Al nastro di partenza l’esterometro del primo trimestre 2019: invio telematico entro il 30.04.2019

image_pdfCrea PDFimage_printStampa

Dopo lo spesometro e la fattura elettronica, dal 2019, il legislatore introduce con l’articolo 1, comma 3-bis, D. Lgs. 127/2015 l’esterometro. Comunicazione che sostituisce lo spesometro e che obbliga i titolari di partita Iva residenti nel territorio dello Stato italiano a comunicare i dati relativi alle fatture emesse e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (UE ed extra UE).

Chi è tenuto all’invio

L’esterometro coinvolge tutti i soggetti passivi residenti nel territorio Nazionale. Sono pochi coloro che possono ritenersi esclusi dall’adempimento, tra questi:

  • i soggetti non residenti e direttamente identificati;
  • i soggetti non residenti che hanno proceduto con la nomina di un proprio rappresentante fiscale in Italia;
  • i soggetti esteri che non hanno partita IVA.

Rimangono ancora alcuni dubbi per i regimi agevolati, nuovi minimi e forfettari, che non rientrando nell’obbligo della fatturazione elettronica dovrebbero ritenersi esonerati anche dall’adempimento in commento. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’istanza di interpello n. 85 del 27 marzo 2019 ha ribadito che l’adempimento deve essere eseguito da tutti i soggetti passivi. Continua dunque ad alimentarsi il dubbio circa la sussistenza dell’obbligo per le operazioni poste in essere dai contribuenti forfettari. Si auspica che l’Agenzia delle Entrate sciolga i dubbi al più presto.

Le operazioni da comunicare e quelle escluse

In primis è da sottolineare che sono oggetto di comunicazione esclusivamente quelle operazioni di acquisto o vendita di beni e servizi che non transitano dal sistema di interscambio. La maggior parte di queste operazioni sono rappresentate dagli acquisti e dalle cessioni nei confronti di soggetti esteri in quanto non tutti i Paesi adottano la fattura elettronica, da qui deriva il nome “ESTEROMETRO”.

I dati da comunicare rispecchiano sostanzialmente le informazioni contenute nello spesometro, in particolare:

  • Dati identificativi del cedente/prestatore e del cessionario/committente;
  • Data del documento, tipologia di documento e numero del documento;
  • Base imponibile, aliquota IVA applicata ed ammontare dell’imposta o, qualora l’operazione non preveda l’imposta nel documento, la tipologia di esenzione o non imponibilità.

Le esclusioni

Rimangono escluse dall’obbligo di comunicazione le fatture attive emesse nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello stato che sono state inviate tramite il sistema di interscambio utilizzando il codice destinatario “XXXXXXX”. Anche le bollette doganali non rientrano nella comunicazione perché sono dati già conosciuti dall’Amministrazione Finanziaria. Si ritiene al momento che siano escluse dall’esterometro anche tutte quelle operazioni che non sono documentate con l’emissione della fattura. Quindi, eventuali ricevute di acquisto da fornitori esteri.

Dalla recente risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate è emerso che non rientra nella comunicazione l’autofattura (anche se emessa in formato cartaceo) ai sensi dell’art. 17 co. 2 del D.p.r. 633/1972 per gli acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti extra UE.

Sono poi esclusi dal nuovo obbligo anche i dati delle prestazioni relative all’acquisto di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato ove non rilevanti territorialmente in Italia. Si evidenziano a titolo di esempio le prestazioni rese dai ristoranti o alberghi nei confronti dei dipendenti di un’azienda in trasferta all’estero. In pratica se la trasferta è effettuata in Francia, le prestazioni assumeranno rilevanza territoriale nel Paese in cui è ubicata la struttura alberghiera. La fattura emessa nei confronti dell’azienda italiana recherà l’addebito dell’iva francese e non sarà consentito l’esercizio del diritto alla detrazione. Tale documento “estero”, secondo le regole contabili, dovrà essere registrato come fattura con una causale tipo “prestazione di servizi no doppia annotazione” e con codice iva art. 7 quater e pertanto si ritiene escluso dalla comunicazione.

Periodicità di invio

La scadenza del 30.04.2019 riassume in unico invio telematico tutte le operazioni riguardanti i primi tre mesi del 2019.

E’ una scadenza “eccezionale” frutto di una proroga prevista dal legislatore.

Dopo questo primo invio l’adempimento avrà cadenza mensile da inviarsi entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data di ricevimento/emissione delle fatture.

Istruzioni operative per l’espletamento dell’adempimento

  • Istruzioni per i clienti di cui lo Studio gestisce la contabilità

Per i clienti che hanno dato mandato allo studio per la gestione della contabilità, lo Studio si occuperà autonomamente della compilazione ed invio dell’esterometro sulla base delle fatture consegnate in Studio.

Si richiede ai clienti che hanno fatture emesse o/e di acquisto verso o/e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato che non sono transitate dallo SDI, di farle pervenire ai propri referenti di Studio entro e non oltre il 12.04.2019;

  • Istruzioni per i clienti che gestiscono la propria contabilità in azienda

Lo Studio potrà predisporre ed inviare l’esterometro solo se verrà predisposto e trasmesso ai seguenti indirizzi mail: elvira.volpini@slt.vr.it  o anna.benatti@slt.vr.it  il file di estrapolazione dati derivante dal Vostro software di contabilizzazione.

Solo ed esclusivamente nel caso in cui il Vostro gestionale non predisponga il file sopra richiesto è possibile compilare il foglio Excel allegato in calce alla presente circolare.

Note per la compilazione del file Excel:

  1. Non modificare assolutamente la struttura del file excel rinominando, eliminando o aggiungendo colonne;
  2. In linea di massima, salvo casi particolari, sono da compilare solamente le colonne evidenziate;
  3. I singoli campi devono contenere solamente numeri e lettere e non formule o altri formati;
  4. Verificare la correttezza dei dati inseriti: Codice Fiscale, Importi, ecc.; un eventuale errore di battitura comporta lo scarto dell’intero file.

Ai fini di una corretta gestione dell’adempimento si ricorda di far pervenire il file o Excel entro e non oltre il 12.04.2019.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento.

*Per scaricare l’allegato cliccare sul seguente link : STANDARD_CTR_OP_TRANSFRONTALIERE:

 

 

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *