Bonus Energia elettrica e Gas naturale

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Il recente Decreto Aiuti Ter prevederà un’integrazione alle regole applicative dei cosiddetti “Bonus Energia e Gas naturale” che riguardano i consumi di energia elettrica e quelli di gas naturale.

Queste in sintesi sono le regole riguardanti i decreti precedenti:

Bonus Energia elettrica e Gas naturale II trimestre 2022

 

  • Bonus “energia elettrica

Possono accedere a questo credito d’imposta tutte le imprese che rispettano queste condizioni:

  • sono dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
  • il prezzo medio della componente energetica del primo trimestre 2022 deve aver subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo del primo trimestre 2019.

Il bonus sotto forma di credito d’imposta (non tassabile e immediatamente utilizzabile in compensazione nel modello F24) è pari al 15% della spesa sostenuta per il consumo di energia elettrica nel secondo trimestre 2022.

  • Bonus “gas naturale”

É inoltre possibile fruire di un ulteriore credito d’imposta riguardante i consumi di gas, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, alla sola condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, riguardante il primo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso prezzo riferito al medesimo trimestre del 2019.

Il bonus, anche in questo caso sotto forma di credito d’imposta, è pari al 25% della spesa sostenuta per il consumo nel secondo trimestre 2022.

Bonus Energia elettrica e gas naturale III trimestre 2022

 

  •  Estensione Bonus “energia elettrica”

Sempre rispettando i requisiti di accesso per poter beneficiare del Bonus Energia relativo al secondo trimestre 2022, viene riconosciuto, sotto forma di Credito d’imposta, un contributo straordinario anche per la componente energia elettrica relativa al terzo trimestre 2022.

Il Credito d’imposta in questione è pari al 15% della spesa per l’acquisto della componente energetica effettivamente consumata nel terzo trimestre 2022.

  • Estensione Bonus “gas naturale”

Anche per la componente “Gas Naturale” è possibile fruire di un ulteriore contributo, sempre sotto forma di Credito d’imposta, rispettando comunque i criteri di accesso al Bonus validi per il secondo trimestre 2022.

Il Credito d’imposta in questione è pari al 25 % della spesa per l’acquisto di Gas naturale effettivamente utilizzato nel terzo trimestre 2022.

Bonus Energia elettrica e gas naturale ottobre e novembre 2022

Il decreto Aiuti Ter, che è stato approvato in data 16 Settembre 2022, ha portato con sé un ampliamento e ed un rafforzamento del cosiddetto “bonus energia e gas”. In sintesi, il decreto prevede:

  • per le imprese a forte consumo di gas ed energia, le cosiddette imprese energivore e gasivore, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e conseguentemente utilizzata nei mesi di Ottobre e Novembre 2022.
  • Per le imprese non energivore dotate però di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore ai 4,5KW, il credito è riconosciuto, per i medesimi mesi, in misura pari al 30%.
  • Per le imprese non gasivore, il credito viene fissato ugualmente in misura pari al 40% per la spese per l’acquisto di Gas Naturale per i mesi di Ottobre e Novembre 2022.
  • Per le imprese invece esercenti attività agricola, pesca e agro-meccanica che hanno provveduto all’acquisto di carburante nel IV trimestre 2022 è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20%.

Tutti i suddetti crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.

Il credito d’imposta relativo al secondo trimestre 2022 può essere utilizzato entro il 31 dicembre 2022, mentre il credito d’imposta relativo al terzo trimestre 2022 ed ai mesi di Ottobre e novembre 2022 lo si potrà utilizzare entro il 30 settembre 2023.

Bonus Energia elettrica e gas naturale Dicembre 2022

Il decreto Aiuti Quater, che è stato approvato in data 16 Settembre 2022, ha ampliato e rafforzato e ed un rafforzamento del cosiddetto “bonus energia e gas”. In sintesi, il decreto prevede:

  • per le imprese a forte consumo di gas ed energia, le cosiddette imprese energivore e gasivore, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e conseguentemente utilizzata nel mese di Dicembre 2022.
  • Per le imprese non energivore dotate però di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore ai 4,5KW, il credito è riconosciuto, per il mese di Dicembre 2022, in misura pari al 30%.
  • Per le imprese non gasivore, il credito viene fissato ugualmente in misura pari al 40%per la spese per l’acquisto di Gas Naturale per il mese di dicembre 2022.
  • Per le imprese invece esercenti attività agricola, pesca e agro-meccanica che hanno provveduto all’acquisto di carburante nel IV trimestre 2022 è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20%.

Tutti i suddetti crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.

Il credito d’imposta relativo al terzo trimestre 2022 ed ai mesi di Ottobre/novembre e Dicembre 2022 lo si potrà utilizzare entro il 30 Settembre 2023.

Inoltre:

– entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta del terzo e quarto trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

Tale comunicazione NON deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24 entro il 16 marzo 2023.

Bonus Energia elettrica e gas naturale Primo Trimestre 2023

La Legge di Bilancio n. 197 del 29 Dicembre 2022 ha prorogato il cosiddetto “bonus energia e gas”.

In sintesi, il decreto prevede:

  • per le imprese a forte consumo di gas ed energia, le cosiddette imprese energivore e gasivore, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e conseguentemente utilizzata nel primo trimestre 2023.
  • Per le imprese non energivore dotate però di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore ai 4,5KW, il credito è riconosciuto, per il primo trimestre 2023, in misura pari al 35%.
  • Per le imprese non gasivore, il credito viene fissato ugualmente in misura pari al 45% per la spese per l’acquisto di Gas Naturale per il primo trimestre 2023.
  • Per le imprese invece esercenti attività agricola, pesca e agro-meccanica che hanno provveduto all’acquisto di carburante nel I trimestre 2023 è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20%.

Tutti i suddetti crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.

La documentazione necessaria per il calcolo

Per la determinazione dei requisiti di accesso alle agevolazioni e calcolo dell’eventuale Credito d’Imposta di Vostra competenza da indicare il prima possibile a credito nei modelli F24 a compensazione, alleghiamo il foglio di lavoro in Excel, per il quale è richiesta la compilazione a Vostro carico.

Qui il foglio di lavoro Excel per il calcolo.

Nel primo foglio di lavoro del file sono riportate le istruzioni per la compilazione; sono inoltre evidenziati:

  • in blu i fogli di lavoro relativi al BONUS ENERGIA ELETTRICA e
  • in verde i fogli di lavoro per il BONUS GAS NATURALE.

Nello specifico le informazioni necessarie per la compilazione del foglio di lavoro sono le seguenti:

  • conoscere la potenza precisa dei contatori nella Vostra disponibilità (potenza disponibile, dato rilevabile anche nelle bollette di addebito);
  • copia delle bollette sia dell’Energia elettrica sia del Gas naturale (con i rispettivi allegati) che riscontrano i consumi del primo trimestre 2019 e 2022 e del secondo trimestre 2022;
  • copia delle bollette sia dell’Energia elettrica sia del Gas naturale (con i rispettivi allegati) che riscontrano come periodo di riferimento Luglio, Agosto e Settembre dell’anno 2022 e aprile, maggio e giugno dell’anno 2019.
  • copia delle bollette sia dell’Energia elettrica sia del Gas naturale (con i rispettivi allegati) che riscontrano come periodo di riferimento Ottobre, Novembre e Dicembre dell’anno 2022 e terzo trimestre dell’anno 2019.
  • copia delle bollette sia dell’Energia elettrica sia del Gas naturale (con i rispettivi allegati) che riscontrano come periodo di riferimento primo trimestre dell’anno 2023 e quarto trimestre dell’anno 2019.

 

Si evidenzia che le bollette devono riguardare i “consumi” di energia elettrica e gas dei trimestri citati. Quindi non va verificata la data di emissione ma il periodo addebitato in bolletta.

Nel caso in cui l’impresa si rifornisca per il terzo trimestre dell’anno 2022 dallo stesso fornitore di energia elettrica da cui si riforniva nel secondo trimestre dell’anno 2019, essa ha diritto di chiedere alla società fornitrice il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il terzo trimestre dell’anno 2022 entro 60 giorni dalla fine del trimestre per cui spetta tale agevolazione.

Questa disposizione vale anche per la determinazione del credito d’imposta in base al consumo di gas e rimane valida anche per il periodo di ottobre/ novembre e dicembre 2022 e per il primo trimestre 2023.

Suggeriamo pertanto, per coloro che non hanno cambiato il gestore rispetto al 2019, di richiedere il calcolo del credito d’imposta al gestore stesso attraverso l’invio di richiesta via PEC: si allega la proforma di richiesta.

(con riferimento al terzo trimestre 2022, la richiesta può essere comunque inviata, sebbene sia venuto meno l’obbligo di riscontro da parte dei gestori; pertanto la Vostra domanda potrebbe non essere evasa.)

(*) si segnala, inoltre, che il Consorzio di Confindustria ed altri enti già provvedono a fornire ai propri associati e/o clienti la determinazione del credito d’imposta in oggetto.

Comunicazione del del credito d’imposta energia e gas entro 16.03.2023

Si segnala che la comunicazione del credito d’imposta energia e gas all’Agenzia delle Entrate entro il 16 Marzo 2023 è relativa ai crediti d’imposta del terzo e quarto trimestre 2022. Tale comunicazione NON deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24 entro il 16 marzo 2023.

A tal proposito si prega di prendere visione del Provvedimento N. 44905 pubblicato il 16.02.2023 dall’Agenzia delle Entrate, del modello e delle istruzioni per la compilazione della comunicazione:

Per tale credito d’imposta potete rivolgerVi al Dott. Alberto Vaccari, referente della pratica, al seguente indirizzo e-mail: alberto.vaccari@slt.vr.it 

 

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