elettronica alla mail deira.fazion@slt.vr.it i due file Excel compilati;
- Scheda contabile Erario c/ritenute;
- Copia dei modelli F24 quietanzati di versamento delle ritenute dal 01/01/2021 al 16/01/2022 (codice tributo 1040) se pagati nei termini ordinari oppure successivi se pagati con ravvedimento;
- Copia delle fatture di acquisto a cui si riferisce la ritenuta operata e versata;
- Copia delle fatture di acquisto ricevute da soggetti che hanno applicato il regime dei minimi o il regime forfetario. Si fa presente infatti che, sebbene alcuni compensi di lavoro autonomo non siano soggetti a ritenuta, l’ammontare corrisposto va comunque indicato nella Certificazione Unica;
- Copia dei verbali di distribuzione degli utili oltre la copia di eventuali ritenute versate (cod. 1035).
*Per scaricare gli allegati cliccare sui seguenti link: