Andrea Rossi sull’organizzazione della revisione per i collegi sindacali di società non quotate (D.Lgs 135/2016). Approfondimento sull’istant de Il Sole 24 Ore sul bilancio 2
Ho partecipato alla stesura dell’istant per Il Sole 24 Ore approfondendo le novità sulla programmazione del lavoro di revisione da parte del collegio sindacale, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 14 Dlgs 39/2010; infatti fino all’attuazione da parte dell’Unione Europea della riforma della revisione legale dei bilanci d’esercizio e consolidati, avvenuta mediante l’adozione della Direttiva 2014/56/UE1 e del Regolamento (UE) n. 537/2014, non esistevano, nel nostro ordinamento, indicazioni in materia di requisiti organizzativi del revisore; la nuova Direttiva, recepita dal D.Lgs 135/2016, introduce invece una serie di regole relative all’organizzazione del revisore imponendo una serie di procedure interne volte a garantire che:
- il revisore disponga di un sistema di controllo interno della qualità, di procedure per la valutazione del rischio e di meccanismi di controllo e tutela del proprio sistema di elaborazione elettronica dei dati;
- il personale che partecipi all’incarico di revisione (siano coadiutori ovvero dipendenti), abbia le conoscenze e l’esperienza adeguata per svolgerlo al fine di evitare che l’eventuale esternalizzazione di alcune attività non comprometta la qualità del lavoro;
iii. l’attività dei collaboratori sia monitorata;
- ad ogni incarico siano assegnate risorse e tempo sufficienti affinché sia svolto in modo efficiente ed efficace;
- le retribuzioni del personale che partecipi all’incarico di revisione, incentivino la qualità del lavoro;
- l’indipendenza sia gestita e verificata ed eventuali conflitti di interesse siano resi pubblici;
vii. l’attività dei collaboratori sia monitorata;
viii. venga predisposto un fascicolo di revisione per ogni incarico;
- il fascicolo (o file) di revisione abbia un contenuto minimo documentale a supporto del lavoro svolto.
Analizzando le regole relative all’organizzazione interna del revisore imposte dalla Direttiva, appare evidente che i requisiti organizzativi richiesti relativi (i) al personale che partecipa all’incarico, (ii) alle conseguenti politiche retributive, (iii) alla competenza e professionalità dei collaboratori oltre che al (iv) monitoraggio del lavoro svolto, risulteranno non applicabili al collegio sindacale ed al sindaco unico nelle ipotesi in cui gli stessi professionisti non dispongano di coadiutori ovvero dipendenti per lo svolgimento dell’incarico.
Ogni riunione del collegio sindacale deve inoltre essere adeguatamente documentata e, pertanto, le carte di lavoro a supporto della verbalizzazione devono essere opportunamente conservate; l’obiettivo principale della raccolta delle carte di lavoro è quello di:
- consentire la predisposizione di un efficiente sistema di archiviazione (anche ottica) e conservazione della documentazione raccolta;
- dimostrare di aver realmente svolto l’attività di controllo e vigilanza;
- esprimere un giudizio professionale circa la sussistenza di rischi aziendali desunti dai flussi informativi acquisiti;
- tracciare il processo di controllo a supporto delle decisioni prese;
- permettere a soggetti terzi di effettuare ulteriori approfondimenti circa i motivi delle decisioni prese, nell’ambito di una possibile indagini istruttoria.
In merito a quest’ultimo punto, le carte di lavoro devono consentire ad un esperto, che non abbia alcuna cognizione dell’incarico, di poter valutare la natura e l’estensione delle procedure di controllo effettuate (cut-off, circolarizzazione, inventario etc), i risultati delle procedure di controllo svolte e le conseguenti conclusioni a cui è giunto l’organo di controllo nel proprio giudizio professionali.
Infine si precisa che la normativa in esame, al fine di garantire una sempre migliore qualità e affidabilità del lavoro dei revisori, delle società di revisione e dei sindaci incaricati della revisione contabile, inasprisce ulteriormente i sistemi di controllo della qualità che devono essere esercitati da parte delle Autorità di vigilanza, ossia dal Ministero Economia e Finanza (Mef), per gli enti non di interesse pubblico, e la Consob, per gli altri soggetti; in merito l’art. 20 del D.Lgs. 39/2010 prevede che i revisori, le società di revisione ed i sindaci incaricati della revisione contabile, laddove l’incarico abbia per oggetto società non di interesse pubblico (banche, assicurazioni e società emittenti valori mobiliari negoziati su mercati regolamentati) e non definibili come “piccole”, debbano essere assoggettati ad un controllo di qualità ogni sei anni; secondo l’art. 1 lett. s-bis) del D.lgs. 39/2010, viene definita “piccola” impresa quella società che non abbia supera due dei seguenti tre parametri di riferimento:
- totale ricavi € 8.000.000;
- totale attivo € 4.000.000;
- 50 dipendenti mediamente occupati.
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